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Stai confondendo i termini di prescrizione con i termini per proporre l'appello.

Ex art. 2953 c.c., i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo a essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.


Ex art. 325 c.p.c., il termine per proporre l'appello è di trenta giorni.


La decorrenza di quel termine (lungo) è dal giorno in cui la sentenza è stata pubblicata ex art. 133 c.p.c., ossia dal giorno in cui la sentenza è depositata nella cancelleria del giudice. E non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita.


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