Buon pomeriggio a tutti, per quanto concerne la registrazione del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 10 della Tariffa allegata al DPR 131/86 il preliminare di ogni specie deve sempre essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto ed è soggetto al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a 168 euro. Se il preliminare contiene le seguenti pattuizioni, sconta l’imposta di registro nella misura indicata:
– caparra confirmatoria -> 0,50%
– acconti, se non soggetti ad IVA -> 3%
Se la vendita è soggetta all’imposta di registro, l’imposta proporzionale pagata su caparre e acconti viene detratta dall’imposta principale al momento della registrazione del contratto definitivo.
In caso contrario, ovvero se la vendita è soggetta ad IVA, l’imposta di registro pagata non è recuperabile in sede di stipula del rogito come non è recuperabile nel caso in cui non venga più stipulato il contratto definitivo.
Se un atto enuncia altri atti scritti o contratti verbali posti in essere tra le stesse parti e non registrati perché non soggetti a tale obbligo, l’imposta si applica anche a questi ultimi atti. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione pecuniaria.
Sono obbligati al pagamento dell’imposta i soggetti nel cui interesse è stata chiesta la registrazione o le parti in causa; sono inoltre coobbligati, per la sola imposta principale, i pubblici ufficiali che hanno ricevuto e autenticato l’atto (es. notai), nonché gli agenti immobiliari di cui all’art. 10, co. 1, lett. d-bis), D.P.R. 131/1986 (art. 1, co. 46, L. 296/2006 – Finanziaria 2007).
Saluti