alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Per i succitati motivi l'Italia è il paese al mondo ad avere il maggior numero di Leggi, di Avvocati, di reati che vanno in prescrizione, e di processi che non arriveranno mai a sentenza con somma ingiustizia nei confronti della vittima.
Disquisire sul sesso degli angeli significa riportare la capitale d'italia a Bisanzio
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il prezzo concordato tiene conto appunto del minor onere per l'amministratore di sostenere spese per l'affitto di un ufficio e minor tempo da dedicare agli incassi.
assolutamente no. In ogni caso l'amministratore deve dare un recapito dove conserva i documenti contabili: se sceglie un locale condominiale deve essere disponibile a recarsi nel locale per mostrare,se richiesto, i documenti contabili.
Io un amministratore che non ha un recapito dove conserva i documenti e riceve gli amministrati, non lo vorrei.
 

proid

Membro Attivo
Luigi qui si parla di obbligo o meno di ricevere somme di denaro a mano non di dare o meno un recapito per la verifica dei documenti.
L'art. 1129 obbliga un recapito per "prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata." non per PAGARE LE QUOTE CONDOMINIALI
 

proid

Membro Attivo
Grazie ai vostri contributi e alle tracce trovate in rete o cercato di fare un collage che sostiene la tesi dell''obbligo di versamento diretto nel conto condominiale.
Spero sempre comunque in una sentenza che chiuda definitivamente questa questione.


Illegittimo versare somme direttamente all’amministratore ma obbligatorio versarle direttamente nel conto condominiale.


In questi appunti cerco di dare gli elementi per dimostrare che l’unico modo per osservare le normative vigenti è che i condomini versino direttamente le somme nel conto condominiale senza il tramite dell’amministratore.

Tutte le argomentazioni sono quindi orientate nel dimostrare l’illegittimità del consegnare somme di denaro in mano all’amministratore invece che depositarle direttamente nel conto corrente.


Riporto di seguito le parti salienti della normativa:

  1. Art. 1129 C.C. : L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente

  2. Art. 1130 C.C. : Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita

  3. Art. 1130 bis C.C. : Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità

  4. Art. 1129 C.C. : Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità ... la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma .... la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

  5. Art.1130 C.C. : L’amministratore deve… redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione

  6. Art. 1130 bis C.C. : … le voci di entrata e di uscita …. devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica

Esporrò dei casi limite per dimostrare la tesi.


Decesso dell’amministratore
Il punto 1 ha lo scopo di non rischiare di confondere il patrimonio dell’amministratore con il patrimonio del condominio.

Se il condomino consegna dei contanti all’amministratore questo dovrà a sua volta versarli nel conto bancario. E’ improbabile che l’amministratore si rechi in banca immediatamente dopo aver ricevuto la somma e se ne deduce che più verosimilmente l’amministratore si recherà in banca l’indomani. Caso limite : L’amministratore spira la sera stessa e la somma ricevuta non finirà mai nel conto condominiale.


Vietata la cassa contanti
Il punto 4 impone che in nessun modo il patrimonio dell’amministratore sia confuso con il patrimonio del condominio. Nell’arco di tempo tra la consegna a mano della somma e il versamento nel conto a cura dell’amministratore si crea una “cassa contanti” che contravviene al punto 4. Il fatto che questa cassa contanti esista solo qualche ora o qualche giorno è irrilevante nel merito della questione, sta di fatto che la si mette in essere.


Violazione del principio di immediata verificabilità
La fusione dei concetti di cui al punto 1 (movimenti nel conto), 2 (registro contabilità), 3 (il registro è parte del rendiconto), 5 (il rendiconto compre un anno esatto) e 6 (immediata verifica) implica che l’atto di versare a mano all’amministratore crea un disallineamento tra le date dei movimenti del conto bancario (l’indomani) e quelle del registro di contabilità (il giorno della consegna a mano) e quindi non rispetta i criteri di immediata verificabilità.

Peraltro se consideriamo il caso limite della consegna della somma l’ultimo giorno dell’anno di gestione e versamento il giorno successivo, facente parte della gestione successiva si avrebbe che nel rendiconto il registro della contabilità riporterà il versamento ma sarà assente nei movimenti del conto condominiale relativi a quella gestione aggravando ulteriormente il difetto di immediata verifica.


Sul diritto di pagare in contati o forme diverse dal bonifico
L’Art.1277 C.C. dispone che "I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale"

L’Art. 1182 C.C. dipone che "Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono..... L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza"

La Cassazione Sezioni Unite Civili Sentenza n.26617/2007,assimila l'assegno circolare al denaro contante "Si ritiene, pertanto, che l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento" significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio.


Quindi la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro.

Con questa interpretazione dell'art. 1277 risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta.

L'obbligazione pecuniaria non è assimilabile all'obbligazione di dare cose fungibili, sicché non risulta perfettamente adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari.

In questa prospettiva il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto.


C’è poi il diritto dell’assemblea di regolamentare al pari dell’uso delle parti comuni anche la gestione del condominio nel suo insieme e quindi anche nell’aspetto finanziario stabilendo un criterio unico per il versamento delle quote condominiali che se è il versamento diretto nel conto condominiale non contravviene alle normative ma per le argomentazioni spraesposte le applica con maggior rigore
 
O

Ollj

Ospite
Chiaro ed evidente come l'art.1129 cc novellato, al fine di rimediare ai danni del passato, abbia imposto all'amministratore solo l'uso di strumenti ben tipizzati per gestire il denaro condominiale (non l"obbligo di ricevere brevi manu le quote)
Ciò al fine di:
- migliorare la trasparenza dell'amministrazione
- facilitare il controllo da parte dei condòmini
- prevenire difficoltà alla sostituzione dell'amministratore.
Solo se vincolatosi volontariamente, sulla base del mandato concordato, l'amministratore è tenuto alla ricezione fisica del denaro condominiale.

Ricordo che avevi scritto "Nel momento in cui l'amministratore abbia attivato il C.C. Condominiale, tutti i condòmini sono tenuti a depositarvi le quote dovute"
che, per i motivi già esposti, non condivido (non sono i condomini a dover depositare sul c/c condominiale).
Assolutamente; infatti in assenza di impegno a ricevere brevi manu le loro quote, tutti i condòmini sono tenuti a corrispondere quanto dovuto adottando lo strumento del Cc intestato al Condominio; non adempiessero gli verrebbe notificato adeguato D.I. contro cui nulla potrebbero eccepire.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
tutti i condòmini sono tenuti a corrispondere quanto dovuto adottando lo strumento del Cc intestato al Condominio.
Obbligo che non è contenuto in nessuna norma. Se tale obbligo vi fosse, non vi sarebbe stata la necessità di stabilire l'obbligo per l'amministratore di far transitare tutte le somme da lui ricevute sullo specifico c/c intestato al condominio.
Il punto 4 impone che in nessun modo il patrimonio dell’amministratore sia confuso con il patrimonio del condominio. Nell’arco di tempo tra la consegna a mano della somma e il versamento nel conto a cura dell’amministratore si crea una “cassa contanti” che contravviene al punto 4
L'amministratore, per quanto in discussione, ha il solo obbligo stabilito dall'art. 1129, comma 7 c.c. Pertanto, deve far transitare tutte le somme da lui ricevute o erogate sullo specifico c/c condominiale.
Vi sarebbe irregolarità se, ricevuto 100 e pagato 40, versasse sul c/c condominiale la sola differenza pari a 60 (vi sarebbe la mancata utilizzazione del conto di cui al settimo comma, per tutte le somme da lui ricevute ed erogate).
Se ricevesse 100 e versasse tale importo sul conto condominiale, ed erogasse 40 con uscita dal c/c condominiale, non vi sarebbe irregolarità. Visto che utilizza il c/c condominiale per entrambe le operazioni e pertanto il c/c condominiale contiene evidenza di tutte le somme da lui ricevute ed erogate.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
Obbligo che non è contenuto in nessuna norma.
Esiste eccome se esiste...
L'amministratore anche si rendesse irreperibile, ciò non esimerà in alcun modo il condomino debitore a versare quanto dovuto per legge; in caso di morosità e di notifica del D.I. in presenza di C.c. condominiale conosciuto,a nulla varrà eccepire che l'amministratore non si trovava per il versamento delle quote.
Il moroso sarà condannato.
 

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