Penso chel'articolo che vi trascrivo vi possa interessare
Con la Riforma sul condominio (Legge 11 dicembre 2012, n.220, Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, G.U. n.293 del 17 dicembre 2012) è stato modificato l’articolo 1138 del Codice Civile con l’introduzione di un nuovo ultimo comma secondo cui <<Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici>>.
Dal momento dell’entrata in vigore della nuova normativa (il 18 giugno 2013), nei regolamenti di condominio non potranno più essere inserite disposizioni volte a limitare il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere uno o più animali domestici. Ogni eventuale futura introduzione di clausole in contrasto con detto divieto si considererà come non apposta.
Le questioni aperte: efficacia retroattiva e inderogabilità del nuovo articolo 1138 del Codice Civile? Restano aperte due questioni, in ordine alla portata applicativa della nuova norma: (i) se, cioè, essa possa valere anche per i Regolamenti condominiali approvati prima della Riforma e tuttora vigenti e (ii) se essa sia derogabile con future delibere condominiali approvate all’unanimità.
Nonostante la tesi contraria sia stata autorevolmente suffragata[1], diverse sono le ragioni che inducono a sostenere l’inderogabilità e l’applicabilità anche ai Regolamenti condominiali vigenti del nuovo art.1138 c.c. Ma prima di procedere con la loro analisi, appare opportuno chiarire lo status quo anteriore all’approvazione della Riforma.
Divieti agli animali domestici nei condominii: la situazione ante Riforma Prima dell’approvazione della Riforma in materia condominiale, spesso accadeva che i Regolamenti contenessero limitazioni – più o meno estese – alla detenzione di animali all’interno delle abitazioni. L’opinione prevalente espressa in giurisprudenza[2] le inquadrava nella categoria delle servitù, e più precisamente delle servitù reciproche[3], in quanto si trattava di clausole volte ad incidere sui diritti soggettivi dei singoli condomini, con la reciproca limitazione di poteri e facoltà sulle proprietà esclusive.
Da ciò conseguiva che tali disposizioni avessero natura contrattuale e, come tali, dovessero essere approvate e potessero essere modificate solo con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica. Per tale ragione, il divieto di tenere animali domestici negli appartamenti non poteva essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti - non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva[4] - ma poteva essere previsto solo in regolamenti condominiali di natura contrattuale, pena la loro inefficacia[5].
La situazione post Riforma: efficacia retroattiva ed inderogabilità del nuovo art. 1138 c.c.?
Come detto, alcuni dei primi commentatori[6] hanno delineato una tesi restrittiva delle norme della Riforma in tema di animali domestici, sostenendo che essa non potrebbe applicarsi che per l’avvenire, in virtù del principio generale di irretroattività delle leggi di cui all’art.11, 1° co. disp. prel. c.c. (secondo cui la legge “non dispone che per l’avvenire”).
Da ciò conseguirebbe che il vecchio regolamento, contrattuale e trascritto, che prevedesse ad esempio ildivieto alla detenzione di cani di grossa taglia, manterrebbe la propria efficacia. Non solo, secondo questo primo orientamento, l’art.1138 c.c. sarebbe addirittura derogabile con un nuovo regolamento contrattuale, approvato all’unanimità dai condomini.
La tutela del rapporto uomo-animale: un interesse a copertura costituzionale
Detta tesi restrittiva non è condivisibile, in quanto non tiene conto, peraltro, dell’evoluzione del diritto vivente e della nuova valorizzazione del rapporto uomo-animale, già affermatasi a livello europeo e nazionale. A livello europeo, si considerino il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europearatificato dalla Legge 130/2008 (che all’articolo 13 riconosce gli animali come esseri senzienti) e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13.11.1987), ratificata ed eseguita in Italia con Legge 201/2010, dove si prevede “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.
A livello nazionale, è innegabile che, tra i diritti riconosciuti e difesi dal nostro Legislatore, vi sia quello alla tutela degli animali di affezione. Si pensi alla Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (l. 14 agosto 1991, n.281), che all’articolo 1 afferma: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale»; alla Legge 189/2004, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti di “animalicidio” e di maltrattamento di animali, di cui agli artt.544 bis e ss. c.p., sancendo positivamente il riconoscimento della tutela del sentimento (umano) per gli animali[7]; al nuovo Codice della Strada (art.31 Legge 120/2010[8] e successivo Decreto Ministeriale attuativo 9 ottobre 2012 n.217[9], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12.12.2012), che ha fissato l'obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente, individuando le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità.
Non solo. Sempre a livello nazionale, anche la giurisprudenza si è pronunciata in favore del riconoscimento della tutela del rapporto uomo-animale. Sono sempre più numerose le pronunce che hanno riconosciuto il diritto di visita in carcere al cane del detenuto, in quanto membro della famiglia[10], o quelle che hanno ammesso il diritto di visita in ospedale al cane del paziente ricoverato, in quanto si afferma che il rapporto uomo-animale costituisce una attività realizzatrice della personalità umana[11]. Del resto, questa mutata sensibilità sociale – recepita dalla giurisprudenza - è confermata dagli stessi sondaggi.
In base al Rapporto Eurispes 2013[12], in Italia, ormai, più della metà delle famiglie (il 55,3%) vive con uno o più animali in casa, che rappresenta una vera e propria compagnia; in molti casi questo rapporto finisce per essere considerato un legame molto simile a un’amicizia, del quale non si può fare a meno.
È evidente allora che il rapporto uomo-animale non solo abbia avuto riconoscimento normativo, ma anzi, in base all’evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, esso costituisca oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Costituzione, in base alla previsione dell’art. 2 Cost.[13], aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se “inespressi”).
Sull’efficacia del nuovo art.1138 c.c. anche rispetto ai regolamenti condominiali vigenti
Non si può, pertanto, leggere il nuovo art.1138 c.c. prescindendo dal rilievo costituzionale assunto dalla tutela del rapporto uomo-animale. Del resto, già prima della novella, di fronte all’emersione del nuovo interesse a copertura costituzionale, la posizione giurisprudenziale ante Riforma - che ammetteva le limitazioni alla detenzione di animali nei condomini, purché contenute in regolamenti contrattuali, ed inquadrandole nella figura delle servitù reciproche – appariva quanto meno inadeguata e si avvertiva lanecessità di un intervento legislativo, volto ad esprimersi, una volta per tutte, su quello che poteva già desumersi, de iure condito, dai principi generali dell’ordinamento. Approvando il nuovo testo dell’art.1138 c.c., il Legislatore si è dimostrato sensibile all’evoluzione della coscienza sociale, riconoscendo l’esistenza di un nuovo diritto, quello – appunto – alla tutela del rapporto uomo-animale, che si estrinseca anche nel diritto alla coabitazione.
È inevitabile, allora, che la nuova norma vada ad incidere anche sui regolamenti condominiali vigenti, determinando l’immediata caducazione delle clausole che vietano o limitano la detenzione degli animali domestici.
A sostegno di questa posizione, soccorrono i due argomenti tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo: innanzitutto, si può aderire alla tesi della nullità sopravvenuta, che – distinguendo tra la disciplina del fatto generatore del rapporto (soggetta alla legge del suo tempo) e la disciplina degli effetti del rapporto (assoggettati alla legge in cui si realizzano) - ritiene che l’entrata in vigore della nuova normativa comporti la nullità (non retroattiva) delle clausole in contrasto con essa[14]; in alternativa, ci si può riferire alla tesi dello ius superveniens, secondo cui “in ipotesi di nullità derivante da "ius superveniens", a rapporto validamente instaurato, la norma sopravvenuta, in luogo di incidere sulla validità del contratto, priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori”[15].
Qualunque sia l’argomentazione cui si voglia aderire, compresa quella della presunta efficacia di un Ordine del Giorno di una Commissione del Senato che non ha valenza legislativa, il risultato che a noi pare innegabile è il medesimo: la nuova norma di cui all’art. 1138 c.c. è destinata ad operare non solo per i regolamenti futuri, ma anche per quelli attualmente in uso, facendo caducare tutti i divieti e le limitazioni vigenti.
Del resto, aderendo alla tesi contraria, la sua portata applicativa sarebbe estremamente ridotta (in quanto sono pochissime le nuove costruzioni di condominii rispetto a quelli già esistenti) e, non consentendo di incidere sulle molte ed annose liti condominiali ad oggi in corso, di fatto impedirebbe al Legislatore di raggiungere quell’intento deflattivo del contenzioso che, nel corso dell’elaborazione della Riforma, esso aveva avuto in gran considerazione. Sull’inderogabilità del divieto di cui all’art. 1138, ult. co., c.c.
Da ultimo, in base alle considerazioni svolte sinora, è evidente che non sia ammissibile la tesi della presunta derogabilità del divieto di cui all’articolo1138, ultimo comma, c.c., da parte dell’Assemblea dei condòmini che decida con l’unanimità dei consensi.
Posto infatti che già prima della Riforma la giurisprudenza ammetteva i divieti alla detenzione di animali nei condomini, purché approvati con delibere unanimi e inserite in Regolamenti condominiali di natura contrattuale, è evidente che la tesi della derogabilità darebbe luogo ad una interpretatio abrogans della nuova norma, come tale non ammissibile. Il nuovo art.1138 c.c. deve essere, invece, letto in base al criterio ermeneutico della ratio legis, ossia individuando oggettivamente il fondamento, lo scopo e la funzione che hanno indotto il Legislatore alla sua approvazione[16]. Detta ratio deve essere rintracciata nell’insieme dei principi, di portata europea e nazionale, sopra citati, volti a tutelare l’interesse (a copertura costituzionale) della tutela del rapporto uomo-animale e, per tale ragione, il nuovo art.1138 c.c. deve necessariamente intendersi inderogabile.
Il contenuto del “diritto all’animale domestico”
L’affermazione del diritto all’animale domestico include, necessariamente, l’esercizio di tutte le facoltà ad esso inerenti, tra cui, a titolo di esempio, il diritto al suo transito nelle parti comuni degli edifici, il diritto all’utilizzo dell’ascensore, o il diritto all’adattamento dei balconi che costituiscano un pericolo di caduta dell’animale stesso (purché in linea con il decoro architettonico dell’edificio).
La nuova norma non si traduce, però, in una licenza a fare ciò che si vuole, ma, al contrario, lascia invariate tutte le forme di tutela civile e penale che l’ordinamento già prevede a favore dei terziche, concretamente, subiscano un danno dall’animale. In ambito civilistico, non viene meno il principio generale del neminem laedere di cui all’art.2043 c.c. e dunque, in caso di oggettive e certificate molestie da parte degli animali, i vicini condomini conservano la piena facoltà di agire in giudizio per il risarcimento del danno.
È bene sottolineare, poi, che la normativa proposta non è applicabile indifferentemente ad ogni tipo di animale, ma solo a quelli “domestici”. È evidente che il Legislatore, nello scrivere la norma, ha inteso riferirsi a cani e gatti, ma la definizione è valida anche per conigli, galline, ecc., compatibilmente con le loro esigenze etologiche e nel rispetto della normativa vigente.
In conclusione
In base alle considerazioni ora svolte, è evidente che l’approvazione della normativa qui in esame svolge l’importante ruolo di consolidamento di imperativi giuridici già presenti nel nostro ordinamento,specificandone i contenuti ed integrando il regime giuridico positivo. La valenza costituzionale del nuovo testo dell’art.1138 c.c. comporterà non solo la sua immediata applicazione anche ai Regolamenti condominiali vigenti, con la conseguente risoluzione delle liti condominiali in corso in favore degli animali, ma anche – e soprattutto – il riconoscimento espresso di un “diritto all’animale domestico”, inderogabile anche dai regolamenti contrattuali approvati all’unanimità.