LoSpecialOne

Membro Junior
Proprietario Casa
Ciao,
Recentemente si sono resi necessari dei lavori per risolvere in problema di infiltrazione proveniente dal terrazzo al piano di sopra.
L'avvocato dello stesso ci ha detto chiaramente che si applica,in questo caso L articolo 1117 del c.c. e che il metodo di pagamento è un terzo il suo cliente e due terzi tutti i condomini.
Sono andato a leggere L articolo del codice civile è effettivamente dice che gli scarichi sono parti comuni ma fino al punto d'inizio dell'utenza privata.
Quindi la domanda che mi sorge spontanea e'
Dove inizia il punto d'urtenza privato?

Grazie
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Direi dalla braga. Ma non è questo il caso visto che suppongo si tratti di scarico di acque meteoriche.Mi stupisce che l'avvocato richiami l'art, 1117 del C.C. e poi sostenga che le spese vanno divise 1/3 e 2/3. Se l'infiltrazione era causata dalla rottura di una parte comune le spese si dovrebbero ripartire secondo la tabella millesimale di proprietà.
Se hai voglia leggiti questo articolo:
Casi Pratici: il riparto delle spese del tetto, delle grondaie e delle pluviali
 

moralista

Membro Senior
Professionista
1/3 o 2/3 fanno riferimento all'art. 1126 lastrici solari, il vs. caso dovrebbe intervenire solo l'assicurazione del condominio
 

proid

Membro Attivo
Ciao,
Recentemente si sono resi necessari dei lavori per risolvere in problema di infiltrazione proveniente dal terrazzo al piano di sopra.
L'avvocato dello stesso ci ha detto chiaramente che si applica,in questo caso L articolo 1117 del c.c. e che il metodo di pagamento è un terzo il suo cliente e due terzi tutti i condomini.
Sono andato a leggere L articolo del codice civile è effettivamente dice che gli scarichi sono parti comuni ma fino al punto d'inizio dell'utenza privata.
Quindi la domanda che mi sorge spontanea e'
Dove inizia il punto d'urtenza privato?

Grazie
Se la perdita proviene dallo scarico del terrazzo si applica lo stesso di criterio di riparto per le riparazioni del terrazzo.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se la perdita proviene dallo scarico del terrazzo si applica lo stesso di criterio di riparto per le riparazioni del terrazzo.
A me non sembra. Il sistema di scarico delle acque meteoriche è tra i beni comuni, di conseguenza dovrebbe essere ripartito in base alle tabelle millesimali di proprietà. Altro discorso sarebbe se con la riparazione degli scarichi si procedesse anche alla impermeabilizzazione del terrazzo. In questo caso le due spese andrebbero disgiunte e ripartite diversamente.
 

proid

Membro Attivo
E' vero che c'è la sentenza della cassazione 27154 del 22/12/2014 che stabilisce la condominialità dei pluviali a prescindere che scarichino l'acqua di proprietà private.

Personalmente la reputo un abbaglio perchè quel pluviale ha la funzione di scaricare l'acqua proveniente da una sola parte dell'edificio e non dovrebbe interessare gli appartamenti che per esempio stanno nell'altra ala dell'edificio non coperti da quel lastrico.
D'altronde l'obieziona nasce dal c.c. art.1123 che cita "Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità."
Quel pluviale (impianto) serve quel terrazzo e non tutto l'edificio e ha lo scopo di scaricare l'acqua di solo quel terrazzo.
Personalmente se una sentenza è illogica e isolata andrebbe ignorata se non accompagnata da altre sentenze che la confermano e ne confermano quindi le contraddizioni con il c.c.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Quel pluviale (impianto) serve quel terrazzo e non tutto l'edificio e ha lo scopo di scaricare l'acqua di solo quel terrazzo.
Quel terrazzo funge da tetto. La logica della Cassazione mi sembra quella di considerarlo appunto tale per quanto riguarda gli scarichi che con il calpestio nulla hanno a che vedere.
 

proid

Membro Attivo
Quel terrazzo funge da tetto. La logica della Cassazione mi sembra quella di considerarlo appunto tale per quanto riguarda gli scarichi che con il calpestio nulla hanno a che vedere.
Esatto funge da tetto e quindi le spese vanno ripartite solo tra ai condomini coperti da quella porzione di copertura e per i concetti di cui sopra anche il pluviale.
ma la sentenza (illogica) mette la spesa a carico di tutti.
 

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