Nemesis

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Proprietario Casa
per eliminare la servitù non basta che il proprietario del terreno abbia la possibilità di accedere attraverso altro passaggio, si deve dimostrare che la servitù non venga più goduta.
Per la servitù di passaggio coattivo la cessazione dell'interclusione, che significa cessazione della necessità, dà luogo a estinzione della servitù. Si richiede soltanto che una delle parti la faccia valere.
 

basty

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che significa cessazione della necessità,
È qui che sta il problema: il fondo dominante , in se non cessa la necessità se il suo proprietario acquisisce un altro lotto confinante non intercludo.
Cosa dice quindi la giurisprudenza? Propenderei per il criterio esposto da griz
 

griz

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Professionista
Sono stato CTP in una vertenza simile, il mio cliente aveva il diritto di accedere ad un fondo rurale intercluso attraverso una servitù, poi ha acquistato il terreno adiacente dall'altro lato quindi avrebbe potuto accedere al fondo attraversando la sua proprietà. Il proprietario del fondo servente, sostenendo la tesi della confusione del diritto in quanto la servitù dal suo lato era ormai superata dalla situazione creatasi, ha citato il mio cliente. Mi risulta che la servitù sia ancora attiva e sono passati almeno 25 anni
 

Dimaraz

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sostenendo la tesi della confusione del diritto
Chi era il menga di avvocato che lo ha assistito? Laureato per corrispondenza nei Balcani?

L'estinzione "per confusione" vale se il Dominante compra il terreno del Servente.

Ai più continua a sfuggire il senso di quanto precisato.
 

basty

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Al di la del tecnicismo legale, resta il fatto che la servitù è rimasta. E sembra di capire, indipendentemente dalla via legale percorsa.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
la servitù è rimasta.
Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive che si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma vengono meno soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l’estensione o le sopprimano.
 

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