Ciao,
Sono 10 anni.
Condominio: responsabilità decennale anche per il direttore dei lavori Cass. civ., sez. II, 18
aprile 2007, n. 9316Con la sentenza n. 9316/2007 la Cassazione ha specificato che la garanzia per vizi costruttivi è
soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.. Va infatti esclusa
l'applicazione dell'articolo 2226, comma secondo, c.c. (prescrizione breve di un anno), atteso che,
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza
deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell'attività esercitata (articolo 1176 c.c.)
che ha come contenuto un'obbligazione di mezzi.
L’amministratore dovrà, tuttavia, contestare in tempo utile le eventuali problematiche verificate a
fine lavori ma potrà avvalersi della prescrizione di 10 anni per intraprendere un’azione legale nei
confronti del progettista e del direttore dei lavori, ricorrendo anche dell’istituto dell’interruzione
della prescrizione stessa come previsto dall’art. 2943 c.c.
Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2000, n. 117 Gravi difetti di costruzione - Infiltrazioni di acqua per
carenze di impermeabilizzazione - Responsabilità del costruttore - Garanzia a carico
dell'appaltatore. Tra i vari difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la
garanzia prevista dall'art. 1669, Codice civile, rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da
carenze dell'impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il
godimento.