Mi sembra che il quinto dello stipendio non sia più pignorabile per i debiti da locazione.
La finanziaria nulla cita in merito a quanto da te affermato, ne consegue la pignorabilità di quinto:
Il Fisco all'attacco sugli affitti
Con la Finanziaria 2005 il Fisco passa all'offensiva nella lotta contro gli affitti non dichiarati. Dopo le risposte poco incoraggianti date dall'agenzia delle Entrate a Telefisco 2005 è possibile tracciare un quadro più chiaro della situazione. Un quadro che, in ogni caso, preoccupa proprietari e inquilini.
I vantaggi. Per chi registra e dichiara un canone pari almeno al 10% del valore catastale, ai fini dell'imposta di registro, la liquidazione è esclusa per il primo anno, ma non per le annualità successive. Ai fini delle imposte dirette, invece, non può essere avviato alcun accertamento se viene dichiarato un canone il cui importo sia il maggiore fra il 10% del valore catastale o quello effettivamente pattuito nel contratto, ridotto con la deduzione forfetaria del 15 per cento. In sostanza, chi pattuisce un canone maggiore del 10% del valore catastale deve, naturalmente, dichiararlo e non subirà accertamenti. Chi invece ha pattuito un canone annuo inferiore al 10% del valore catastale, se vorrà mettersi al riparo dagli accertamenti, dovrà adeguarsi. Le nuove norme, comunque, riguardano qualunque tipo di contratto di locazione, con la sola esclusione di quelli a canone «concordato» (articolo 2, comma 3, legge 431/98). E non toccano in alcun modo il regime delle imposte IVA e ICI.
Come si determina il valore catastale. Il valore catastale, sia ai fini dell'imposta di registro che ai fini delle imposte dirette, è pari alla rendita catastale, aggiornata del 5% e moltiplicata per 120. Questo moltiplicatore, come ha precisato l'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2005, è l'unico applicabile, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta di registro. Quindi, con una rendita di base 1.000 euro, il valore catastale è 126.000. L'importo è determinato da questa operazione: (1.000 + 5%) = 1.050 x 120 = 126.000. Il 10% di tale valore è, nel nostro esempio, 12.600 euro.
Il meccanismo del 10% si applica automaticamente solo ai fini delle imposte sui redditi, quando il contratto non è stato registrato. In questo caso viene presunto, per il periodo d'imposta interessato dall'accertamento e per i quattro precedenti, un reddito da locazione pari al 10% del valore catastale dell'immobile.
Contribuente e Fisco. Il contribuente di fronte a questa presunzione ai fini delle imposte sui redditi può reagire solo con «documentata prova contraria», la cui validità è rimessa alla valutazione dell'agenzia delle Entrate o, al più, alla commissione tributaria cui il contribuente può appellarsi.
Però, come ha chiarito l'agenzia delle Entrate a Telefisco 2005, per le case-vacanze c'è un'eccezione. L'importo del 10% del valore catastale va ragguagliato al periodo dell'anno in cui la casa è stata effettivamente concessa in locazione. Quindi, se questo importo annuale è di 12.600 euro e la casa viene affittata per due mesi, la presunzione (in caso di accertamento) o il valore minimo da dichiarare (in caso si intenda mettersi al riparo dagli accertamenti) sarà di 2.100 euro.
La presunzione dell'esistenza del contratto di locazione anche per i quattro anni precedenti il periodo accertato, prevista in caso di omessa registrazione, non ha comunque effetti ai fini civilistici, come ha detto l'agenzia delle Entrate, che a Telefisco 2005 ha dichiarato che la «norma produce i suoi effetti solo in ambito fiscale».
Ci sono, comunque, elevate possibilità di essere scoperti se il contratto non è stato registrato. Con i nuovi obblighi di indicazione e invio dei dati fiscali sui contratti di locazione e fornitura di gas, acqua, e telefono, fissati dalla Finanziaria 2005, diventa più facile effettuare controlli incrociati e far emergere le unità dove le intestazioni di proprietà e forniture non corrispondono, chiaro indice di immobile locato.
Se il contratto è registrato. A un contribuente che registra e dichiara un canone annuo inferiore al 10% del valore catastale non accade nulla di diverso da prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2005: liquidazioni e accertamenti restano a discrezione degli uffici delle Entrate, sia per l'imposta di registro che per le imposte sui redditi. Quindi, se verrà accertato un canone diverso da quello dichiarato scatteranno recupero d'imposta, sanzioni e interessi. Contro questi accertamenti sono ammessi gli ordinari mezzi di opposizione. In ogni caso non verranno fatti accertamenti automatici nei confronti dei contribuenti che hanno registrato e dichiarato canoni inferiori al 10% del valore catastale. Il Fisco però, utilizzando come base di partenza i valori dell'Osservatorio immobiliare dell'agenzia del Territorio, potrà effettuare facilmente accertamenti a tappeto. Più complicata la posizione di chi ha concesso la casa in comodato. Il contratto di comodato è valido anche se è verbale. Ma come dimostrare la sua esistenza se non è stato scritto? Inoltre, quando viene scritto, la registrazione è obbligatoria.
Le reazioni dei proprietari. Confedilizia sottolinea che non si tratta di una minimum tax, ma di norme «esclusivamente limitatrici delle attività di accertamento degli uffici». Nulla cambia insomma, rileva Confedilizia, nella disciplina sostanziale: «sia l'imposta di registro sia le imposte sui redditi continuano a dover essere determinate sul canone stabilito in contratto, senza alcun obbligo di adeguarsi ai nuovi parametri catastali». Più duri i piccoli proprietari: il presidente dell'Uppi, Giacomo Carini, preannuncia una mobilitazione con raccolta firme contro il caro-tasse sulla casa della Finanziaria 2005, mentre per il segretario generale dell'Appc, Leandro Gatto, la norma causerà ai primi rinnovi contrattuali il «raddoppio dell'affitto precedente». Anche gli inquilini temono rincari: secondo Ferruccio Rossini (Sicet), «la proprietà è spaventata dal Fisco, ma gli inquilini rischiano la nullità del contratto se non è stato registrato».