griz

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Professionista
Sì. La sostituzione dell'impianto elettrico o la sua integrazione per messa a norma (*) è un intervento ammissibile a fruire della detrazione IRPEF.
(*) ex D.M. n. 37/2008.
E ciò senza la necessità di "allargare la nicchia dei contatori" o altro.
quindi anche senza la pratica edilizia? IVA ridotta tramite dichiarazione del committente e fattura pagata con bonifico?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Nessuna visione "disinvolta" della norma. L'art. 16-bis, comma 2 del TUIR è chiaro.

Cominciamo da questo.
Ho evidenziato in rosso il comma 2...e vorrei proprio capire in quale "passaggio" sia scritto che certe spese siano ammesse in detrazione senza ristrutturazione edilizia.

Art. 16-bis(1)


Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
...


2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.


Forse intendevi riferirti al comma 1 lettera b) del medesimo

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

di cui leggendone il richiamo b):

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso; (3)

ma al precedente punto:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Ora resta da valutare se la creazione di un impianto di messa a terra sia riconducibile negli interventi di manutenzione straordinaria piuttosto che ordinaria...visto che in una circolare dell' Agenzia delle Entrate si precisa che hanno diritto alla detrazione il "rifacimento" (presumo integrale) degli impianti elettrici per adeguamento norme CEI.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
in una circolare dell' Agenzia delle Entrate si precisa che hanno diritto alla detrazione il "rifacimento" (presumo integrale) degli impianti elettrici per adeguamento norme CEI.
La guida dell'Agenzia delle Entrate, a pag. 27, riporta:
Impianto elettrico -> Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
tra gli interventi ammissibili a fruire della detrazione sulle singole unità abitative.
Stessa cosa a pag. 30, per gli interventi sulle parti condominiali.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Nei Condomini sono valide anche le ordinarie (su parti comuni)....comunque un bizantinismo...e nel dubbio per un lavoro limitato non mi porrei il problema.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Beh certo adeguare un impianto con messa a terra di per se non richiederebbe una ristrutturazione, ma se il condominio fosse sprovvisto di messa a terra sicuramente sarebbero necessarie le opere edili.
1) Per le rotture necessarie a portare il cavo di terra (il cavo lo tira l'elettricista) dagli appartamenti alla barra equi potenziale
2) per scaricare con un treccia di rame la barra equi potenziale e inserire nel giardino o cortile del fabbricato i picchetti dispersori nel terreno.
 

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