proid

Membro Attivo
Ipotizziamo che l'amministratore non abbia un ufficio e un locale per ricevere i condomini e concordi con l'assemblea al momento della nomina che i versamenti delle quote condominiali devono essere fatti unicamente tramite bonifico bancario e che non sarà possibile pagare a mano nella sede dell'amministratore o pretendere il sopralluogo mensile nel condominio per l'incasso.
Il prezzo concordato tiene conto appunto del minor onere per l'amministratore di sostenere spese per l'affitto di un ufficio e minor tempo da dedicare agli incassi.
Qualora un condomino pretenda di pagare in contati o in assegno, l'amministratore non avendo uffico in cui riceverlo pattuito con l'assemblea che tale servizio none ra incluso, può negargli tale facoltà e pretendere il pagamento con bonifico?
Grazie
 
O

Ollj

Ospite
Nel momento in cui l'amministratore abbia attivato il C.C. Condominiale, tutti i condòmini sono tenuti a depositarvi le quote dovute; nessun altro impegno o incombenza è dovuta dall'amministratore (salvo lo stesso non si sia volontariamente obbligato a prestare ulteriori servigi)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel momento in cui l'amministratore abbia attivato il C.C. Condominiale, tutti i condòmini sono tenuti a depositarvi le quote dovute
Avrei qualche dubbio. L'art. 1129, comma 7 c.c. prevede che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; [...]
Non prevede anche che i condomini (o i terzi) debbano accreditare direttamente tale conto corrente.
 
O

Ollj

Ospite
Ma tal passo della legge è altro: obbligo in capo all'amministratore di depositare le somme ricevute sul C.C. e non obbligo di ricevere le quote dovute dai condòmini.
Come già detto:
salvo lo stesso non si sia volontariamente obbligato a prestare ulteriori servigi
.
All'amministratore decidere se offrire o meno tal servigio all'atto della sua candidatura.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma tal passo della legge è altro: obbligo in capo all'amministratore di depositare le somme ricevute sul C.C. e non obbligo di ricevere le quote dovute dai condòmini.
Come potrebbe l'amministratore avere l'obbligo di far transitare le somme ricevute dai condomini se non avesse anche l'obbligo di ricevere tali somme?
Ricordo anche che esiste l'art. 1277 c.c., e che non riceverle potrebbe integrare rifiuto di ricevere la prestazione, ex art. 1206 c.c.
Che poi sia opportuno che l'amministratore le riceva con metodi tracciabili è altro aspetto della faccenda.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
Come potrebbe l'amministratore avere l'obbligo di far transitare le somme ricevute dai condomini se non avesse anche l'obbligo di ricevere tali somme?
Per obbligo di ricevere faccio riferimento a quello fisico (su sui si è aperta la discussione); se l'amministratore ha accettato di ricevere brevi manu le quote bontà sua, per legge ha obbligo di farle transitare sul Cc condominiale (non le può trattenere, non le può versare su un Cc personale, ecc..): questo dice la legge con il 1129 riformato (per rimediare al malcostume di troppi amministratori del passato...)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per obbligo di ricevere faccio riferimento a quello fisico (su sui si è aperta la discussione); se l'amministratore ha accettato di ricevere brevi manu le quote bontà sua
Ricordo che avevi scritto "Nel momento in cui l'amministratore abbia attivato il C.C. Condominiale, tutti i condòmini sono tenuti a depositarvi le quote dovute"
che, per i motivi già esposti, non condivido (non sono i condomini a dover depositare sul c/c condominiale).
Come pure non concordo, sempre per i motivi già esposti, con l'affermazione che l'amministratore può decidere se accettare o no di ricevere le quote direttamente. Ne ha l'obbligo.
 
Ultima modifica:

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Io semplificherei la faccenda così.
Innanzitutto il condominio deve essere intestatario di un conto corrente
Inoltre le modalità di pagamento delle quote di condominio vengono stabilite nel contratto di 'amministrazione'. Possono consistere in pagamenti:
1 - nelle mani dell'amministratore, in contanti o con assegno
2 - con bollettino c.c.
3 - con bonifico bancario/postale
4 - con carta di credito/bancomat
5 - 'in natura', laddove il condòmino lavora per il condominio (ad es. fa il giardiniere).
 

proid

Membro Attivo
Grazie a tutti per gli interventi.
Forse il nodo da scogliere è proprio come l'art. 1277 cc si interseca che le nuove esigenze di intellegibilità della contabilità condominiale e sull'obbligo di far transiare le somme nel conto condominiale.
Forse la soluzione la daranno le sentenze ma essendo la riforma del condominio relativamente recente ancora non si è espressa su questo aspetto specifico.

In rete ho trovato un ottimo intervento di un utente (Versare con bonifico o Mav ) che chiarisce due cose rispetto all'art. 1129cc:
1) Conseguentemente alla sent. cassazione 26617/2007 con il termine "moneta a corso legale" non si intende il contante ma il sistema valutario nazionale in genere
2) "il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto"

In un altro interessante articolo (Il rendiconto condominiale dopo la riforma) si parla dell'obbligo di far transitare tutte le somme nel conto condominiale, dell'obbligo di tenere il registro della contabilità e di come presumibilmente il conto bancario dovrebbe coincidere con i movimenti del conto bancario.

Se è vero che il registro della contabilità dovrà allinearsi al conto bancario vuol dire anche anche le date dei movimenti e quindi dei versamenti dei condomini devono coincidere con il corrispondente versamento nel conto ma se il condomino da la somma all'amministratore questo è piu probabile che versi realmente la somma nel conto bancario l'indomani che il giorno stesso creando quindi incongruenze nelle date dei movimenti del registro di contabilità con le date dei movimenti del conto bancario (l'indomani).

D'altronde se il rendiconto deve ora coincidere con l'anno solare si crea anche il problema delle somme consegnate il 31 dicembre che appaiono nel conto bancario il 2 gennaio. In questo caso non ci sarebbe solo un disallineamento di date ma mancherebbe proprio nelle movimentazioni bancarie dell'anno di competenza del rendiconto la somma riportata nel registro di contabilità al 31 dicembre.

La mia speranza è che qualche sentenza chiarisca che l'unione di tutti questi obblighi comporti l'obbligo per i condomini del versameno diretto nel conto bancario senza passaggio intermendio dell'amministratore.

Saluti
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
La mia speranza è che qualche sentenza chiarisca che l'unione di tutti questi obblighi comporti l'obbligo per i condomini del versameno diretto nel conto bancario senza passaggio intermendio dell'amministratore.
La speranza per me dovrebbe essere opposta, spero cioè che le modalità di pagamento tante, quelle da me elencate, a patto che ciò non complichi la vita all'amministrazione condominiale. Il mondo è bello perché è vario.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto