queste ultime mie perplessità.
Non riesco a capire il motivo delle perplessità.
Basta distinguere in base alla data di stipula del contratto di locazione abitativo.
- Per i contratti stipulati dal 01/01/2020 in avanti non è necessario aspettare la convalida dello sfratto, basta l'intimazione o l'ingiunzione di pagamento.
- Per i contratti stipulati in precedenza occorre la convalida dello sfratto. Che si ottiene molti mesi dopo l'intimazione, anche considerando che spesso i morosi ottengono dal Giudice il termine di grazia.
Se la convalida arriva dopo il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il locatore dichiara i canoni non percepiti e paga le imposte su di essi, ma ha diritto ad un credito d'imposta. Di cui usufruirà nella dichiarazione dei redditi successiva.
Si è voluto porre rimedio a questo problema temporale, stabilendo che basta l'intimazione dello sfratto o l'ingiunzione di pagamento per poter legittimamente non dichiarare i canoni non percepiti e non pagare le relative imposte.
Ma (purtroppo) questa facilitazione riguarda solo i contratti abitativi stipulati a decorrere dal 01/01/2020