Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
La cornice normativa della legge 27 luglio 1978, n.392 che regola le "piccole" locazioni non abitative., basata su regole ormai logore e inadeguate, incapaci di comprendere una realtà sociale mutata e non più da questa comprese.
Alzo dunque la mia voce per chiedere la liberalizzazione (limitata ad oggi al solo mercato delle grandi locazioni commerciali) di questa anacronistica Legge, immobile ed immutabile come l'Essere Parmenideo, sempre uguale a sè stesso, blindata da nome inderogabili da parte dell'autonomia privata, sul presupposto assoluto che sia il piccolo imprenditore sempre la parte debole del rapporto, quella sempre posta in deteriori condizioni economiche e sociali rispetto al locatore, ispirata da un'immagine dickensiana della società, e quella, quindi, sempre meritevole di interventi di riequilibrio sostanziale da parte di un Legislatore preoccupato solo della durata e della misura del corrispettivo, presidiate col filo spinato dall'intransigente articolo 79, ormai vigente solo per tale tipologia locativa, nonchè delle ripercussioni della cessazione del rapporto sulla prosecuzione dell'attività produttiva del locatario, che, di per sè metterebbe a repentaglio la tutela della sua attività imprenditoriale, visione arcadica delle relazioni commerciali nel terzo millennio che non corrisponde più alla realtà degli affari in cui risulta svilito il ruolo che svolge la localizzazione dell'attività nei rapporti con la clientela.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
La cornice normativa della legge 27 luglio 1978, n.392 che regola le "piccole" locazioni non abitative., basata su regole ormai logore e inadeguate, incapaci di comprendere una realtà sociale mutata e non più da questa comprese.
Alzo dunque la mia voce per chiedere la liberalizzazione (limitata ad oggi al solo mercato delle grandi locazioni commerciali) di questa anacronistica Legge, immobile ed immutabile come l'Essere Parmenideo, sempre uguale a sè stesso, blindata da nome inderogabili da parte dell'autonomia privata, sul presupposto assoluto che sia il piccolo imprenditore sempre la parte debole del rapporto, quella sempre posta in deteriori condizioni economiche e sociali rispetto al locatore, ispirata da un'immagine dickensiana della società, e quella, quindi, sempre meritevole di interventi di riequilibrio sostanziale da parte di un Legislatore preoccupato solo della durata e della misura del corrispettivo, presidiate col filo spinato dall'intransigente articolo 79, ormai vigente solo per tale tipologia locativa, nonchè delle ripercussioni della cessazione del rapporto sulla prosecuzione dell'attività produttiva del locatario, che, di per sè metterebbe a repentaglio la tutela della sua attività imprenditoriale, visione arcadica delle relazioni commerciali nel terzo millennio che non corrisponde più alla realtà degli affari in cui risulta svilito il ruolo che svolge la localizzazione dell'attività nei rapporti con la clientela.
Premesso che come piccolo propritario sono dalla parte del locatario come più volte postato su Propit...ti dico locando, locando che non ho capito nulla del tuo
intervento. Sei pronto per una sintesi col metodo dello scompaso Frad...basato
sulla concatenazione numerica in modo da evitarci salti pindarici e cuciture
sofferte fra l'ultima preposizione con la prima o la seconda??? Solo dopo potremo
contribuire a quello che ci sembra un grido di dolore. Quiproquo.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Chiedo sia apportata una piccola variazione all'art.67 quale risulta dalla recente riforma. Come formulato consente all'amministratore rivolgersi per i lavori straordinari all'usufruttuario. Questi, per ottenere il rimborso dal debitore principale, dal nudo proprietario, deve ricorrere alle vie legali.
 

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