J
JERRY48
Ospite
Immaginiamo che il signor X abbia preso in affitto un appartamento dal legittimo proprietario, il signor Y; e supponiamo che dopo qualche tempo, senza che nulla facesse presagire il tragico evento, a causa del malfunzionamento del galleggiante tracimi acqua dallo sciacquone del bagno. Una disgrazia del genere non può capitare che quando l’appartamento è disabitato per un intero fine settimana, cosicché un’immensa cascata d’acqua inonda abitazioni e studi professionali degli inquilini sottostanti. Chi paga i danni? Il signor X o il signor Y?
La Suprema Corte si è più volte occupata del problema della responsabilità nel caso dell’avvenuta stipula di un contratto di locazione, e le sue conclusioni sono le seguenti: il proprietario dell’immobile locato, in quanto conserva la proprietà e la disponibilità giuridica delle parti strutturali e degli impianti in esse contenuti, quali tetti, grondaie, tubature e simili, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile, dei danni arrecati a terzi da dette strutture e impianti fissi, rispetto ai quali il conduttore non ha né il potere né il dovere di intervenire. Permane in capo al proprietario, anche con la cessione in locazione, un dovere di vigilare sul buono stato di conservazione e di efficienza delle strutture e degli impianti.
Per contro, il conduttore è invece responsabile verso i terzi per i danni provocati da altre parti accessorie del bene preso in locazione, rispetto alle quali egli acquista una disponibilità d’uso che ne fa presupporre una facile accessibilità e un quotidiano utilizzo che danno al conduttore non solo la facoltà, ma anche l’obbligo di intervenire a fini di conservazione e manutenzione.
Perciò, nell’ipotesi di danno sopra descritta, la responsabilità andrebbe ascritta al locatario dell’immobile.
La Suprema Corte si è più volte occupata del problema della responsabilità nel caso dell’avvenuta stipula di un contratto di locazione, e le sue conclusioni sono le seguenti: il proprietario dell’immobile locato, in quanto conserva la proprietà e la disponibilità giuridica delle parti strutturali e degli impianti in esse contenuti, quali tetti, grondaie, tubature e simili, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile, dei danni arrecati a terzi da dette strutture e impianti fissi, rispetto ai quali il conduttore non ha né il potere né il dovere di intervenire. Permane in capo al proprietario, anche con la cessione in locazione, un dovere di vigilare sul buono stato di conservazione e di efficienza delle strutture e degli impianti.
Per contro, il conduttore è invece responsabile verso i terzi per i danni provocati da altre parti accessorie del bene preso in locazione, rispetto alle quali egli acquista una disponibilità d’uso che ne fa presupporre una facile accessibilità e un quotidiano utilizzo che danno al conduttore non solo la facoltà, ma anche l’obbligo di intervenire a fini di conservazione e manutenzione.
Perciò, nell’ipotesi di danno sopra descritta, la responsabilità andrebbe ascritta al locatario dell’immobile.