arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
insomma...tiriamo le somme...qui c'è una donna che ha bisogno di aiuto e mi pare pure che è nel pallone e noi stiamo qui a vedere chi ci ha torto o chi spende troppo o troppo poco. Non ci siamo. calmi tutti! a milano il costo è differente che a caltanissetta e poi non è questo il problema. La signora ha bisogno di vincere, ognuno di noi può dare dei suggerimenti più o meno costosi purchè colpiscano il bersaglio, poi magari un altro di noi potrà dire che nella sua città ha speso meno e di andarsi a informare, ma mi pare che nessuno ha messo in discussione i vari meccanismi dei possibili interventi. per ricapitolare: si deve pagare la tassa di successione, anche con beneficio di inventario. si deve pagare l'IMU. con la successione in mano si deve arrivare alla divisione dei beni. tutto quello che è possibile sapere di varie appropriazioni va catalogato. Ci si rivolge al direttore della banca e si controllano eventuali appropriazioni (se il "fratello" non ha fatto versamenti e se ha solo prelevato dovrà fare presente a cosa sono serviti questi prelevamenti) dopo di ciò, visto che siamo in presenza di un testamento in cui la disponibile, pare, è stata destinata al "fratello", ed è un terzo che prende il volo, i restanti due terzi vanno divisi in parti uguali. le varie spese che sia la signora chiede che il "fratello", saranno conteggiate alla fine. il problema a questo punto è come tutelarsi. come arrivare alla divisione dei beni operando la giusta collazione. Mi pare che la signora non ha sottratto nè le è stato donato nulla, quindi nessuna collazione dovrà temere. può dormire sonni tranquilli. Questo non si può dire del "fratello" che dovrà rispondere del suo operato. L'avvocato va guidato perchè oramai vi è una complessa specializzazione delle singole materie della giurisprudenza che un avvocato ne sà meno di chi c'è passato almeno una volta. un avvocato specializzato in successioni, si può informare in tribunale, su internet, è quello che ci vuole. Ma si può intanto muovere da sola sapendo quali sono le sue specifiche prerogative e diritti. Che la forza sia con te!
 

solo76

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Salve volevo sapere come posso fare , Mio Padre è 40 anni che non ha più rapporti con un figlio, nel 1997 vende un immobile di sua proprietà al seguito della vendita abbiamo deciso reciprocamente di mettere il denaro sul c/c cointestato dal 1995 dove entrambi versiamo i nostri stipendi , nel 2000 con accordo a voce decidiamo che apro un c/c corrente a nome mio , metto tutto il denaro della vendita sul mio c/c a pochi mesi decido di acquistare un' immobile di un valore maggiore rispetto alla vendita del 1997 di cui accedo ad un mutuo . Nei 17 anni successivi piano piano gli restituisco i soldi alla mano . Volevo sapere se l'erede può attaccare al patrimonio ? di cui lui è informato solo per vie traverse della vendita e dell'acquisto, ma non sapendo il valore effettivo venduto nemmeno sa dove erano collocati in quale banca il denaro . I documenti relativi alla transazione che ho fatto con la banca quanto tempo possono stare in giacenza titolo informativo ? in caso di un'azione di rivendicazione da parte dell'altro erede ( fratello ) siccome fra poco sono trascorsi 20 anni da l'ultimo movimento che ho fatto dal c/c cointestato al mio ? Può richiedere alla banca i movimenti di 20 anni fa attraverso il Giudice sia durante dopo la morte ? Preciso che non c'è nessuna donazione scritta ma solo un accordo di volontà di regalare .
 

rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mah, prima di partire, si deve aprire la successione di tuo padre!
Tuo padre é ancora in vita?
Se la successione di tuo padre si apre, dopo i venti anni,
A partire dal 1997, e a partire dal 2000, tuo fratello non può pretendere più niente!
 

rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io in questa faccenda riconosco una donazione indiretta, senza atto notarile,
Tu scrivi di aver restituito i soldi a tuo padre,alla mano, se tuo padre é ancora in vita, andate dal notaio e mettete nero su bianco che tuo tuo padre ha ricevuto i sodi,da te !
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Se la successione di tuo padre si apre, dopo i venti anni,
A partire dal 1997, e a partire dal 2000, tuo fratello non può pretendere più niente!
Non è così.
Se il fratello sa o saprà dei soldi donati (ma la donazione è nulla se fatta senza la forma necessaria, atto pubblico e due testimoni) , avrà tutto il diritto di chiederne conto in sede di successione.

Se il padre è in vita, meglio chiarire se e quanto è stato restituito.
 

solo76

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
In pratica mio padre essendo sempre vivo, deve scrive di pugno con due testimoni davanti al notaio che i soldi sono stati ricevuti fino all' ultimo centesimo, l'erede non può avere informazioni relative oltre 10 anni dalle banche in sostanza fino al 2008 può vedere oltre non vede più nulla se ho capito bene ? Ma io posso negare tutto ciò nel caso mio padre dovesse mancare prima dell'atto notarile …. Essendo che lui non avendo prove scritte solo sentito dire ? Dove che io non lo mai conosciuto nella mia vita visto solo una volta e in quella occasione chiesto una somma notevole a mio padre che gli ha concesso , poi non se fatto più vedere sentire …..
 

Gugli

Membro Attivo
GRAFONOMIA
Il termine grafonomico deriva dal greco: graphos (grafia, scrittura, gesto grafico), nomos (legge, ordine). E’ una metodologia che impone delle regole scientifiche corrette ai fini della comparazione e del confronto finale. Ma questa metodologia non da spazio ad altri elementi che non siano solo segnaletico-descrittivi, limitando il campo di indagine a raffronti e descrizioni che talvolta possono limitare l’obbiettività e il giudizio dei singoli casi. Pertanto, questo metodo esprime la sua massima efficacia se unito al metodo grafologico.

Questo felice binomio è stato anche accolto favorevolmente dalla giurisprudenza (Cass. 29 novembre 1990, n. 15852): «È noto, infatti, che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo – a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato, o della persona cui è diretto, etc. – e, addirittura in uno stesso scritto. Al metodo calligrafico si è quindi sostituito quello grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, cogliendone anche l’evoluzione, ma in relazione altresì alla specifica scrittura, individuandone difformità e somiglianze e, soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto (fattispecie relativa a falsità di un testamento olografo»; e (Cass. pen. 23 ottobre 1990, in Riv. pen., 1991, 871): «In tema di perizia per accertare l’autenticità di una scrittura, il vecchio metodo, in cui il perito procedeva esclusivamente ad una comparazione alfabetica, limitandosi a paragonare tra loro le singole lettere è stato abbandonato, non avendo nulla di scientifico; è noto infatti che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo – a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato o della persona cui è diretto, ecc.- e, addirittura, in uno stesso scritto».
 

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