Sì, questo è chiaro.
Ti può interessare come può interagire il conduttore di un'unità immobiliare ubicata in uno stabile che NON è un condominio, relativamente ai servizi comuni.
Art. 10, l. 392/1978
( si tratta della vecchia legge denominata "Equo canone", di cui rimangono in vigore alcuni articoli non abrogati dalla successiva l. 431/1998).
Art. 10.
(Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese e alle modalita' di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto,
sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi
comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si
tratti di edificio non in condominio.
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea
convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice
civile sull'assemblea dei condomini.
Se hai stipulato un contratto di locazione concordato 3 + 2, trovi in esso un'apposita clausola che corrisponde al suddetto art. 10:
Articolo 11 (Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttore