Bgiorno nuba,
sarei molto interessato a visionare la sentenza, che può essere pubblicata eventualmente con la cancellazione dei nomi e degli indirizzi.
Grazie
Saluti
REBUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione I Civile
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa proposta da: Sig. --- PARTE ATTRICE
CONTRO
Condominio ---
PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Voglia l’On.le Tribunale, nel merito, previa declaratoria di sospensione delle deliberazioni impugnate con il presente atto, assunte nel corso dell’assemblea condominiale del --/--/2007, per i titoli dedotti in giudizio, dichiarare la nullità della delibera di diniego del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato da parte del Sig. ---, adottata dall’assemblea del Condominio ---, in data ---.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfetario e spese successive occorrende.
CONCLUSIONI di parte CONVENUTA:
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Assolvere il Condominio --- dalle domande nei suoi confronti proposte
Col favore delle spese
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Quanto alla impugnazione della delibera con cui il CONDOMINIO ha negato all’odierno attore l’autorizzazione a distaccarsi dall’impianto comune di riscaldamento, occorre rilevare:
1) che dall’espletata CTU è emerso:
a) che l’odierno attore “… per operare il distacco dal proprio impianto non ha dovuto fare altro che interrompere il collegamento delle tubazioni verticali di mandata di ritorno con i rispettivi radiatori”;
b) che “il distacco operato con le modalità sopra descritte, non comporta alcun danno, né conseguenze di alcun tipo alla funzionalità dell’impianto centralizzato”;
c) che “dal distacco operato non conseguono aggravi di spesa a carico dei restanti utilizzatori, a condizione che continui la contribuzione da parte dell’odierno attore alle spese fisse di gestione”, contribuzione quest’ultima che nei propri atti conclusivi la difesa dell’odierno attore ha dichiarato non essere messa affatto in discussione;
2) che pertanto tutte le argomentazioni poste dal CONDOMINIO convenuto a base della propria opposizione al distacco (possibili danni alla funzionalità dell’impianto, aggravio di spesa a carico degli altri condomini) sono smentite dalle risultanze peritali e sono pertanto infondate;
3) che anche la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale, con conseguente distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, è legittima, senza necessità di autorizzazione o di approvazione degli altri condomini, laddove da tale distacco non derivino aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio (Cass., 23481/2009; Cass., 24823/2008; Cass., 16365/2007; Cass., Sez. un., 4806/2005), per cui la delibera dell’assemblea condominiale che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco, pur in presenza delle condizioni sopra indicate, è nulla per violazione del diritto individuale del condominio sulla cosa comune (v. Cass., 7518/2006).
Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi la delibera impugnata deve essere dichiarata nulla; né può indurre a diverse conclusioni quanto argomentato dalla difesa del CONDOMINIO in ordine a divieti normativi, anche contenuti in regolamenti comunali, applicabili alla fattispecie in esame, posto che tale allegazione, svolta dopo lo spirare delle preclusioni in merito e financo di quelle istruttorie, è inammissibile in quanto tardiva.
Per quanto riguarda infine il regolamento tra le parti delle spese di CTU e di lite ritiene il Tribunale, conformemente al principio della soccombenza e conformemente a giustizia:
a) che le spese dell’espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate, debbano essere definitivamente poste a carico del CONDOMINIO convenuto;
b) che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti nella misura di …
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Dichiara nulla la delibera condominiale di diniego di distacco di --- dall’impianto di riscaldamento centralizzato;
- Pone le spese dell’espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate , definitivamente a carico del CONDOMINIO convenuto;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di …
- Condanna il CONDOMINIO convenuto a rimborsare a --- € …
Aggiunto dopo 1 :
Corte di Cass., Sez. II, ordinanza del 22 marzo 2011, n. 6481
Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale.
Pertanto, la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.