Ogni condòmino può farsi rappresentare all'assemblea senza limitazioni.
La giurisprudenza ammette che il regolamento contrattuale possa disciplinare l'istituto delle deleghe, sia limitando il numero di quelle di cui uno può essere portatore, sia vietando a qualcuno di esserne delegato.
Addirittura per quanto attiene al condominio, il delegato rappresenta in toto il condòmino che gli ha dato la delega, perfino se quest'ultimo gli ha comunicato i limiti del suo mandato, o come votare su determinati punti all'ordine del giorno. In tal caso il condomino delegante potrà lamentarsi per l'operato del delegato, anche citandolo in giudizio perchè ha votato in modo differente alle sue istruzioni, ma il rapporto si estingue tra i due e non coinvolge la validità delle decisioni prese in assemblea (sic).
Aggiungo che sulla forma della delega non occorre che sia scritta, se non in casi eccezionali, ma rimane consigliabile, per evitare contestazioni. La delega verbale e quella telefonica sono quindi possibili (Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251).
Talora il presidente dell'assemblea verifica personalmente con una telefonata se le deleghe verbali sono vere. Non pare però esistano responsabilità penali a carico del Presidente che non abbia provveduto alla verifica della delega del condòmino - scritta o orale - salva l'ipotesi in cui egli abbia avuto la certezza della sussistenza di un falso e, ciò nonostante, ne abbia fatto dolosamente uso per orientare in un certo senso le decisioni.
Ok,pertanto,a maidealista di Varese.
Gatta