O

Ollj

Ospite
Faccia pressioni sull'amministratore del Condominio e lasci perdere l'esecutato ed il curatore fallimentare. Il Condominio è obbligato unico
Sarà il Condominio a risarcirle il danno ed effettuare l'intervento. Se l'amministratore non intervenisse, gli faccia causa.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Che io sappia il tribunale fa da garante dell'immobile, ma non si cura (ne è suo compito) di eventuali vizi e/o abusi edilizi comunali e o catastali o entrambi.

Il Tribunale si preoccupa esclusivamente della parte "burocratica" legata al fallimento a cui l'immobile all'asta è legato, non di certo di analizzare le caratteristiche tecniche dell'immobile!
Spero che tu legga @Maspaol .

Inoltre ti allego questi documenti dal Consiglio nazionale del notariato cosicché riusciamo a capirci.

Dunque a pag.16 e pag 17 del sottostante PDF (a fondo pagina) eccoti cosa c'è scritto:

Problemi interpretativi analoghi potrebbero sorgere in riferimento alla disciplina sostanziale delle vendite, in particolare in riferimento ai requisiti e documentazioni previsti dalla vigente normativa a “corredo” del bene da trasferire: si pensi, in particolare: - alla regolarità edilizia ed urbanistica le cui menzioni sono imposte a pena di nullità dall’art. 46 d.p.r. 380/2001 e dall’art. 40 della l. 47/1985 - al certificato di destinazione urbanistica la cui allegazione agli atti di trasferimento è prevista a pena di nullità dall’art. 30 del medesimo d.p.r. 380/2001; - alla conformità catastale prevista a pena di nullità dall’art. 29, comma 1 bis l. 52/1985, come introdotto dall’art. 19 d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 - alle certificazioni relative al rendimento energetico dei fabbricati imposte dal d.lgs 192/2005, nel testo vigente e dalle normative regionali eventualmente adottate dalle Regioni nell’ambito dei rispettivi ambiti territoriali. Ovviamente, non è in discussione l’opportunità di evidenziare in avviso di vendita e nel successivo atto di trasferimento i requisiti e le menzioni stabiliti da tali norme, come pure delle altre future eventuali normative che dovessero fissare requisiti o documentazioni connesse al trasferimento dei beni. Tali indicazioni, infatti, appaiono chiaramente strumentali ad un concreto ed efficiente svolgimento della procedura competitiva, incidendo sul valore del bene e concorrendo nella eliminazione della “opacità informative” che la riforma delle esecuzioni e della legge fallimentare ha mirato a chiarire. Il problema è quello di valutare l’aspetto sostanziale e redazionale dell’atto di vendita, ove l’estensore dello stesso ravvisi delle incongruenze rispetto al dettato di legge o comunque l’emersione di difformità rispetto a quanto riportato nell’avviso di vendita o di irregolarità ivi non indicate. Una specifica indicazione è data dal Legislatore in riferimento ai dati edilizi ed urbanistici: l’art. 46, comma 5, d.p.r. 380/2001, in riferimento alle menzioni relative ai titoli edilizi dei fabbricati, espressamente esclude la nullità per “gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali”; l’art. 173 bis disp. att. c.p.c., in relazione alla situazione edilizia ed urbanistica di tutti gli immobili, impone all’esperto di indicare nella relazione di stima, tra l’altro: “6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.” L’art. 173 quater disp att. c.p.c. prescrive poi che di tali notizie il professionista delegato (34) dia indicazione nell’avviso di vendita, specificando che, in caso di insufficienza di tali dati tali da 17 determinare le nullità ex artt. 46, comma 1 d.p.r. 380/2001 (TUE) e 40, comma 2, l. 47/1985, va espressamente data notizia della possibilità per l’aggiudicatario di richiedere la sanatoria nei termini ed alle condizioni rispettivamente indicate al comma 5 del detto art. 46 ed al comma 6 del detto art. 40. A differenza che per quanto avviene in riferimento per le vendite privatistiche, le irregolarità urbanistiche, per testuale disposizione di legge, non precludono il trasferimento del bene all’esito della vendite forzate: tanto, evidentemente, non tanto in quanto in tali ipotesi non c’è un venditore che possa rendere le relative dichiarazioni (35), ma perché si tratta di vendite liquidatorie caratterizzate da coattività indispensabile al fine del recupero del credito (36). Poiché però gli aspetti della regolarità urbanistica tornerebbero a precludere ulteriori trasferimenti da parte dell’aggiudicatario, ed il valore economico e giuridico dei beni è dato, oltre che dalla loro diretta fruibilità, anche dal loro valore di scambio, da un lato si impone l’evidenziazione degli aspetti edilizi ed urbanistici in perizia ed in avviso di vendita, così da consentire alla platea degli interessati una adeguata valutazione del bene, anche in termini di futura negoziabilità; dall’altro, si riconosce in capo all’aggiudicatario, entro brevi termini, la possibilità di conseguire una “remissione in termini” per la proposizione di domanda di condono, alle condizioni previste dalla citata normativa.

Se volessi approfondire tutto il discorso eccoti il link al documento del notariato dove troverai a pag.16 e 17 il testo sopra
Ciao @Maspaol buona lettura!
 

Allegati

  • Documento dal notariato.pdf
    269,5 KB · Visite: 36

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto