Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Abbonato ad "immobili " del sole 24ore , lo stesso dava la possibilità di fare alcune domande ad un legale ; cosi' avendo fatto delle ricerche e non avendo trovato molto sull'argomento ho approfittato e proposto il quesito sotto riprodotto simulando che il caso mi appartenesse . Lo propongo: Credo sia di interesse generale anche in funzione della crisi economica per la quale molti puntano a concentrare in un unico contratto abitazione ed ufficio (anche in relazione ai vantaggi fiscali, dati dalla deduzione parziale del costo che questo comporta )

Quesito
Secondo la normativa edilizia posso richiedere la residenza nell'ufficio locato ? Lo stesso è fornito di regolare bagno. Vorrei fare di una stanza un monolocale con angolo cucina (leggi attacco del gas) . Le altre due stanze vorrei destinarle effettivamente ad ufficio. La proprietaria è d'accordo e anche per il condominio nulla osta.
Ennio Alessandro Rossi

Risposta:
Inquadramento: Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, l’immobile risulterebbe concesso in locazione con un contratto uso commerciale (“uso ufficio”) e, pertanto, a livello catastale risulterebbe registrato nella categoria A10. Ciò detto, affinchè l’interessato possa effettuare un regolare cambio di residenza, è necessario che lo stesso sia preceduto da un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, dalla categoria catastale A10 alle categorie A3 o A4. Il cambio di destinazione d’uso, che assicura la piena abitabilità, deve essere richiesto al comune dove è sito l’immobile. Viceversa, qualora l’immobile fosse stato accatastato come uso abitativo (A3-A4), in tal caso il richiedente avrebbe potuto svolgere all’interno anche un’attività professionale, pur in assenza di cambio di destinazione d’uso.
Giurisprudenza: Sul punto, è interessante segnalare che, secondo la giurisprudenza, l’affitto di un immobile con destinazione ad abitazione civile/residenziale, a uso ufficio o studio professionale (o viceversa), non è legittimo e espone il locatore, tra l’altro, al rischio risoluzione del contratto e risarcimento danni. Infatti, il difetto della concessione amministrativa necessaria per la legale destinazione all’uso pattuito della cosa locata è tra i vizi che, escludendo o diminuendo in modo apprezzabile l'idoneità della cosa locata all’uso convenuto, possono legittimare alla risoluzione del contratto, a meno che il conduttore, a conoscenza dell'idoneità dell’immobile a realizzare il suo attuale interesse, abbia accettato il rischio relativo all'impossibilità di utilizzarla (Cassazione 5 novembre 2002, numero 15489). Conclusioni: Il trasferimento della residenza necessita del cambio di destinazione d’uso. In caso contrario, l’interessato abiterà all’interno dell’immobile abusivamente ed in caso di controlli, potrà incorrere in sanzioni pecuniarie.

avv. CARPINETI – CUSMAI STUDIO LEGALE
 
Ultima modifica:

griz

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purtroppo la residenza non è compatibile con l'uso ad ufficio, se però non è necessario stabilire l'immobile quale residenza, secondo me è possibile viverci, si intende quale uso promiscuo
 

Gianco

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Forse qualcosa mi sfugge. Ma prima affermi: "Viceversa, qualora l’immobile fosse stato accatastato come uso abitativo (A3-A4), in tal caso il richiedente avrebbe potuto svolgere all’interno anche un’attività professionale, pur in assenza di cambio di destinazione d’uso."
Io ricado in questo caso.
Poi riporti: "Giurisprudenza: Sul punto, è interessante segnalare che, secondo la giurisprudenza, l’affitto di un immobile con destinazione ad abitazione civile/residenziale, a uso ufficio o studio professionale (o viceversa), non è legittimo e espone il locatore, tra l’altro, al rischio risoluzione del contratto e risarcimento danni."
Ma il caso è completamente diverso. Nel primo è un uso promiscuo, nel secondo l'abitazione è utilizzata come ufficio.
 

peopeo

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Proprietario Casa
(A3-A4), in tal caso il richiedente avrebbe potuto svolgere all’interno anche un’attività professionale
Questa è la citazione di una condizione legittima, di uso promiscuo di abitazione.
Giurisprudenza: Sul punto, è interessante segnalare che, secondo la giurisprudenza, l’affitto di un immobile con destinazione ad abitazione civile/residenziale, a uso ufficio o studio professionale (o viceversa), non è legittimo
Questa è la citazione di una condizione illegittima, cioè di abitazione locata per destinazione commerciale (esempio ufficio) oppure di immobile strumentale (ufficio o altro) locato per scopi abitativi.
 

adimecasa

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Professionista
anni addietro ho fatto il cambio di destinazione a direzionale in comune che mi ha rilasciato che lo stesso immobile venga adibito ad uso professionale, il rilascio delle presente concessione è subordinata al versamento del contributo,
Visto l'atto di impegno unilaterale, presentato il data ----- inteso a monetizzare un'area da adibire a parcheggio pubblico per complessivi mq......
senza avere modificato la cat. A/3 in A/10
 

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Il Comune di Brescia non addebita oneri di urbanizzazione quando il cambio di destinazione varia da Abitativo ad uso ufficio. Invece gli oneri vengono addebitati quando avviene il contrario : da ufficio ad abitazione
 

Gianco

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Adimecasa, il comune ti ha autorizzato il cambio di destinazione d'uso. La variazione da A/3 ad A/10 in catasto la devi fare tu con una pratica autonoma. Altrimenti fiscalmente non sei in regola.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
x adime casa
Il cambio di destinazione puo' comportare il pagamento di oneri di urbanizzazione

Oneri di urbanizzazione in interventi di mutamento delle destinazioni d’uso
TAR Lombardia-Brescia, sentenza 13.06.2002 n° 957
.....
Il mutamento di destinazione d’uso, anche se non soggetto, laddove realizzato senza opere, a preventiva concessione o autorizzazione, sia in ogni caso correlato al carico urbanistico derivante dalla realizzazione di quanto assentito, da cui l’onere del pagamento della differenza tra gli oneri connessi alla destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione impressa.
Il mutamento di destinazione, laddove riconducibile ad una classe contributiva diversa e più onerosa della precedente, ossia tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin dall’origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico, impone l’applicazione della norma di cui all’art. 10 della l. n. 10/77.


Questa la sostanza della pronuncia del T.A.R. lombardo.
 

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