Comunque, chiarito questo fatto per le spese legali, eventuali spese per danni causati dal condominio al condomino vincente, dovranno essere a carico anche da chi ha vinto la causa (per la quota parte), ovvero sono due cose distinte, spese legali (da una parte) e quelle dovute a causa di un danno (dall'altra), p.es. infiltrazioni dal tetto;
In tema di ripartizione delle spese condominiali per i danni cagionati ad un locale di proprietà esclusiva da infiltrazioni e macchie di umidità determinatesi in seguito al cattivo stato di conservazione degli spazi condominiali, il condomino che ha subito il pregiudizio ed abbia agito giudizialmente nei confronti del condominio non è tenuto, nel caso di soccombenza dell'ente di gestione, a rispondere nei limiti della sua quota millesimale delle spese legali liquidate in sentenza, dovendosi ritenere implicitamente dissenziente rispetto alla lite.
In capo a lui si radicano due posizioni giuridiche soggettive diverse e separate: da un lato quella di danneggiato avente diritto al risarcimento, dall'altra quella, appunto, di condomino. Pertanto, all'obbligo di contribuzione su di lui gravante quale condomino questi non può sottrarsi invocando il fatto di essere egli stesso danneggiato dal condominio. --- Tribunale Civile di Civitavecchia, Sentenza del 26/11/ 2007, n. 1806
Se invece si tratta, come pare, di una impugnazione per annullare una delibera, ognuno si pagherà le proprie spese legali, salvo una diversa decisione del Giudice, poichè è assolutamente assurdo che il proponente sia anche parte avversa.