eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera,
trattasi di contratto di concessione gratuita dell'uso e della gestione di apparecchi e attrezzature per la vendita di carburanti per autotrazione, in pratica un distributore GPL.
In essere esiste un contratto fra proprietà e gestori con decorrenza 01/01/2003 per 9 anni., quindi scaduto.
Ad oggi non credo si possa ritenere ancora valido, in quanto nel contratto non leggo clausole di rinnovo , per cui vorrei sapere se potrei incorrere in qualche tipo di sanzione per il pregresso e se il nuovo contratto che andrò a redigere è soggetto a registrazione all'Agenzia delle Entrate.
Grazie
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, specifico che il contratto originario in quanto scrittura privata non fu registrato. Per cui dalla risposta posso dedurre che non essendoci stata disdetta è automaticamente rinnovato?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ciao Eleonora:
Il contratto di comodato non prevede la necessità di una forma scritta e può essere concesso per sempre, ma nel caso di beni immobili il contratto deve essere redatto in forma scritta, i soggetti sono tenuti alla registrazione del medesimo con versamento di un’imposta di registro pari a 168 €.
Può essere privo di una data di scadenza per la riconsegna (comodato precario) e ciò implica la libertà del comodante di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento, previo congruo avviso. Qualora abbia una data di scadenza il comodato d’uso di un immobile consiste nella consegna da parte di un soggetto (definito “comodante” colui che mette a disposizione) ad un altro (definito “comodatario”, colui che riceve) di un immobile a uso del comodatario il quale ha l’obbligo di restituire il bene immobile allo scadere del termine prestabilito o in mancanza di questo, qualora il comodante lo richieda.
Puoi quindi riprendere la tua proprietà in qualsiasi momento. Non esiste rinnovo. Tanto più che non ci sono neanche più forme scritte
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ma nel caso di beni immobili il contratto deve essere redatto in forma scritta
No. Può essere anche verbale.
i soggetti sono tenuti alla registrazione del medesimo
Solamente se redatto in forma scritta, o sia enunciato in altri atti.
con versamento di un’imposta di registro pari a 168 €
200 euro.
Qualora abbia una data di scadenza il comodato d’uso di un immobile consiste nella consegna...
Se non prevedesse una data di scadenza il comodato consisterebbe in una cosa diversa?
Tanto più che non ci sono neanche più forme scritte
Cioè? Che cosa vuoi dire?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
la forma scritta è scaduta. Eleonora può far quel che vuole da subito.

Se non prevedesse una data di scadenza il comodato consisterebbe in una cosa diversa?
non ho capito. c'è scadenza o non scadenza. qui c'è scadenza.

l' imposta è di 200 euro. è vero

Solamente se redatto in forma scritta, o sia enunciato in altri atti.
era scritto che se era in forma scritta. se non lo era come si può registrare una voce?

il contratto può essere anche verbale, anzi in genere è così
 
Ultima modifica:

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Visto che in caso, il contratto sarà sicuramente stipulato in forma scritta
vale quanto sotto :


Comodato di beni immobili
Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta giorni se formato all'estero) dall'art. 5, comma 4, parte prima della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 168,00 (importo così elevato da euro 129,11, con effetto dal 1º febbraio 2005, dal punto 1 dell'Allegato 2-bis, previsto dall'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e succ. modif.).
Poiché nella disposizione recata dal comma 4 dell'art. 5 della Tariffa sopra richiamata non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, l'Agenzia delle entrate con Risoluzione 6 febbraio 2001, n. 14 ha ritenuto che il contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato.
Autore: Salvatore Servidio
Fonte: Azienda & Fisco - Ipsoa Editore, n. 8, Aprile 2006
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Credo che tutti i contratti, se non interrotti, chiusi -quindi con il pagamento della tassa di chiusura- si intendono tacitamente rinnovati.
Bisognerebbe verificare il contenuto del contratto se prevede l'automatico rinnovo alla scadenza o se automaticamente si conclude. In caso si estingua automaticamente problemi zero. Se si rinnova automaticamente di altri 9 anni non dovrebbe trovare applicazione il n. 8 dell’art. 2643 c.c., che dispone che sono da trascrivere i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni
Codice civile :Art. 2643.
Atti soggetti a trascrizione.( occorre andare dal notaio che è pubblico ufficiale capace di "trascrivere" gli atti in conservatoria RRII )

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contraenti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; (1)
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; (2)
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusami, io credo che un contratto d'uso gratuito esula da ogni altro tipo di contratto, proprio perché il comodante può rientrare in possesso del suo bene in qualsiasi momento. Concluso il contratto a tempo, anche della durata di pochi mesi, il comodante riprende il suo bene. Pensiamo alle terre date a pascolo
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto