Infatti nessuna norma prevede che possa rifiutarsi.
L'obbligo giuridico esiste solo in presenza di norma che lo imponga e non il contrario; o si indica la norma che specificatamente contiene tal incombenza (art.1129 dice ben altro), oppure l'amministratore a nulla è tenuto.
secondo me tra le mansioni dell'amministratore rientra la riscossione delle quote condominiali;
Abbia pazienza... Non secondo lei: è la legge che lo stabilisce e lo definisce come
potere cui corrisponde la titolarità di far emettere un D.I.
Ciò non significa che l'amministratore abbia anche l'obbligp di
rivevere brevi manu le somme
dovute dal debitore condòmino
Ripeto: se il suo amministratore si rendesse irreperibile e lei a causa di ciò lasciasse scadere il termine di pagamento della quota condominiale, a fronte di sollecito dell'amministratore che la diffidasse ad adempiere entro 15 gg. con bonifico nel C.C. condominiale a lei noto, eseguita la notifica di legittimo D.I., lei potrà mai eccepire alcunché a giustificazione del suo
inadempimento?
Certo che no e sarà condannato a quanto dovuto + le spese legali.
P.s. Lo dico per esperinza professionale: lasci perdere...