essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Gli immobili non locati non producono reddito e quindi l'IMU è più che sufficiente (da quest'anno non saranno più soggetti ad IRPEF sulla rendita catastale rivalutata e aumentata di 1/3).
Mi sembra giusto che gli immobili locati, oltre a pagare l'IMU come gli sfitti, paghino l'IRPEF sul reddito prodotto. Saluti.

Per Marc. Chiedi al tuo comune: è quello che ha sempre l'ultima parola. Esistono parecchi comuni che sulla prima casa non fanno pagare l'IMU (magari raddoppiano sulla seconda) anche se la legge ne prevede il pagamento.
 

peopeo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Prima dell'introduzione dell'IMU anche gli immobili non locati pagavano l'IRPEF, calcolata sulla rendita catastale. Si pagava ICI + IRPEF. Con l'introduzione della nuova tassa si è pertanto introdotta una disparità di trattamento fra chi decide di tenere l'immobile a disposizione producendo in questo modo un beneficio per sè, e chi decide invece di metterlo a reddito mediante locazione. La legge IMU aveva inizialmente stabilito una differenziazione delle aliquote fra immobili locati e non locati. Poi per necessità di fare cassa nella situazione di emergenza questa condizione è stata abrogata. Si sono verificate quindi situazioni paradossali in cui la sommatoria di IMU + IRPEF ha superato il 90% del reddito percepito dall'affitto.
Per questo sono certamente razionali le ragioni del ricorso del Codacons al TAR.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La disposizione prevista al D.Lgs n° 23 del 2011 all'art. 8, comma 6: "Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'", non la trovo abrogata da nessuna Legge.
Infatti non lo è. Ma l'art. 1, primo comma del D. Lgs. n. 23/2011 recita: "L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014..." e l'art. 13, primo comma del D.L. n. 201/2011 recita:
"L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015".

Quindi si applica dal 2012, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 23/2011 ma se queste sono compatibili con le disposizioni del D. L. n. 201/2011. E le disposizioni di quel D.L. (comma 9 dell'art. 13), prevedono solamente la possibilità dei comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati.
 

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