Dimaraz

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Proprietario Casa
ma i vecchi regolamenti deliberati prima de 18/06/2013 contenenti il divieto in questione restano validi (vige il principio della irretroattività delle norme di legge)

Prima delle questioni contrapposte nell'articolo riportato da Sergio (e di cui Nemesis ha svelato la paternità) ...vorrei sottolineare che la "irretroattività" vale solo per "fatti" già accaduti/realizzati ma non è di certo applicabile a cose "astratte" come eventuali norme inserite in un RdC (anche se di tipo Contrattuale).
 
O

Ollj

Ospite
Qual società quella in cui il diritto degli animali prevalica quello degli umani (attraverso l'escamotage del diritto costituzionale dell'animalista)...
Qual società civilissima in cui si consente la detraibilità delle spese veterinarie ma non quelle dei testi scolastici dei figli...
O tempora o mores!
 
Ultima modifica di un moderatore:
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Ollj

Ospite
da qualche parte avevo letto che il locatore può mettere la clausola che non consente al conduttore di tenere animali domestici.
Questo è del 13 settembre del 2015
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A parte la sua incerta paternità... tal principio non è da sottovalutae: è il medesimo che stà alla base delle disposizioni contrattuali di un Regolamento Condominiale: quid juris se il soggetto si è volontariamente limitato nel proprio diritto?
Di certo Lav replicherà che si tratta di un diritto indisponibile...
sì alla pari di uno che vende il proprio rene :disappunto:

A mio modesto parere se Tizio potenziale conduttore d'immobile, a contratto, rinvenisse la condizione sospensiva del non detenere animali in casa, ove sottoscrivesse specificamente ad essa dovrà adeguarsi; il locatore ha il diritto di poter locare l'immobile a chi meglio crede, rientra nella valutazione delle circostanze (solvibilità del conduttore, prezzo della locazione, ecc..) attinenti al conduttore; pensiamoci: il locatore è obbligato a locare ad un non italiano? E mi su vuol far credere che non possa non locare ad un padrone di animali?
 
O

Ollj

Ospite
Ecco come ragiona Lav...
Cass. 19.6.2009 n. 14343 ha affermato, giusto in termini con la questione qui dibattuta, che “i controlli insiti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, coincidenti con la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente e con la liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi, ivi compreso quello contemplato dall'art. 2 Cost. (che tutela i diritti involabili dell'uomo e impone l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà)”, giungendo così a dichiarare la nullità di un contratto di locazione nel quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione (consentito), era contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, ritenendo tale previsione confliggente con “l'adempimento dei doveri di solidarietà, che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti di amicizia; Ebbene, sviluppando tale ragionamento, appare chiaro come, tanto nell’ottica solidaristica di offrire protezione all’animale (esigenza particolarmente evidente nel caso in cui l’inquilino, già soggetto al divieto, trovi un animale in difficoltà ed intenda aiutarlo ed ospitarlo), quanto in quella di essenzialità del diritto all’animale d’affezione, la clausola proibitiva debba essere dichiarata nulla.

"Sviluppando tal ragionamento..." si dice :shock:
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
chiedo scusa per aver omesso di indicare l'autore.Non sono molto pratico di copia ed incolla Purtroppo ho fatto l'i ncolla e per cancellare il superfluo ho cancellato il nome dell'autore.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Beh tanto per comincare una carrellata di foto di una inquilina morosa, proprietaria di un cane che gli faceva molta compagnia, quasi una amicizia, che quando finalmente se ne è andata ha lasciato al proprietario la casa in queste condizioni. L'urina del cane ha bruciato il legno del parquet, *****ina lasciata in segno di spregio, ma sopratutto persona anziana nullatenente.
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