casa61

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, la terrazza di un piccolo attico di mia proprietà è sovrastata da una struttura in c.a. di tipo autoportante costituita da travi a sbalzo e cordolo esterno. La funzione non si è mai capita bene (qualcuno dice che svolgono azione frangivento...). Da ormai diversi anni, le strutture si sono ammalorate e stanno perdendo pezzi di copriferro. Ho fatto fare tre anni fa una perizia ad un ingegnere che ne dichiarò la pericolosità. A seguito di ciò, l'amministratore del condominio ha fatto eseguire lavori di manutenzione tampone (trattamento dei ferri, etc.) ed imbracare le strutture per evitare che eventuali distacchi potessero comprometere la sicurezza del mio inquilino (informato anche lui). Ho ripetutamente sollecitato in forma scritta l'intervento definitivo senza tuttavia ottenere granché: alle assemblee condominiali non si riesce a raggiungere il numero legale. L'anno scorso l'amministratore ha fatto eseguire una ulteriore perizia da un tecnico il quale riconoscendo ll'idoneità degli interventi tampone ha dichiarato comunque che entro breve termine si sarebbero dovuti eseguire i necessari interventi. Ad oggi niente... ho allora affidato il tutto ad un legale. L'avvocato per ora chiederà all'amministratore di risolvere il problema salvo poi adire per le vie legali (Tribunale, etc.). Quello che vorrei sapere è come devo comportarmi con l'inquilino ed a cosa vado incontro se la situazione dovesse continuare. Grazie a tutti e complimenti per questo utilissimo forum.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Gentile Signora,
se ha già incaricato un avvocato come scrive questi dovrebbe averle spiegato il da farsi ma visto che si rivolge a propit.it non è convinta di quanto le è stato detto e vuole sentire altre "campane".
Dovendo però rispettare l'attività che dovrà svolgere il collega mi limito a suggerire, dopo una diffida ben articolata, perdurando l'inerzia, di avviare un azione ex art. 700 cpc servendosi delle perizie già effettuate nei confronti del condominio per ottenere un provvedimento dal giudice che ordini la messa in sicurezza della struttura o la sua rimozione.
I lavori di manutenzione non possono e non devono mai essere definiti "tampone" ma devono essere idonei ad eliminare il pericolo.
Non perda altro tempo perchè l'incolumità del conduttore del suo immobile è di primaria importanza e fonte di responsabilità civile e penale.
Avv. Luigi De Valeri
 

casa61

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio molto l'Avvocato De Valeri per la risposta (... sono un signore ... :risata:). In realtà il mio avvocato (da pochissimo tempo incaricato) sta curando per il momento il solo aspetto procedurale con l'amministrazione del condominio perché è ciò che ora è urgente risolvere. Il consiglio che volevo dal forum è come devo comportarmi con l'inquilino laddove il problema diovesse persistere (aspetto non ancora affrontato con l'avvocato): se devo per esempio cautelativamente farlo uscire dall'immobile, limitargli l'uso del terrazzo, etc.; se in caso di limitazioni d'uso o sfratto coattivo (comunque non derivante da mie responsabilità in quanto non posso agire su strutture non mie) potrebbe chiedermi un risarcimento danni ed in quale misura. Grazie ancora all'Avvocato De Valeri del quale apprezzo molto la chiarezza delle risposte, lette anche in altre discussioni.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
se devo per esempio cautelativamente farlo uscire dall'immobile, limitargli l'uso del terrazzo, etc.; se in caso di limitazioni d'uso (comunque non derivante da mie responsabilità in quanto non posso agire su strutture non mie)
Omettendo lo sfratto coattivo che nel caso non ha senso, Lei dovrà imporre al conduttore l'adozione di tutti i comportamenti necessari ed indispensabili all Sua incolumità; per cui in caso l'uso parziale o totale della cosa . Da cio'
potrebbe ritrovarsi a riconoscere i danni al conduttore salvo rivalersi sul condominio colpevole (colpevolezza in diritto è pari a negligenza, per cui calza a pennello ). Di cio' tratta il codice civile nell'articolo seguente:

Art. 1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni.
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
 

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