Rieccomi qua a riprendere il punto da cui siamo partiti.
Io ho sostenuto che le spese di sollecito ai ritardatari/morosi rientrino (meglio: possono rientrare) tra quelle addebitabili ai soli "colpevoli" di essere non in regola coi pagamenti.
Tu
@Dimaraz hai invece scritto che
citami la norma di Legge che autorizza una semplice maggioranza condominiale ad addebitare una qualsiasi spesa comune ad un singolo partecipante al Condominio!!!
Fin qui niente da dire
Vale per i costi dell'assemblea ordinaria, straordinaria (anche se su proposta di un singolo) financo per le spese postelegrafoniche di sollecito e compagnia bella.
Leggiti Cass. sent. n. 21965/2017 del 21.09.2017.
Qui invece io sostenevo che includere le spese di sollecito nel riparto generale, fosse non corretto. E che la sentenza citata non sostenesse esplicitamente tale particolare.
SENTENZA-Esposizione dei fatti
La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità della delibera 18.12.2003, nella parte in cui attribuiva al condominio il potere di condannare il singolo condomino, ...
Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
La Corte precisava che la nullità della delibera 18.12.2003 andava invece esclusa con riferimento alle spese per solleciti dell'amministratore al singolo condomino,
in forza dalla previsione dell'art. 45 del regolamento condominiale.
Qui Firenze ti dava ragione, considerando non nulla la decisione di addebitare le spese di sollecito, ma solo perchè riconducibili alle disposizioni del RDC contrattuale.
Dove allora rimane per me aperta la questione?
Dalla lettura letterale del testo della pronuncia, non si può escludere tout court che per la legittimità dell'addebito dei solleciti occorra necessariamente un contratto (RdC) che deroghi dal 1123: infatti la Corte non ha ritenuto in contrasto con il codice c. l'art. 45 del RdC, ma ha ritenuto inammissibile richiamarsi ai precedenti comportamenti concludenti dell'assemblea condominiale in merito alla sua estensione , solo per 2 motivi:
1) vizio procedurale, non essendo stato in precedenza posto in evidenza tale adottato sistema
2) non potersi estendere la portata dell'art. 45 del RdC ad altre situazioni, essendo richiesto il consenso unanime di tutti i condomini per modificare le clausole contrattuali.
Dal che deduco che in assenza di specifiche disposizioni regolamentari contrattuali, l'assemblea può avallare la "consueta" prassi di addebitare le spese di sollecito , laddove tale prassi risulti adottata a maggioranza e con assenso postumo degli assenti con comportamenti concludenti.
(Ammazzalo che fatica....: meglio una purga che leggere e commentare delle sentenze)