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Mercato Immobiliare Italiano ed Estero
Il problema dell'Edilizia Convenzionata dopo la legge Bersani
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 9076" data-attributes="member: 4594"><p>Per Rispondere o commentare compiutamente occorrerebbero 10 pagine, motivo per cui dirò la mia con dei flah:</p><p>1-Dietro l'edilizia convenzionata c'è in genere un esproprio delle aree in funzione della quali il terreno è</p><p>acquisito a prezzi stracciati. 2-Su queste aree ( p.es. quelle della famosa legge 167 e simili successive) vengono costruite immobili con dimensioni parametrate alla famiglia ( in genere non potevano superare i 90mq.)-3- per evitare speculazioni le aree non venivano cedute in senso tecnico ma veniva ceduto il diritto di superficie 4-Al rogito l'imponibile fiscale veniva ridotto al 70%. 5-leggi successive hanno consentito che i comuni cedessero il diritto di superficie all'assegnatario a prezzi anche questa volta vantaggiosi in modo tale </p><p>che questi divenisse pieno proprietario ( secondo me un vantaggio non da poco)</p><p>Per contro di questi numerosi vantaggi i Comuni hanno preteso ( giustamente) che fossero finalizzate ai bisogni e non alla speculazione. La leggi del 92 e del 94 hanno consentito che questi alloggi venissero </p><p>ceduti in caso di necessità gravi ; con altre legge che venissero ceduti,previo precettazione del Comune, a soggetti con requisiti di nullatenenza, di limitato reddito , ma secondo tariffe calmierate e prefissate</p><p>Le norme sono state ispirate da finalità nobili ( rendere accessibili gli immobili anche alla fasce piu' deboli) e antispeculative : Purtroppo molti hanno fatto i furbi vendendo formalmente a prezzo convenzionato ma in fatto intascando un bel po' di nero. Tale norma è pari ad una truffa e giustamente và sanzionata penalmente</p><p>ASPETTO FISCALE</p><p>La normativa fiscale del "prezzo valore" ( leggi rendita catastale +5%+10%) è opzionale. Se il prezzo convenzionato è inferiore l'agenzia delle Entrate manderà un questionario al quale basterà rispondere</p><p>che il prezzo (pure inferiore alle rendite catastali rivalutate) è frutto di un calcolo obbligato e dà cio' non sortirà alcuna conseguenza di accertamento perchè la prova contraria opponibile sarebbe schiacciante.</p><p>Ogni Comune ha una potestà autonoma. Le condizioni delle convenzioni sono indicate sugli atti depositati in Conservatoria. Le condizioni possono divergere da Comune a Comune.</p><p>Spero di essere stato utile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 9076, member: 4594"] Per Rispondere o commentare compiutamente occorrerebbero 10 pagine, motivo per cui dirò la mia con dei flah: 1-Dietro l'edilizia convenzionata c'è in genere un esproprio delle aree in funzione della quali il terreno è acquisito a prezzi stracciati. 2-Su queste aree ( p.es. quelle della famosa legge 167 e simili successive) vengono costruite immobili con dimensioni parametrate alla famiglia ( in genere non potevano superare i 90mq.)-3- per evitare speculazioni le aree non venivano cedute in senso tecnico ma veniva ceduto il diritto di superficie 4-Al rogito l'imponibile fiscale veniva ridotto al 70%. 5-leggi successive hanno consentito che i comuni cedessero il diritto di superficie all'assegnatario a prezzi anche questa volta vantaggiosi in modo tale che questi divenisse pieno proprietario ( secondo me un vantaggio non da poco) Per contro di questi numerosi vantaggi i Comuni hanno preteso ( giustamente) che fossero finalizzate ai bisogni e non alla speculazione. La leggi del 92 e del 94 hanno consentito che questi alloggi venissero ceduti in caso di necessità gravi ; con altre legge che venissero ceduti,previo precettazione del Comune, a soggetti con requisiti di nullatenenza, di limitato reddito , ma secondo tariffe calmierate e prefissate Le norme sono state ispirate da finalità nobili ( rendere accessibili gli immobili anche alla fasce piu' deboli) e antispeculative : Purtroppo molti hanno fatto i furbi vendendo formalmente a prezzo convenzionato ma in fatto intascando un bel po' di nero. Tale norma è pari ad una truffa e giustamente và sanzionata penalmente ASPETTO FISCALE La normativa fiscale del "prezzo valore" ( leggi rendita catastale +5%+10%) è opzionale. Se il prezzo convenzionato è inferiore l'agenzia delle Entrate manderà un questionario al quale basterà rispondere che il prezzo (pure inferiore alle rendite catastali rivalutate) è frutto di un calcolo obbligato e dà cio' non sortirà alcuna conseguenza di accertamento perchè la prova contraria opponibile sarebbe schiacciante. Ogni Comune ha una potestà autonoma. Le condizioni delle convenzioni sono indicate sugli atti depositati in Conservatoria. Le condizioni possono divergere da Comune a Comune. Spero di essere stato utile. [/QUOTE]
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