laurettafelice

Nuovo Iscritto
mio suocero e' morto senza lasciare testamento, ha due figli da matrimoni diversi a cui e' seguito un regolare divorzio in entrambi i casi e alla morte era libero da vincoli matrimoniali.
I figli ereditano al 50%.
In seguito alla sottoscrizione di due polizze di assicurazione mio suocero ha donato a nostro figlio nell'arco di 10 anni alcune somme di denaro. Abbiamo sia la sua lettera che le polizze. Questo potra' essere un problema per l'altro fratello ?
Dobbiamo restituire il denaro ?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
NO , a mio parere e per questi motivi :
1- il figlio -beneficiario acquista il diritto all’indennizzo in funzione di un diritto autonomo estraneo al diritto successorio;
b)- il diritto di cui sopra genera in capo al beneficiario un credito verso l’assicuratore in dipendenza degli obblighi da questi assunti in sede si stipula del contratto di assicurazione e, quindi, bypassando il patrimonio dello stipulante e pertanto tali corrispettivi esulano dalla disponibilità del defunto ;
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Non concordo assolutamente con la precedente opinione.
Se si configura una donazione del de cuius come sembrerebbe da quello che scrive anche la liquidazione della polizza entra a far parte della massa ereditaria che va divisa tra i due figli in parti uguali.
La collazione ereditaria prende anche in considerazione le donazioni che vanno computate nella massa ereditaria al fine di tutelare la quota di legittima degli eredi.
Avv. Luigi De Valeri
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
a me è sembrato di capire che le somme siano già state percepite dal nipote a titolo di regalo. e come tutti i regali non credo entrino in successione. inoltre se le somme risultano vincolate al bambino penso serva anche un parere del giudice. una conoscente ha un figlio erede dell'ingente patrimonio del padre defunto ed è sempre dal giudice..
 

raflomb

Membro Assiduo
Le somme sono state erogate nell'arco di 10 anni, e sono state date per puro spirito di liberalità. Non ci è dato conoscere l'entità di dette somme. Trovo alquanto arduo pensare di fare rientrare questa somministrazione di denaro nella massa ereditaria. Inoltre non sussite un caso di legittima, ma di eredi legittimi. Occorrerebbe avere comunque più dettagli: l'istante parla di lettera, qual'è il suo contenuto? Nonchè il quantum della somministrazione.
 

uGuccione

Nuovo Iscritto
dissento completamente dalla risposta dello studio DE VALERI.
Nella fattispecie non si tratta di donazione ma piuttosto giuridicamente di una delegazione attiva in forza della quale l'assicurato - indicandolo quale beneficiario della polizza - ha sostituito a sè il nipote per incassare i premi derivanti dalla polizza stessa per i motivi più diversi (esempio: riparazione di un torto arrecato al nipote; costituzione di una borsa di studio....) non ricollegantisi necessariamente ad un atto di liberabilità.
L'originario diritto di credito confronti dell'Assicurazione è come se fosse mai sorto in capo all'assicurato e conseguentemente esplica nessun effetto relativamente all'asse ereditario
.
Cordialità ed Auguri
 

raflomb

Membro Assiduo
Nel caso in specie non ricorre l'istituto della collazione a favore della massa ereditaria per un presupposto di natura soggettiva: il nipote, beneficiario delle donazioni, non riveste la qualità do coerede:
l’art. 739 cod. civ. esclude dall’obbligo di conferimento le donazioni fatte ai discendenti o al
coniuge dell’erede, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il
vantaggio. Se, poi, le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di
cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
In applicazione di tale disposizione è stato dichiarato nullo, per contrarietà
all’art. 739 cod. civ., l’obbligo di imputare alla quota successoria del figlio,
a titolo di collazione, una donazione indiretta fatta dal nonno al nipote (Trib.
Napoli, 3 ottobre 1986, in Giur. It., 1986, I, 2, 513)
 

uGuccione

Nuovo Iscritto
Lucidissima è perfetta l'analisi e conclusione di RAFLOMB in merito alla disciplina della collazione delle donazioni.
Io sono più estremista di lui e continuo a sostenere che nella fattispecie di cui ci si occupa non si tratta di donazione ma di un diritto di credito autonomo del nipote.
Nell'un caso e nell'altro da un punto di vista pratico resta immodificata la conclusione di RAFLOMB.
Auguri
 

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