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Se il tetto serve da copertura a una sola parte dell'edificio, la norma di riferimento è l'art. 1123, terzo comma, c.c., che recita: "Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".


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