Grazie ai vostri contributi e alle tracce trovate in rete o cercato di fare un collage che sostiene la tesi dell''obbligo di versamento diretto nel conto condominiale.
Spero sempre comunque in una sentenza che chiuda definitivamente questa questione.
Illegittimo versare somme direttamente all’amministratore ma obbligatorio versarle direttamente nel conto condominiale.
In questi appunti cerco di dare gli elementi per dimostrare che l’unico modo per osservare le normative vigenti è che i condomini versino direttamente le somme nel conto condominiale senza il tramite dell’amministratore.
Tutte le argomentazioni sono quindi orientate nel dimostrare l’illegittimità del consegnare somme di denaro in mano all’amministratore invece che depositarle direttamente nel conto corrente.
Riporto di seguito le parti salienti della normativa:
- Art. 1129 C.C. : L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente
- Art. 1130 C.C. : Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita
- Art. 1130 bis C.C. : Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità
- Art. 1129 C.C. : Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità ... la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma .... la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
- Art.1130 C.C. : L’amministratore deve… redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione
- Art. 1130 bis C.C. : … le voci di entrata e di uscita …. devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica
Esporrò dei casi limite per dimostrare la tesi.
Decesso dell’amministratore
Il punto 1 ha lo scopo di non rischiare di confondere il patrimonio dell’amministratore con il patrimonio del condominio.
Se il condomino consegna dei contanti all’amministratore questo dovrà a sua volta versarli nel conto bancario. E’ improbabile che l’amministratore si rechi in banca immediatamente dopo aver ricevuto la somma e se ne deduce che più verosimilmente l’amministratore si recherà in banca l’indomani. Caso limite : L’amministratore spira la sera stessa e la somma ricevuta non finirà mai nel conto condominiale.
Vietata la cassa contanti
Il punto 4 impone che in nessun modo il patrimonio dell’amministratore sia confuso con il patrimonio del condominio. Nell’arco di tempo tra la consegna a mano della somma e il versamento nel conto a cura dell’amministratore si crea una “cassa contanti” che contravviene al punto 4. Il fatto che questa cassa contanti esista solo qualche ora o qualche giorno è irrilevante nel merito della questione, sta di fatto che la si mette in essere.
Violazione del principio di immediata verificabilità
La fusione dei concetti di cui al punto 1 (movimenti nel conto), 2 (registro contabilità), 3 (il registro è parte del rendiconto), 5 (il rendiconto compre un anno esatto) e 6 (immediata verifica) implica che l’atto di versare a mano all’amministratore crea un disallineamento tra le date dei movimenti del conto bancario (l’indomani) e quelle del registro di contabilità (il giorno della consegna a mano) e quindi non rispetta i criteri di immediata verificabilità.
Peraltro se consideriamo il caso limite della consegna della somma l’ultimo giorno dell’anno di gestione e versamento il giorno successivo, facente parte della gestione successiva si avrebbe che nel rendiconto il registro della contabilità riporterà il versamento ma sarà assente nei movimenti del conto condominiale relativi a quella gestione aggravando ulteriormente il difetto di immediata verifica.
Sul diritto di pagare in contati o forme diverse dal bonifico
L’Art.1277 C.C. dispone che "I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale"
L’Art. 1182 C.C. dipone che "Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono..... L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza"
La Cassazione Sezioni Unite Civili Sentenza n.26617/2007,assimila l'assegno circolare al denaro contante "Si ritiene, pertanto, che l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento" significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio.
Quindi la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro.
Con questa interpretazione dell'art. 1277 risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta.
L'obbligazione pecuniaria non è assimilabile all'obbligazione di dare cose fungibili, sicché non risulta perfettamente adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari.
In questa prospettiva il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto.
C’è poi il diritto dell’assemblea di regolamentare al pari dell’uso delle parti comuni anche la gestione del condominio nel suo insieme e quindi anche nell’aspetto finanziario stabilendo un criterio unico per il versamento delle quote condominiali che se è il versamento diretto nel conto condominiale non contravviene alle normative ma per le argomentazioni spraesposte le applica con maggior rigore