Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma perché in Italia non si adotta la Common Law ? In 10/20 anni ci sbarazzemmo di inutili, assurde, pletoriche, leggi, leggine, leggiastre, regolamenti, etc.etc.

Mi spieghi da dover deriverebbe tale assunto?

Nel "Common Law" una sentenza assurge (quasi) a valore di norma ben più che in Italia...e non mi risulta che nei paesi che adottino tal metodo le "norme/legiferazioni" siano state abolite o siano in misura rilevantemente inferiore rispetto al nostro tanto vituperato paese perchè allora (visto che le sentenze fanno "legge") nel computo andrebbero agginte anche tutte le sentenze passate in giudicato.

Queste sono considerazioni forse dettate dalla troppa propaganda mediatica (telefilm inclusi).

Ps.
Il "Common Law" è molto poco diffuso nel mondo e nemmeno univocamente applicato nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America (esistono differenze fra i vari stati che li compongono).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Vale per i costi dell'assemblea ordinaria, straordinaria (anche se su proposta di un singolo) financo per le spese postelegrafoniche di sollecito e compagnia bella.
Leggiti Cass. sent. n. 21965/2017 del 21.09.2017.

Affermazione perentoria, con tanto di riferimento a sentenza di cassazione.

La quale però doveva decidere sulla legittimità di attribuzioni esclusive a singoli condomini, che eccedevano rispetto ai limiti previsti dal RdC contrattuale in essere, che poneva a carico esclusivo dei condomini che le provocavano, "solo" i solleciti e le pratiche legali relative.

La sentenza non sembra quindi prendere in considerazione "financo" le spese postetelefoniche di sollecito , ...

Viene quindi da chiedersi cosa ne sarebbe scaturito se oggetto dell'esame fossero state esclusivamente le spese di sollecito ecc. (in assenza di specifici articoli contrattuali)

Finora tutti gli amministratori che ho incontrato hanno sempre consuntivato come spese personali gli eventuali solleciti. E nessuna persona di buonsenso ha mai sollevato obiezioni.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La sentenza non sembra quindi prendere in considerazione "financo" le spese postetelefoniche di sollecito , ...

Viene quindi da chiedersi cosa ne sarebbe scaturito se...

Ho già più volte espresso commenti sulla tua inconsistente capacità di interpretazione giuridica... inutile ripetere... non è una tua materia.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Si: quasi sempre abbiamo discordanze di interpretazione e certamente la giurisprudenza non è la mia materia.

Ma qualcosa credo di aver imparato dalle tue lezioni: ed una la ritenevo corretta già prima di incontrarti. Cioè che le sentenze vanno lette, non interpretate.

Rimango quindi dell'opinione che aver citato quelle spese di sollecito tra quelle non addebitabili ai soli ritardatari, sia stato un eccesso di zelo.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se sei così gentile da darmi qualche riferimento e coordinata, mi risparmi la rilettura della intera sentenza...
Spero di non essere smentito, se no annovererei anche questi giudici tra quelli meritevoli di andare a zappare, insieme ai due che recentemente hanno sentenziato su due femminicidi riesumando una sorta di delitto d'onore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se sei così gentile da darmi qualche riferimento e coordinata, mi risparmi la rilettura della intera sentenza...

Anche svogliato ed ozioso !!!

SENTENZA
....
sul ricorso 22874-2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), in persona
dell’amministratore pro tempore,
contro

L.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO
SGROI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SPINA;

ESPOSIZIONE DEL FATTO
...
– l’assemblea non totalitaria dell’11.03.1999 aveva deliberato che le spese di fotocopie, fax e telefoniche, se non di interesse comune e non dirette simultaneamente a tutti i condomini, avvenissero con addebito di spesa personale, secondo un tariffario (cd. tariffario Bertazzoni) approvato dalla stessa assemblea;

– l’assemblea non totalitaria del 18.12.2003 aveva confermato il tariffario ed aveva stabilito un meccanismo di controllo per verificare se le spese e le competenze dell’amministratore fossero riferibili all’interesse comune o a quello di singoli condomini;

– l’assemblea del 5.5.2005 aveva approvato il consuntivo 2004-2005 ed aveva attribuito al condomino L. – spese personali amministratore” per Euro 748,00 e spese personali per intervento imbianchino per Euro 55,00.


Il Tribunale di Firenze rigettava le domande, escludendo la nullità delle delibere impugnate

La Corte d’Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità della delibera 18.12.2003, nella parte in cui attribuiva al condominio il potere di condannare il singolo condomino, colpevole di aver cagionato un costo per una “patologica attivazione” dell’amministratore, al risarcimento di un danno previamente liquidato in favore del condominio stesso

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso, con tre motivi, il Condominio

Con il primo, articolato, motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362,1363,1364,1366,1367 e 1369 c.c. ...

Deve anzitutto affermarsi l’inammissibilità della censura di nullità della sentenza ...

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la nullità della sentenza per violazione ...

Il motivo è inammissibile

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. ...
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili, sia per novità della questione, proposta per la prima volta in sede di legittimità, sia per carenza di decisività, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.
1-...che non poteva assumere rilievo, ai fini della modifica dell’originario regolamento contrattuale e della validità della delibera del 18.12.2003, non approvata all’unanimità, il comportamento concludente dei condomini.
2-...per la modifica di clausole del regolamento di condominio, avente natura contrattuale, è richiesto il consenso, manifestato in forma scritta “ad substantiam” di tutti i partecipanti alla comunione, ... (Cass. Civ. SS. UU. Sent 943/1999).


Il ricorso va dunque respinto ed il Condominio (OMISSIS) va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.


Gentile sono gentile...ma la prossima volta seguirà "parcella" da saldare in via preventiva!!!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Gentile sono gentile...
Gentile.... sei stato gentilissimo, ... (domani nevica.... ;)),
Adesso devo scappare, ...ma... (te pareva) .. credo che avrò qualche osservazione da aggiungere.
Poichè avevo letto i punti evidenziati, ti "racconterò" perchè non li ritenevo (e forse ritengo ancora) non pertinenti rispetto al mio quesito. (pure ... testardo)

Comunque grazie per l'impegno messo: non chiedevo tanto.

Ma non ti pare meglio dialogare sempre in modo così cordiale?
Capisco che per me è solo curiosità, per te è una distrazione dagli impegni di lavoro, ma il bello di questo forum è poter condividere esperienze ed informazioni.

Buona giornata.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Rieccomi qua a riprendere il punto da cui siamo partiti.

Io ho sostenuto che le spese di sollecito ai ritardatari/morosi rientrino (meglio: possono rientrare) tra quelle addebitabili ai soli "colpevoli" di essere non in regola coi pagamenti.

Tu @Dimaraz hai invece scritto che
citami la norma di Legge che autorizza una semplice maggioranza condominiale ad addebitare una qualsiasi spesa comune ad un singolo partecipante al Condominio!!!
Fin qui niente da dire
Vale per i costi dell'assemblea ordinaria, straordinaria (anche se su proposta di un singolo) financo per le spese postelegrafoniche di sollecito e compagnia bella.
Leggiti Cass. sent. n. 21965/2017 del 21.09.2017.
Qui invece io sostenevo che includere le spese di sollecito nel riparto generale, fosse non corretto. E che la sentenza citata non sostenesse esplicitamente tale particolare.

SENTENZA-Esposizione dei fatti
La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità della delibera 18.12.2003, nella parte in cui attribuiva al condominio il potere di condannare il singolo condomino, ...
Confermava nel resto la sentenza di primo grado. La Corte precisava che la nullità della delibera 18.12.2003 andava invece esclusa con riferimento alle spese per solleciti dell'amministratore al singolo condomino, in forza dalla previsione dell'art. 45 del regolamento condominiale.
Qui Firenze ti dava ragione, considerando non nulla la decisione di addebitare le spese di sollecito, ma solo perchè riconducibili alle disposizioni del RDC contrattuale.

Dove allora rimane per me aperta la questione?

Dalla lettura letterale del testo della pronuncia, non si può escludere tout court che per la legittimità dell'addebito dei solleciti occorra necessariamente un contratto (RdC) che deroghi dal 1123: infatti la Corte non ha ritenuto in contrasto con il codice c. l'art. 45 del RdC, ma ha ritenuto inammissibile richiamarsi ai precedenti comportamenti concludenti dell'assemblea condominiale in merito alla sua estensione , solo per 2 motivi:
1) vizio procedurale, non essendo stato in precedenza posto in evidenza tale adottato sistema
2) non potersi estendere la portata dell'art. 45 del RdC ad altre situazioni, essendo richiesto il consenso unanime di tutti i condomini per modificare le clausole contrattuali.


Dal che deduco che in assenza di specifiche disposizioni regolamentari contrattuali, l'assemblea può avallare la "consueta" prassi di addebitare le spese di sollecito , laddove tale prassi risulti adottata a maggioranza e con assenso postumo degli assenti con comportamenti concludenti.

(Ammazzalo che fatica....: meglio una purga che leggere e commentare delle sentenze) ;) :innocente::riflessione::cauto::cauto:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto