tumultuoso

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Non avevo mai affermato il contrario.

C'entra nulla.
Ex art. 1, comma 166 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo".

Precisavo solo il fatto che qui sostieni che dovresti approssimare per eccesso per tutto ciò che è superiore ai 49 centesimi, mentre io, "pignolarmente", ti faccio osservare che 0.4912 è maggiore a 0.49, ma in questo caso l'approssimazione continua ad essere per difetto. Comunque è una sciocchezza :daccordo:
 

tumultuoso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Attenzione che il modello F24 non serve solo a pagare l'IMU (anzi lui è l'ultimo arrivato).
Io quoto Nemesis che giustamente sottolinea che l'IMU è un tributo locale, pertanto è la legge da lui citata che va presa come riferimento.
 

Legionauro

Membro Ordinario
Proprietario Casa
"<< Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell’ipotesi in cui l’importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell’art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. Se l’operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne “rateazione/regione/prov/mese rif.” della sezione “Erario” e “rateazione/mese rif.” delle sezioni “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali”, occorre scrivere 0101; in caso di pagamento
rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni. >>"

Dovrebbe essere abbastanza chiaro :domanda: 50 E = 50,00 ecc, ;)
 

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