U

User_22731

Ospite
Sono anche io nella stessa situazione e sto cercando di patteggiare abbonando il dovuto fino ad ora. Se solo l'inquilino si facesse trovare... Viene voglia di vendere tutto e andare a investire all'estero. Cosa che sto seriamente pensando di fare.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Ritornando al quesito iniziale posto: si puoi fare eseguire il pignoramento dell'auto e della moto, anche se non ricaverai molto.
Ove avesse un rapporto di lavoro dipendente potrai pignorare il quinto dello stipendio, quest'ultima è la strada consigliata.Ove non ricorra quest'ultimo presupposto, ti conviene trovare un accordo.

Mi sembra che il quinto dello stipendio non sia più pignorabile per i debiti da locazione.
La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia’ da tempo e’ stata abolita la regola di assoluta impignorabilita’ a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).
In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:
1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
2) se il debito e’ verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall’impiegato o salariato, e’ prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.
 

raflomb

Membro Assiduo
Mi sembra che il quinto dello stipendio non sia più pignorabile per i debiti da locazione.

La finanziaria nulla cita in merito a quanto da te affermato, ne consegue la pignorabilità di quinto:

Il Fisco all'attacco sugli affitti

Con la Finanziaria 2005 il Fisco passa all'offensiva nella lotta contro gli affitti non dichiarati. Dopo le risposte poco incoraggianti date dall'agenzia delle Entrate a Telefisco 2005 è possibile tracciare un quadro più chiaro della situazione. Un quadro che, in ogni caso, preoccupa proprietari e inquilini.
I vantaggi. Per chi registra e dichiara un canone pari almeno al 10% del valore catastale, ai fini dell'imposta di registro, la liquidazione è esclusa per il primo anno, ma non per le annualità successive. Ai fini delle imposte dirette, invece, non può essere avviato alcun accertamento se viene dichiarato un canone il cui importo sia il maggiore fra il 10% del valore catastale o quello effettivamente pattuito nel contratto, ridotto con la deduzione forfetaria del 15 per cento. In sostanza, chi pattuisce un canone maggiore del 10% del valore catastale deve, naturalmente, dichiararlo e non subirà accertamenti. Chi invece ha pattuito un canone annuo inferiore al 10% del valore catastale, se vorrà mettersi al riparo dagli accertamenti, dovrà adeguarsi. Le nuove norme, comunque, riguardano qualunque tipo di contratto di locazione, con la sola esclusione di quelli a canone «concordato» (articolo 2, comma 3, legge 431/98). E non toccano in alcun modo il regime delle imposte IVA e ICI.
Come si determina il valore catastale. Il valore catastale, sia ai fini dell'imposta di registro che ai fini delle imposte dirette, è pari alla rendita catastale, aggiornata del 5% e moltiplicata per 120. Questo moltiplicatore, come ha precisato l'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2005, è l'unico applicabile, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta di registro. Quindi, con una rendita di base 1.000 euro, il valore catastale è 126.000. L'importo è determinato da questa operazione: (1.000 + 5%) = 1.050 x 120 = 126.000. Il 10% di tale valore è, nel nostro esempio, 12.600 euro.
Il meccanismo del 10% si applica automaticamente solo ai fini delle imposte sui redditi, quando il contratto non è stato registrato. In questo caso viene presunto, per il periodo d'imposta interessato dall'accertamento e per i quattro precedenti, un reddito da locazione pari al 10% del valore catastale dell'immobile.
Contribuente e Fisco. Il contribuente di fronte a questa presunzione ai fini delle imposte sui redditi può reagire solo con «documentata prova contraria», la cui validità è rimessa alla valutazione dell'agenzia delle Entrate o, al più, alla commissione tributaria cui il contribuente può appellarsi.
Però, come ha chiarito l'agenzia delle Entrate a Telefisco 2005, per le case-vacanze c'è un'eccezione. L'importo del 10% del valore catastale va ragguagliato al periodo dell'anno in cui la casa è stata effettivamente concessa in locazione. Quindi, se questo importo annuale è di 12.600 euro e la casa viene affittata per due mesi, la presunzione (in caso di accertamento) o il valore minimo da dichiarare (in caso si intenda mettersi al riparo dagli accertamenti) sarà di 2.100 euro.
La presunzione dell'esistenza del contratto di locazione anche per i quattro anni precedenti il periodo accertato, prevista in caso di omessa registrazione, non ha comunque effetti ai fini civilistici, come ha detto l'agenzia delle Entrate, che a Telefisco 2005 ha dichiarato che la «norma produce i suoi effetti solo in ambito fiscale».
Ci sono, comunque, elevate possibilità di essere scoperti se il contratto non è stato registrato. Con i nuovi obblighi di indicazione e invio dei dati fiscali sui contratti di locazione e fornitura di gas, acqua, e telefono, fissati dalla Finanziaria 2005, diventa più facile effettuare controlli incrociati e far emergere le unità dove le intestazioni di proprietà e forniture non corrispondono, chiaro indice di immobile locato.
Se il contratto è registrato. A un contribuente che registra e dichiara un canone annuo inferiore al 10% del valore catastale non accade nulla di diverso da prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2005: liquidazioni e accertamenti restano a discrezione degli uffici delle Entrate, sia per l'imposta di registro che per le imposte sui redditi. Quindi, se verrà accertato un canone diverso da quello dichiarato scatteranno recupero d'imposta, sanzioni e interessi. Contro questi accertamenti sono ammessi gli ordinari mezzi di opposizione. In ogni caso non verranno fatti accertamenti automatici nei confronti dei contribuenti che hanno registrato e dichiarato canoni inferiori al 10% del valore catastale. Il Fisco però, utilizzando come base di partenza i valori dell'Osservatorio immobiliare dell'agenzia del Territorio, potrà effettuare facilmente accertamenti a tappeto. Più complicata la posizione di chi ha concesso la casa in comodato. Il contratto di comodato è valido anche se è verbale. Ma come dimostrare la sua esistenza se non è stato scritto? Inoltre, quando viene scritto, la registrazione è obbligatoria.
Le reazioni dei proprietari. Confedilizia sottolinea che non si tratta di una minimum tax, ma di norme «esclusivamente limitatrici delle attività di accertamento degli uffici». Nulla cambia insomma, rileva Confedilizia, nella disciplina sostanziale: «sia l'imposta di registro sia le imposte sui redditi continuano a dover essere determinate sul canone stabilito in contratto, senza alcun obbligo di adeguarsi ai nuovi parametri catastali». Più duri i piccoli proprietari: il presidente dell'Uppi, Giacomo Carini, preannuncia una mobilitazione con raccolta firme contro il caro-tasse sulla casa della Finanziaria 2005, mentre per il segretario generale dell'Appc, Leandro Gatto, la norma causerà ai primi rinnovi contrattuali il «raddoppio dell'affitto precedente». Anche gli inquilini temono rincari: secondo Ferruccio Rossini (Sicet), «la proprietà è spaventata dal Fisco, ma gli inquilini rischiano la nullità del contratto se non è stato registrato».
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
All'art. 137 della suddetta Legge.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;

b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Anche se lo tieni sfitto il tuo capitale e lì, se investi in borsa ti finirà invece che non recupererai neanche il capitale (guarda l'andamento dell'ultimo anno per non andar lontano).
La verità che non puoi affittare a chiunque, qui a Catania i proprietari si rivolgono alle organizzazioni sindacali degli inquilini e facendo le cose in regola non ci sono problemi, su tutti i nominativi presentati non ci sono stati problemi che so qualche ritardo fisiologico ma non oltre.
 

yoursen

Membro Junior
Proprietario Casa
Si a fare le cose in regola comme ho fatto io ,e rivolgendomi a una agenzia per trovare un'inquilino ,con dichiarazione anche alla forza pubblica,il risultato è che mi è entrato in casa,e dal secondo mese non mi ha più pagato e non perchè e in crisi di lavoro ,ma perchè è un bast....... Dici bene per le associazioni degli inquilini,ma per me dovrebberò responsabilizzare molto di più le agenzie.Da tenere presente che le stesse prendono come onere la quota di un fitto dal locatore e inquilino .
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
yoursen, mi dispiace per quanto dici, purtroppo e dico purtroppo le agenzie hanno come compito di mettere in contatto domanda e offerta non fanno valutazioni di altro tipo ne sono deputate a farle. Per le associazioni e diverso loro rappresentano una categoria anzi nel nostro caso la categoria e non possono permettersi di essere additati come coloro che proteggono dei prevaricatori. C'è da dire che la mela marcia capita sempre nel paniere e quando c'è bisogna scartarla, eliminarla ecc.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto