Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
Pongo un quesito di successione dei beni immobili in ambito di ereditarietà….

Gli spettanti dell’asse ereditario sono tre persone

Madre
Figlio1
Figlio2


Su un patrimonio immobiliare del 100% secondo legge dovrebbe spettarne il 33% ad ognuno degli eredi…. Mettiamo che in vita il donatore ha fatto atti di donazione preventivamente ad Filgio1 (somma percepita 45000 €) e Figlio2 Palazzina (valore 250000€ regolarmente intestata)….

In futuro, il Figlio 1 potrebbe recriminare il fatto che il Figlio2 ha un esubero di 205000€ e quindi sottrarre tale cifra dal restante in eredità spettante? Anche se le donazioni risalgono a più di 10 anni or sono? Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 737 c.c.:
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
 

Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il testamento non cè, mi chiedevo a norma cosa succede nel caso il testamento non sia stato ancora fatto...
 

Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non capisco bene il senso potreste essere piu espliciti..... sè il testamento non è stato fatto la legge cosa dice? Che automaticamente il notaio potrebbe tornare indietro nel tempo e risuddividerne il capitale?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Starebbe nel fatto che sono passati piu di 10 anni e quindi in questo caso "sono stati dispensati"?
No. L'epoca della donazione è irrilevante. La dispensa da collazione deve essere concessa dal donante, in forma espressa o anche tacita. Nel primo caso essa può essere contenuta nell'atto di donazione o nel testamento, nel secondo si ricava dal contesto dell'atto o dalle sue clausole.
Ma occorre considerare anche un altro fatto. L'art. 782 c.c. prescrive che le donazioni (non di modico valore) devono essere fatte per atto pubblico, sotto pena di nullità.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Risulta palese che le donazioni fatte non siano "di pari peso" quindi chi ne risultasse danneggiato potrà agire nei modi previsti dalla legge.
 

Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi come si potrebbe fare, per far sì che il figlio 1 non recrimini l'esubero in futuro, nei confronti del Figlio2?
 

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