StLegaleDeValeriRoma

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Una recente decisione della terza sezione della Cassazione, n. 21095 del 16 settembre 2013, merita di essere proposta all’attenzione dei lettori di propit.it alle prese con le richieste di pagamento dei mediatori … non solo coloro che hanno permesso la conclusione dell’affare ma, anche chi, in virtù di un precedente incarico del venditore, ha fatto visitare l’immobile poi compravenduto.

Il mediatore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli gli acquirenti e l’alienante di un immobile per sentirli condannare al pagamento della provvigione dovuta per l'attività di mediazione che sosteneva aver effettuato in loro favore.

Il mediatore documentava di avere ricevuto dal proprietario dell'immobile mandato a vendere e di aver fatto visitare l'alloggio ai successivi acquirenti che poi avevano concluso la compravendita rifiutandosi di versare la provvigione, gli acquirenti contestavano di avere acquistato l'immobile con la mediazione di altro soggetto al quale avevano corrisposto il previsto compenso.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado.

La Corte partenopea aveva ritenuto che, pur non essendo necessario ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione che questi abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e sino all'accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare.

Nel caso in questione la conclusione della vendita si era perfezionata indipendente dall'intervento dell’attore la cui attività si è esclusivamente limitata a far visionare l'immobile senza che questi mettesse in contatto le parti o avviasse alcuna tra le stesse alcuna trattativa.

La domanda di pagamento della provvigione proposta dal mediatore è stata quindi respinta definitivamente in quanto la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello partenopea.

Avv. Luigi De Valeri
 

fasa78

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Aggiungerei.... Occhio alla P.......t Immobiliare di Limena di Padova.... lavora in questo modo .... e poi ti chiede 1000/1500 per non aver concluso N U L L A .... e raggirando le leggi in essere..... state molto attenti!!!
 
Ultima modifica di un moderatore:

Jrogin

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gli acquirenti contestavano di avere acquistato l'immobile con la mediazione di altro soggetto al quale avevano corrisposto il previsto compenso.
Questo secondo me è stato un punto a favore degli acquirenti.

Se diversamente avessero concluso l'affare direttamente con il proprietario, senza l'intervento di un altro mediatore e senza aver già pagato una provvigione, dubito che l'esito della controversia sarebbe stato il medesimo.
 

arciera

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Quello che non si capisce della faccenda napoletana e' che il mediatore effettivamente documentava sia il mandato a vendere che l'aver avvicinato compratore e venditore. Se ne deducono due cose: o ha dichiarato il falso, con le conseguenze del caso, ma non leggo strascichi, o e' stato ben gabbato. Chi era l'altro? Cosa ha fatto spostare l'asse del ragionamento della corte non viene menzionato. Curiosità che rimarranno tali. Peccato.
 

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