L'obbligo giuridico esiste solo in presenza di norma che lo imponga e non il contrario; o si indica la norma che specificatamente contiene tal incombenza (art.1129 dice ben altro)
Infatti, l'art. 1129 dice altro. Come avevo già scritto, non prescrive che il debitore, che può anche non essere un condomino, debba accreditare direttamente il c/c condominiale.
E pure avevo già indicato quali siano le norme che impongono all'amministratore di ricevere direttamente dai debitori del condominio le somme da loro dovute: artt. 1277 c.c.; qualora non ricevesse il pagamento offertogli, sarebbe in mora ex art. 1206 c.c.
se il suo amministratore si rendesse irreperibile e lei a causa di ciò lasciasse scadere il termine di pagamento della quota condominiale, a fronte di sollecito dell'amministratore che la diffidasse ad adempiere entro 15 gg. con bonifico nel C.C. condominiale a lei noto, eseguita la notifica di legittimo D.I., lei potrà mai eccepire alcunché a giustificazione del suo inadempimento?
Anche se l'amministratore si rendesse per un lungo periodo
fisicamente irreperibile (fatto che poco si concilierebbe con l'art. 1129, comma 2 c.c., che prevede che "
... l'amministratore comunica [...] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione"), il debitore ben potrebbe far pervenire quanto dovuto al suo domicilio, che deve obbligatoriamente far conoscere, ex art. 1129, comma 5 c.c.
Se dunque il debitore facesse pervenire un vaglia postale o un assegno al suo domicilio per le somme da lui dovute, avrebbe perfettamente adempiuto.