mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un vostro consiglio. immobile commerciale. polizza assicurativa contratta dal conduttore.r
si rompono i lucernari.la spes dovrebbe competere al proprietario ma essendo assicurato.il conduttore come vi comportereste?
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
il mio punto è...il lucernari dovrebbero essere cambiati dal proprietario. qui intervetrebbe assicurazione del conduttore.allora dovrebbe esserci sconto su canone...non trovi?
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Dimaraz.mi chiedo...assicurazione stipulata dal conduttore.i lucernari devono essere cambiati da proprietario.il conduttore deve avere qualche vantaggio intervenendo assicurazione..non si sa neppure se tutto importo...potrebbe essere scorporato dal canone
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me il proprietario deve pagare solo l'eventuale somma che l'Assicurazione non rimborsa al conduttore, ad esempio per la franchigia prevista dalla polizza.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
però mi dico...l'assicurazione dovrebbe spettare al proprietario. il conduttore comunque paga una somma assicurativa per un immobile locato.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
..l'assicurazione dovrebbe spettare al proprietario. il conduttore comunque paga una somma assicurativa per un immobile locato.
Le parti (proprietario e conduttore) possono accordarsi e inserire nel contratto una clausola che pone a carico del conduttore il pagamento del premio all'Assicurazione.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie.per cui io sarei di questa idea...nel contratto concordato che la polizza veniva fatta dal conduttore.quindi interviene assicurazione e per es.importo franchigia verrà pagata dal proprietario.
per quanto riguarda la prelazione il conduttore ne ha diritto però non si tratta di un negozio con contatti con il pubblico ma di azienda che produce beni...io credo Comunque che abbia sempre diritto alla prelazione
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
per quanto riguarda la prelazione
è disciplinata dall'art. 38 l. 392/1978.

Però l'art. 41, c. 2 recita:
Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano
ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.


Art. 35:
...rapporti di locazione relativi ad immobili
utilizzati per lo svolgimento di attivita' che non comportino
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori
...


Per cui nel tuo caso se
non si tratta di un negozio con contatti con il pubblico
il conduttore non ha il diritto di prelazione.
 

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