luix73

Membro Attivo
Riporto ancora una volta testo della sentenza 18/11/2005 n. 24444 della Cassazione:

"In tema di imposte sui redditi, il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo di per sè ad escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che non risulti la inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".
 

luix73

Membro Attivo
LOCAZIONE DI IMMOBILE, MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DENUNCIA FISCALE


Domanda:
Nel 1999 ho affittato un immobile per il quale ho regolarmente riscosso i canoni di tre anni, trascorsi i quali non ho più visto un soldo. Riconoscendo difficoltà del locatario nel 2003 abbiamo deciso di risolvere consensualmente il contratto ma ora il fisco vuole tassarmi anche i canoni dell’anno precedente la risoluzione e che io non ho mai riscosso.
Come posso difendermi ?
Risposta:
La questione si presenta piuttosto complessa anche perché in merito vi sono state decisioni contrastanti della magistratura.
Fino al 1998 i canoni non riscossi andavano comunque dichiarati nei redditi annuali, indipendentemente dalla loro percezione; a partire dal 1998, con l’approvazione della nuova legge sugli affitti, si è stabilito che i canoni non riscossi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono più a formare il reddito a partire dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento di convalida dello sfratto per morosità del conduttore.
Quindi se non riscossi, da quel momento non vanno più dichiarati e se sono stati accertati dal giudice canoni arretrati non riscossi sui quali si erano pagate imposte negli anni scorsi, si ha diritto ad un credito pari alle imposte versate (ad esclusione del contributo al servizio sanitario nazionale) su tali canoni.
Se infine successivamente si dovesse ottenere il pagamento degli arretrati, essi dovranno essere dichiarati come redditi soggetti a tassazione separata.
Diverso è il caso in cui si giunga alla risoluzione consensuale del contratto perché, anche secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 24.444/2005, ciò non evita la tassazione dei canoni maturati in data antecedente la risoluzione, in quanto ai sensi dell’art. 1458 del codice civile nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: quindi non viene meno l’obbligo del pagamento del canone di locazione per il periodo precedente la risoluzione, durante il quale il conduttore ha goduto (o avrebbe potuto godere) della disponibilità dell’immobile locato.
Il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è dunque idoneo di per sé ad escludere che tali canoni siano soggetti a tassazione IRPEF, salvo che risulti dal contratto la inequivocabile volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva, restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla opponibilità di tale eventualità da parte dell’amministrazione finanziaria ( e quindi contestabile dal fisco).
La sentenza della commissione tributaria regionale cassata stabiliva invece che la risoluzione consensuale del contratto, ponendo nel nulla il contratto di locazione, lo privava da quel momento di qualsiasi effetto giuridico, in tal modo precludendo ai canoni di locazione non riscossi l’applicabilità delle norme del Tuir sui redditi fondiari.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Prima vado e voglio sapere se non c'e' altra via che lo sfratto per avere il credito di imposta.
Le istruzioni dell'annuario 2012 dell'Agenzia delle Entrate escludono si possa avere un credito d'imposta senza passaggio per tribunale.

Sono due i possibili esiti:

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito. La legge prevede,
però, che i canoni relativi a immobili ad uso abitativo non percepiti (per l’ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Inoltre, se il giudice conferma la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un
credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
 

luix73

Membro Attivo
Le istruzioni dell'annuario 2012 dell'Agenzia delle Entrate escludono si possa avere un credito d'imposta senza passaggio per tribunale.

bene, ma non sono legge.
Allora la strategia che mi viene in mente è questa. Faccio una risoluzione consensuale. Chiudo il contratto poi faccio stabilire da un giudice in un secondo momento tramite sentenza la risoluzione per inadempimento.
Che ne dite?
E' percorribile?

Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso

Cassazione Civile, Sezione III, 9 luglio 2009, n. 16110

La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto a esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 c.c. o per diniego di rinnovazione alla prima scadenza, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi, la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi; tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento (art. 1458 - c.c.), prevale rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.

Cassazione 09/07/2009 n 16110: La risoluzione del contratto di locazione per rec
 

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