ritam

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Buongiorno,
abito in un condominio al piano attico con una grande terrazza dove vorrei istallare dei pannelli fotovoltaici su una pensilina in legno da realizzare appositamente (sostituirebbe una già esistente ma troppo esile per l'istallazione dei pannelli, vedi foto). L'alternativa sarebbe di metterli sulla copertura di casa mia (condominiale) non visibili dall'esterno. Sul mio edificio però, pur non stando in centro storico (ma nel centro cittadino), dal 2021 è presente il vincolo archeologico (Regione Lazio). Sapevo che i vincoli sono quello del centro storico e paesaggistico. Anche quello archeologico rientra in queste categorie per cui bisogna chiedere il permesso alla Sovrintendenza in entrambi i casi di collocazione dei pannelli?
Grazie
 

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ritam

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La DIA era accompagna da un progetto dettagliato sulla dimensione della stessa, dei pilastrini e delle travi con descrizione puntuale dei materiali. Non doveva essere coperta, ci doveva piovere. Da poco per proteggere il tavolo sotto ho messo dei teli di plastica, questo potrebbe configurarlo come abuso forse. Ho ketto che anche per i pannelli fotovoltaici si configura come pensilina se ci piove sotto.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
La DIA era accompagna da un progetto dettagliato sulla dimensione della stessa, dei pilastrini e delle travi con descrizione puntuale dei materiali. Non doveva essere coperta, ci doveva piovere. Da poco per proteggere il tavolo sotto ho messo dei teli di plastica, questo potrebbe configurarlo come abuso forse. Ho ketto che anche per i pannelli fotovoltaici si configura come pensilina se ci piove sotto.
Leggi con attenzione:


e tieni presente che:

L’intervento edilizio illegittimo disegnato nella DIA e sfuggito al controllo preventivo del Comune non preclude (e mai prescrive) il diritto futuro di sanzionale l’opera realizzata senza titolo, ed il soggetto privato non ha maturato alcun legittimo affidamento riguardo alla legittimità dell’intervento ovvero al suo diritto a mantenere l’opera nella sua consistenza dichiarata, senza neppure corrispondere la sanzione pecuniaria riparatoria (Cons. Stato VI n. 2848/2016).
 

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