1. Entro quanto si deve fare la successione?
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, ex art. 31 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D. Lgs. n. 346/1990. Nella fattispecie v'è l'obbligo di presentazione poiché l'attivo ereditario ha un valore superiore a 25.822,84 euro (art. 28, comma 7 del T.U. sopraccitato).
2. Quanto spetta al genitore superstite e ai figli?
In assenza di testamento, ex art. 581 c.c. il coniuge ha diritto (essendoci più di un figlio) a 1/3 dell'eredità e i figli complessivamente hanno diritto a 2/3 dell'eredità, da dividersi in parti uguali tra di loro.
La quota del conto corrente, di pertinenza del de cuius e caduta in successione è pari a 60.000 euro /2 = 30.000 euro, stante la presunzione di contitolarità ex artt. 1298 e 1854 c.c. (si tratta di una
praesumptio iuris tantum, e in quanto tale ammette la prova contraria
)
3. Che tasse si pagano su questa eredità?
Se l'eredità è costituita solamente dalla quota del conto corrente, nessuna imposta sulle successioni, dato che esiste la franchigia di 1 milione di euro per ogni erede (coniuge e parenti in linea retta).