Nel 2002 se non sbaglio, la normativa per gli atti di compravendita era più semplice poiché era sufficiente che il notaio certificasse alla stipula che il prezzo era stato pagato e che parte venditrice rilascia va quietanza liberatoria. Tuttavia poiché in questo caso si verte in tema di simulazione cosiddetta relativa, ovvero le parti stipulano un certo tipo di contratto, compravendita, mentre in realtà ne vogliono un altro, donazione, tieni presente che mentre per i diretti stipulanti fornire la prova del reale contratto voluto potrebbe non essere agevole, ostando al riguardo in mancanza della controdichiarazione, l' impossibilita di fornire la prova per testi e conseguentemente per presunzioni,ciò non vale per terzi eventualmente pregiudicati dal negozio, per i quali, non essendo presumibilmente in possesso della controdichiarazione, vengono a cadere anche i limiti probatori. Ad ogni modo io starei abbastanza tranquillo per i terzi, visto che ormai l'azione di simulazione e' prossima a prescriverei' bastano 10 anni. Altra cosa invece per tua madre, in quanto la donazione potrebbe appunto aver leso la sua quota di legittima e la stessa potrebbe agire in tal senso alla morte di tuo padre, idem se vi fossero altri fratelli, perché in tali ipotesi la prescrizione secondo la giurisprudenza prevalente non opera. Saluti