Tu dici? Non si era capito...Ha sbagliato il commercialista
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Tu dici? Non si era capito...Ha sbagliato il commercialista
Spiegalo a luiL'immobile è di nostra proprietà come persone fisiche, attualmente al 50% tra me e mio fratello essendo deceduta mia madre nel 2018.
Ma nel 2015, anno per cui è richiesto il pagamento dell'IMU la proprietà apparteneva a noi tre membri della società che ha pagatol'IMU.
C'è un tempo di prescrizione da parte del Comune che ci ha recapitato l'avviso di accertamento sul filo del rasoio il 27 dicembre del 2020 esattamente 5 anni dopo?
Quindi in modo errato.Specifico che gli F24 sono stati pagati a nome e col CF della società.
Il possibile guaio sta anche nel fatto che non è detto che si abbia diritto al rimborso: per esempio per versamenti errati di imposta di registro dove l'errore è riconducibile al contribuente, non viene effettuato il rimborso.Quindi in modo errato.
Paga e chiedi il rimborso, o coinvolgi il commercialista che vi ha indotto in errore.
Falso. Il contribuente che ha versato imposte di registro o altre imposte oltre il dovuto ha diritto a richiedere il rimborso.per versamenti errati di imposta di registro dove l'errore è riconducibile al contribuente, non viene effettuato il rimborso
Hai ragione (probabilmente, come al solito) Io stesso ho ottenuto il rimborso per un versamento non dovuto (mi ero dimenticato che era un contratto in cedolare). Quindi non hai torto.Falso. Il contribuente che ha versato imposte di registro o altre imposte oltre il dovuto ha diritto a richiedere il rimborso.
Cass. civ., sez. V, ord. n. 21819 del 9 ottobre 2020, dove si è riaffermato che «"In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, la nullità o l'annullabilità dell'atto non incidono sull'obbligo di chiederne la registrazione, nè su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenerne la restituzione, ove venga dichiarata o accertata l'invalidità dell'atto con sentenza passata in giudicato, in ragione, peraltro, di un vizio non imputabile alle parti e che renda l'atto stesso insuscettibile di ratifica, convalida o conferma" (vedi Cass. n. 6832 del 2018).»].
.... (omissis)
Resta fermo, in applicazione del disposto del citato articolo 38 del d.P.R. n. 131 del 1986, che l'eventuale declarata invalidità dell'atto per vizio imputabile alle parti - quale, in generale, deve intendersi la sottoscrizione con firme non idonee in base alla tipologia dell'atto stesso - impedisce la restituzione delle somme versate in sede di registrazione.
Gratis per sempre!