Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Significa quanto eventualmente ricevuto e non che l'art.1129 cc obbliga a ricevere brevi manu
infatti. Non ha l'obbligo di ricevere direttamente, ma quando riceva (il debitore, che può anche non essere un condomino, ne ha facoltà) ha l'obbligo di far transitare quanto ricevuto sul c/c condominiale.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se tale obbligo vi fosse, non vi sarebbe stata la necessità di stabilire l'obbligo per l'amministratore di far transitare tutte le somme da lui ricevute sullo specifico c/c intestato al condominio.
Forse il legislatore voleva dire che ogni somma condominiale deve essere accreditata sul conto o dal condòmino (caso versamento diretto) o dall'amministratore (caso versamento indiretto).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Forse il legislatore voleva dire che ogni somma condominiale deve essere accreditata sul conto o dal condòmino (caso versamento diretto) o dall'amministratore (caso versamento indiretto).
Infatti è quello che ha detto: ogni somma ricevuta o erogata dall'amministratore deve transitare sul c/c condominiale.
 
O

Ollj

Ospite
Quindi l'amministratore per legge non ha obbligo alcuno di ricevere brevi manu quanto dovuto dal debitore (che era il quesito iniziale) e:
Nel momento in cui l'amministratore abbia attivato il C.C. Condominiale, tutti i condòmini sono tenuti a depositarvi le quote dovute;
Non lo facessero saranno morosi e passibili di coercizione forzosa.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 1129 C.C. : L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente
Non voglio fare il bastian contrario ma l'articolo per me è chiaro: in pratica dice che le somme che l'amministratore riceve (quindi qualcuno, condòmino o non condomino, gliele deve aver date a lui personalmente) devono essere versate sul c/c condominiale (da qui l'uso del verbo transitare) e non possono essere utilizzate direttamente per pagare qualche fornitore. In sostanza ci vuole la tracciabilità degli incassi e delle spese.
Quindi l'amministratore non può rifiutarsi di ricevere da un condomino la somma da questi dovuta inerente la quota di gestione condominiale o di accantonamento per lavori di straordinaria manutenzione.
Quante volte, i condomini morosi, approfittano della assemblea per dare all'amministratore un assegno a saldo delle proprie pendenze condominiali.
Quindi l'art. 1129 del c.c. non dice quello riportato qui di seguito: si tratta di un convincimento personale
Illegittimo versare somme direttamente all’amministratore ma obbligatorio versarle direttamente nel conto condominiale.
 
O

Ollj

Ospite
Quesito: assemblea fiume terminata alle ore 02:00 A.M.
Lei incasserebbe le quote di 70 condòmini dell"importo di 1000,00 euro ciascuno?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quesito: assemblea fiume terminata alle ore 02:00 A.M.
Lei incasserebbe le quote di 70 condòmini dell"importo di 1000,00 euro ciascuno?
se sono in assegni non trasferibili intestati al condominio si.
Certo che potrà;
secondo me tra le mansioni dell'amministratore rientra la riscossione delle quote condominiali; non credo che possa rifiutarsi. Ci sono persone anziane che, facendo fatica ad andare in banca o in posta, pagano il condominio con l'assegno.
La gestione del condominio sta diventando come fare la spesa: una volta si andava dal dettagliante il quale ti serviva, ora si va al supermercato e ti servi da solo; una volta gli amministratori, nel giorno ed in un orario stabiliti, facevano il giro dei condòmini, oppure si facevano trovare nella guardiola del portiere, per riscuotere i soldi ora pretendono che siano i condomini che versino i soldi sul c/c condominiale.
 
O

Ollj

Ospite
Infatti nessuna norma prevede che possa rifiutarsi.
L'obbligo giuridico esiste solo in presenza di norma che lo imponga e non il contrario; o si indica la norma che specificatamente contiene tal incombenza (art.1129 dice ben altro), oppure l'amministratore a nulla è tenuto.
secondo me tra le mansioni dell'amministratore rientra la riscossione delle quote condominiali;
Abbia pazienza... Non secondo lei: è la legge che lo stabilisce e lo definisce come potere cui corrisponde la titolarità di far emettere un D.I.
Ciò non significa che l'amministratore abbia anche l'obbligp di rivevere brevi manu le somme dovute dal debitore condòmino
Ripeto: se il suo amministratore si rendesse irreperibile e lei a causa di ciò lasciasse scadere il termine di pagamento della quota condominiale, a fronte di sollecito dell'amministratore che la diffidasse ad adempiere entro 15 gg. con bonifico nel C.C. condominiale a lei noto, eseguita la notifica di legittimo D.I., lei potrà mai eccepire alcunché a giustificazione del suo inadempimento?
Certo che no e sarà condannato a quanto dovuto + le spese legali.
P.s. Lo dico per esperinza professionale: lasci perdere...
 

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