happysmileone

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... ed ecco la definizione di IMPIANTO TERMICO

15. impianto termico:
impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, ca
minetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare
è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

http://www.efficienzaenergetica.ene...da_ispezioni_impianti_termici_DPR_74_2013.pdf

All.A pag.17

Sembrerebbe quindi che un tecnico sia indispensabile. Voi come vi siete comportati ?
 

Un giocatore

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happysmileone

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In mancanza di contributi degli associati che hanno gia' vissuto il film e relativamente alla necessita' di un tecnico ed alle previste detrazioni ho trovato questo articolo del Sole24Ore a seguire, spero non superato :

Valvole termostatiche in condominio: maggioranze speciali per avviare i lavori - Il Sole 24 ORE
Valvole termostatiche in condominio: maggioranze speciali per avviare i lavori


2 luglio 2014Commenti (3)

In questo articolo
Argomenti: Fisco



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Per poter procedere all'installazione delle valvole termostatiche occorre essere in possesso di un progetto. L'opera, infatti, deve essere progettata e messa in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. Sulla base dell'elaborato, sarà possibile richiedere i preventivi alle imprese.
Il tecnico dovrà essere incaricato anche per calcolare come la spesa del riscaldamento dovrà essere ripartita. In questo caso è obbligatorio il ricorso alla norma tecnica Uni Cti 10200 che, ad oggi, è quella del 2013.

L'attività del tecnico, però, non è limitata a queste due prestazioni. Infatti, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, oltre al progetto anche la denuncia dell'inizio dei lavori e la relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza del l'opera alle prescrizioni di legge. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 516,46 e non superiore a euro 2.582,28.
Questi costi dovrebbero essere ripartiti sulla base della tabella millesimale generale ai sensi dell'articolo 1123 comma 1 Codice civile.
Con la medesima tabella dovranno essere ripartite le spese delle opere effettuate in centrale termica conseguenti all'adozione delle valvole termostatiche.


Diverso, invece, il criterio di riparto per quanto attiene ai costi delle valvole termostatiche e dei ripartitori necessari per la contabilizzazione. Benché il riscaldamento sia un bene comune, trova applicazione l'articolo 1117 Codice civile in base al quale la proprietà privata inizia nel punto di distacco dalla colonna montante della distribuzione. In questo caso, tutte le spese successive a tale punto sono di competenza del singolo condomino il quale pagherà in funzione del numero delle valvole e dei ripartitori installati nella sua unità immobiliare.
L'incarico al tecnico, le opere e il conseguente nuovo criterio di ripartizione della spesa dovranno essere approvati con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi dei soli condomini serviti dall'impianto di riscaldamento (compresi coloro che si sono distaccati).

Il lavoro di installazione dei contabilizzatori di calore, poi, beneficia della detrazione IRPEF del 65% delle spese sostenute. Il condominio ha un trattamento speciale: per pagare le spese, ai fini del super bonus, c'è tempo non sino al 31 dicembre 2014 (come accade per tutti gli altri lavori qualificati), ma fino al 30 giugno 2015. Dal primo gennaio al 30 giugno 2016, la detrazione per le spese sostenute da quel momento sarà del 50 per cento.
La procedura non è semplicissima: occorre l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (articoli 6-9 del Dm 19 febbraio 2007 e allegato A al Dm 11 marzo 2008) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E del decreto 19 febbraio 2007, che va inviata telematicamente all'Enea entro 90 giorni dal collaudo dell'intervento.
Tutti i pagamenti vanno fatti con «bonifico parlante» , che deve indicare anche il codice fiscale dell'amministratore o del condomino che ha effettuato il pagamento, oltre che la causale del versamento (articolo 16-bis, Dpr 917/1986) e il «numero di partita IVA» o «codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

La detrazione del 65%, ripartita in dieci anni, spetta dall'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarà l'amministratore a certificare ai singoli condomini la quota versata da ciascuno perché possano operare la detrazione. (Sa. Fo. e Ed. Ri.)

Nel Vademecum predisposto dall'ENEA e reperibile al link l'attivita' di implementazione delle valvole e cambio pompe non risulta tra quelle incentivate :

http://www.acs.enea.it/vademecum/

In questa sezione sono riepilogati tutti i lavori incentivati. Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori sotto indicati:

N.B: per interventi su impianti termici con l’installazione di un generatore di calore a biomassa è possibile scegliere alternativamente i commi 344 o 347.





Serramenti e infissi

Caldaie a condensazione

Caldaie a biomassa_comma 344

Pannelli solari

Pompe di calore

Coibentazione pareti e coperture

Riqualificazione globale

Caldaie a biomassa_comma 347

Schermature solari
 

Michelex

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In tutte queste discussioni vedo che si trascurano aspetti importanti inerenti all'obbligo di contabilizzazione.
1) Il DPR 59 del 2 aprile del 2009 (art.4) richiede espressamente che gli strumenti di misura utilizzati devono avere una incertezza inferiore al 5% (che è poi la famosa direttiva MID); i veri contatori di calore rientrano in questo limite (infatti sono marcati CE-M), ma per i ripartitori, reclamizzati per gli impianti a distribuzione verticale, nulla viene dichiarato riguardo la loro precisione. In compenso l'INRIM (che comunque è un organo ufficiale) ha fatto dei rilevamenti concludendo che l'incertezza tipica di tali strumenti è compresa tra il 10 e il 20% (con punte fino al 40%). Per i curiosi do il link ufficiale di questa ricerca:
www.inrim.it/EcoThermo2014/slides/Ficco.pdf
Quindi di fatto tali strumenti sono illegali se usati nel calcolo delle nostre bollette e chiunque potrebbe rifiutarsi di pagare il riscaldamento creando un contenzioso condominiale.
2) I vecchi edifici sono stati progettati supponendo uguale temperatura in tutti gli appartamenti; quindi il disaccoppiamento termico tra appartamenti adiacenti non è stato considerato e la trasmittanza delle pareti divisorie si attesta intorno ai 2 W/mqK (quando va bene), contro il valore di legge massimo di 0,8 W/mqK (necessario per esempio negli impianti autonomi); quindi non è possibile ammettere diversificazioni di temperature nei vecchi edifici, pena furti di calore e nuovamente contenziosi tra condomini.
Alla luce di quanto detto, non è possibile contabilizzare un vecchio edificio senza incorrere in ulteriori motivi per generare contenziosi, fino a ricorrere al giudice in casi estremi.
Riguardo al risparmio, il 30% si può avere solo nel caso di condomini sbilanciati e centraline climatiche completamente starate; nel caso di impianti ben bilanciati e centraline scrupolosamente regolate che mantengono i 20+2 °C di legge per qualunque condizione climatica, è impossibile risparmiare, a meno che qualcuno spenga incorrendo però nei furti di calore sopra detti.
Queste direttive sono chiaramente di natura lobbistica, per vendere strumenti che ad ottobre 2016 andranno fuori legge.
 

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