Quotazioni Omi riabilitate
Con le sentenze 36-37-38/06/2010 depositate il 18 febbraio 2010, la VI Sezione della Ctp di Vicenza, dà ragione al Fisco rispolverando la valenza probatoria delle quotazioni immobiliari effettuate dall'Omi (agenzia del Territorio), indicative del valore normale degli immobili ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Dl 223/2006.
I giudici spiegano che se è vero che il valore Omi non è una presunzione assoluta, rimane possibile l'uso ai fini probatori.
In merito alle sentenze, dalle verifiche risultava che il prezzo di vendita dichiarato dalla società per gli immobili ceduti era inferiore a quello mediamente applicato sul mercato per immobili similari, al medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo periodo e nella medesima zona geografica e dal confronto tra i corrispettivi in atto e gli importi chiesti a mutuo e concessi, appariva chiaro che i mutui erano sistematicamente superiori al prezzo di vendita risultante dagli atti e la discordanza permaneva se all'importo indicato in atto si aggiungeva l'imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, viene concluso che "le contestazioni a base dell'accertamento si fondano su presunzioni semplici, da ritenere gravi, precise e concordanti ... la parte ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio contrario, limitandosi a contestare, con argomentazioni incongrue, i ragionamenti indiziari forniti dall'Ufficio".
Con le sentenze 36-37-38/06/2010 depositate il 18 febbraio 2010, la VI Sezione della Ctp di Vicenza, dà ragione al Fisco rispolverando la valenza probatoria delle quotazioni immobiliari effettuate dall'Omi (agenzia del Territorio), indicative del valore normale degli immobili ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Dl 223/2006.
I giudici spiegano che se è vero che il valore Omi non è una presunzione assoluta, rimane possibile l'uso ai fini probatori.
In merito alle sentenze, dalle verifiche risultava che il prezzo di vendita dichiarato dalla società per gli immobili ceduti era inferiore a quello mediamente applicato sul mercato per immobili similari, al medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo periodo e nella medesima zona geografica e dal confronto tra i corrispettivi in atto e gli importi chiesti a mutuo e concessi, appariva chiaro che i mutui erano sistematicamente superiori al prezzo di vendita risultante dagli atti e la discordanza permaneva se all'importo indicato in atto si aggiungeva l'imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, viene concluso che "le contestazioni a base dell'accertamento si fondano su presunzioni semplici, da ritenere gravi, precise e concordanti ... la parte ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio contrario, limitandosi a contestare, con argomentazioni incongrue, i ragionamenti indiziari forniti dall'Ufficio".