Alcune utili nozioni per potersi destreggiare nel campo delle successioni
Eredità. È l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto, detto anche de cuius.
Erede. Soggetto che, chiamato a succedere per legge (cd. «erede legittimo») o per testamento (cd. «erede testamentario») ha accettato l’eredità, subentrando in tutto o in parte nei rapporti giuridici attivi e passivi trasmissibili, facenti capo al defunto.
Erede legittimo. Soggetto che, in assenza di testamento, è chiamato dalla legge per subentrare nella titolarità del patrimonio del de cuius: eredi legittimi sono (in quote diverse e tenendo presente che, di regola, il parente di grado più prossimo esclude la successione del parente di grado più remoto) il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado. In mancanza di essi, nel patrimonio del defunto subentra lo Stato.
Erede testamentario. Soggetto che il defunto, mediante testamento, ha designato per subentrare in tutto o in parte nella titolarità del proprio patrimonio.
Testamento. Atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Esso è definito «pubblico» allorché sia redatto da un notaio e sottoscritto dal testatore alla presenza di due testimoni; «segreto» se il notaio si limita a ricevere e conservare la scheda testamentaria tra i suoi atti; «olografo» quando sia scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
Successione. In linea generale indica il subentrare da parte di un soggetto in una posizione giuridica appartenente ad altro soggetto.
Successione a titolo universale. Nella successione a titolo universale un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di altro soggetto. Il nostro ordinamento riconosce solo la successione universale mortis causa, vale a dire a causa di morte (ma un fenomeno simile può rinvenirsi per le fusioni di società), che persegue la finalità di assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo al de cuius. Nell’ambito della successione mortis causa può essere individuata una successione legittima ed una successione testamentaria. Il complesso di regole che riserva, invece, una parte del patrimonio del de cuius a determinati soggetti, va sotto il nome di successione necessaria.
Successione legittima. È l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto quando il testamento non c’è oppure dispone solo di una parte dei beni del de cuis.
Successione testamentaria. È l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto in base a un testamento.
Successione necessaria. È il complesso di norme che prescrivono di riservare una parte («quota di legittima», «quota di riserva» o «quota indisponibile») del patrimonio ereditario a determinati stretti congiunti del defunto («eredi necessari» o «legittimari» o «riservatari»).
Successione a titolo particolare. Si realizza quando è trasferita solo una determinata posizione soggettiva attiva o passiva. Essa può essere mortis causa (legato) oppure inter vivos, vale a dire tra vivi.
Legato. È una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede al defunto in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati.
Legittima. È la quota del patrimonio del defunto di cui non si può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. «quota indisponibile» o «riserva») in quanto spettante per legge a soggetti, denominati «legittimari» o «eredi necessari» o «riservatari» , legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio. Essa si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio di un soggetto al momento della morte, con il valore dei beni di cui egli ha disposto per donazione (diretta o indiretta) in vita.
Legittimari. Sono coloro a cui la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio del defunto indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. Sono legittimari: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli (se mancano i figli, ad esempio perché già morti) e gli ascendenti (se mancano i discendenti).
Azione di riduzione. Azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (cd. «disponibile»).
Azione di restituzione. Azione che consente ai legittimari, che hanno esperito con successo l’azione di riduzione ma non hanno trovato soddisfazione nel patrimonio di chi per donazione o per testamento ha ricevuto l’attribuzione di beni di valore superiore alla quota disponibile, di rivolgersi direttamente all’attuale proprietario dei beni per pretenderne la «restituzione».
Disponibile. È la quota di patrimonio di cui un soggetto, a differenza della quota di legittima, può liberamente disporre (per donazione diretta o indiretta ovvero per testamento) a favore di chiunque.
Donatum. Valore di ciò che il defunto ha donato durante la vita, con donazioni dirette o indirette. Sommando «relictum» (quanto lasciato) a «donatum» (quanto donato) si ottiene il valore della «massa fittizia» sul quale calcolare le quote di «legittima» e la quota «disponibile».
Donazione (diretta). È il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità (cioè senza alcun corrispettivo a suo favore), arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. La donazione va fatta per atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità.
Donazione indiretta. Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione: ad esempio, la moglie che paga un debito del marito, il padre che paga il prezzo di un bene comprato dal figlio, la vendita a prezzo irrisorio etc.
Eredità. È l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto, detto anche de cuius.
Erede. Soggetto che, chiamato a succedere per legge (cd. «erede legittimo») o per testamento (cd. «erede testamentario») ha accettato l’eredità, subentrando in tutto o in parte nei rapporti giuridici attivi e passivi trasmissibili, facenti capo al defunto.
Erede legittimo. Soggetto che, in assenza di testamento, è chiamato dalla legge per subentrare nella titolarità del patrimonio del de cuius: eredi legittimi sono (in quote diverse e tenendo presente che, di regola, il parente di grado più prossimo esclude la successione del parente di grado più remoto) il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado. In mancanza di essi, nel patrimonio del defunto subentra lo Stato.
Erede testamentario. Soggetto che il defunto, mediante testamento, ha designato per subentrare in tutto o in parte nella titolarità del proprio patrimonio.
Testamento. Atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Esso è definito «pubblico» allorché sia redatto da un notaio e sottoscritto dal testatore alla presenza di due testimoni; «segreto» se il notaio si limita a ricevere e conservare la scheda testamentaria tra i suoi atti; «olografo» quando sia scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
Successione. In linea generale indica il subentrare da parte di un soggetto in una posizione giuridica appartenente ad altro soggetto.
Successione a titolo universale. Nella successione a titolo universale un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di altro soggetto. Il nostro ordinamento riconosce solo la successione universale mortis causa, vale a dire a causa di morte (ma un fenomeno simile può rinvenirsi per le fusioni di società), che persegue la finalità di assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo al de cuius. Nell’ambito della successione mortis causa può essere individuata una successione legittima ed una successione testamentaria. Il complesso di regole che riserva, invece, una parte del patrimonio del de cuius a determinati soggetti, va sotto il nome di successione necessaria.
Successione legittima. È l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto quando il testamento non c’è oppure dispone solo di una parte dei beni del de cuis.
Successione testamentaria. È l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto in base a un testamento.
Successione necessaria. È il complesso di norme che prescrivono di riservare una parte («quota di legittima», «quota di riserva» o «quota indisponibile») del patrimonio ereditario a determinati stretti congiunti del defunto («eredi necessari» o «legittimari» o «riservatari»).
Successione a titolo particolare. Si realizza quando è trasferita solo una determinata posizione soggettiva attiva o passiva. Essa può essere mortis causa (legato) oppure inter vivos, vale a dire tra vivi.
Legato. È una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede al defunto in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati.
Legittima. È la quota del patrimonio del defunto di cui non si può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. «quota indisponibile» o «riserva») in quanto spettante per legge a soggetti, denominati «legittimari» o «eredi necessari» o «riservatari» , legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio. Essa si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio di un soggetto al momento della morte, con il valore dei beni di cui egli ha disposto per donazione (diretta o indiretta) in vita.
Legittimari. Sono coloro a cui la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio del defunto indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. Sono legittimari: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli (se mancano i figli, ad esempio perché già morti) e gli ascendenti (se mancano i discendenti).
Azione di riduzione. Azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (cd. «disponibile»).
Azione di restituzione. Azione che consente ai legittimari, che hanno esperito con successo l’azione di riduzione ma non hanno trovato soddisfazione nel patrimonio di chi per donazione o per testamento ha ricevuto l’attribuzione di beni di valore superiore alla quota disponibile, di rivolgersi direttamente all’attuale proprietario dei beni per pretenderne la «restituzione».
Disponibile. È la quota di patrimonio di cui un soggetto, a differenza della quota di legittima, può liberamente disporre (per donazione diretta o indiretta ovvero per testamento) a favore di chiunque.
Donatum. Valore di ciò che il defunto ha donato durante la vita, con donazioni dirette o indirette. Sommando «relictum» (quanto lasciato) a «donatum» (quanto donato) si ottiene il valore della «massa fittizia» sul quale calcolare le quote di «legittima» e la quota «disponibile».
Donazione (diretta). È il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità (cioè senza alcun corrispettivo a suo favore), arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. La donazione va fatta per atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità.
Donazione indiretta. Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione: ad esempio, la moglie che paga un debito del marito, il padre che paga il prezzo di un bene comprato dal figlio, la vendita a prezzo irrisorio etc.