Se si ottempera oltre l'anno la sanzione dovuta e' quella minima intera, ovvero il 120%. La sanzione massima in caso di accertamento e' del 240% dell'imposta dovuta.
Dopo questi versamenti, e comunque entro i termini utili per usufruire del ravvedimento, si dovra' poi chiedere la registrazione del contratto.
Modalita' di versamento
Per i pagamenti potra' essere utilizzato il modello F23 (se effettuato in banca) o il modello F32 (se ci si rivolge alla posta). I versamenti dell'imposta devono essere fatti unitamente a quelli delle sanzioni e degli interessi, differenziando gli importi a seconda del codice previsto dall'agenzia delle entrate:
- 115T: imposta di registro per contratti locazione, prima annualita';
- 112T: imposta di registro per contratti locazione, annualita' successive;
- 671T: Sanzioni;
- 731T: Interessi.
Sul modulo andra' anche riportato il codice dell'Ufficio del registro territorialmente competente (consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate), la causale del versamento, che nel caso di ravvedimento e' "SZ", e l'anno a cui si riferisce la violazione.
http://sosonline.aduc.it/scheda/ravvedimento+operoso+nei+contratti+affitto_970.php
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http://www.marzulli.it/menu_RAVVEDIMENTO IMPOSTAREGISTRO.htm