giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
E anche questo argomento ( perché è rimasto a casa dai suoi ) è del tutto ininfluente.

C'è poco da parlarne con un legale.
Faccio un esempio:
Valore beni 200, soldi spesi per migliorie 30.
200-30=170
170 :2 = 85
Ognuno dovrà avere 85.
Se poi in fase di divisione della comunione la sorella è disponibile a "concedere" di più , buon per @Edmondo Dantes; ma nessun avvocato potrà pretendere altro, direi.
Sicuramente è colpa mia ma non capisco il criterio di ragionamento che porta ognuno ad avere 85. Ad esempio: Il 30 speso per migliorie, se come sembra, è stato sborsato dal postante, è documentabile? E se non lo fosse?
 

Fift@

Membro Assiduo
Professionista
Sicuramente è colpa mia ma non capisco il criterio di ragionamento che porta ognuno ad avere 85. Ad esempio: Il 30 speso per migliorie, se come sembra, è stato sborsato dal postante, è documentabile? E se non lo fosse?
E se il mondo fosse piatto? Intanto deve vedere se ha la documentazione e se la sorella è d'accordo. Con o senza documentazione io so se mio fratello ha fatto lavori nella casa. Qui il problema è se la sorella accetta le condizioni di ricevere meno. Se ha aperto la discussione secondo me, un mezzo sentore lo ha.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Sicuramente è colpa mia ma non capisco il criterio di ragionamento che porta ognuno ad avere 85. Ad esempio: Il 30 speso per migliorie, se come sembra, è stato sborsato dal postante, è documentabile? E se non lo fosse?
Se non è documentabile, parliamo del nulla.
La necessità che fossero spese documentate l’ho esplicitata dall’inizio.
se sono documentabili, non serve alcun accordo, bastano le regole sulle successioni.
La necessità che fossero spese documentate l’ho esplicitata dall’inizio.
Non serve fattura intesta al postante, ma deve esserci traccia di queste uscite dai suoi conti correnti (bonifici al padre, assegni...).
Se invece la sorella vuole che il fratello abbia di più a prescindere, l’accordo sarà facile, e si dovrà trovare la forma per metterlo in pratica.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Sono soggetti alla prescrizione di 5 anni:
  • le pigioni delle case;
  • i fitti dei beni rustici;
  • i canoni di locazione;
  • bollette del telefono e altre utenze salvo luce, acqua e gas (che si prescrivono in 2 anni);
  • il capitale nominale dei titoli di Stato;
  • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
  • le annualità delle pensioni alimentari;
  • le rate dei mutui;
  • le dichiarazioni dei redditi, IVA e documentazione allegata;
  • le assicurazioni;
  • i bollettini;
  • le spese condominiali;
  • le multe:
  • le spese di ristrutturazione
  • tutte le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
  • gli interessi;
  • i debiti che devono essere pagati entro un anno oppure in termini più brevi:
  • i diritti derivanti dai rapporti sociali nel caso di società iscritta nel registro delle imprese;
  • il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
mi risulta che il postante iniziale abbia fatto lavori manutentivi sulle proprietà immobiliari del proprio padre; il suo diritto di chiedere il rimborso per quanto speso gli consente di arrivare a ritroso fino a 5 anni prima di oggi perché è oggi che lui chiedere di avere i soldi spesi. Il creditore deve esercitare il suo diritto di chiedere i soldi spesi per la manutenzione entro il termine previsto dalla legge: non è che può sostenere che "12 anni fa ho rifatto il pavimento della casa di proprietà di mio padre, nella quale ci abitavo con la mia famiglia assieme a lui, senza pagare affitto ma pagando tutte le utenze; adesso che è morto voglio che questi soldi siano conteggiati come debiti di mio padre e quindi scorporati dall'eredità".
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
per non commettere errori nel momento in cui ne parlerò con mia sorella.
Copio e incollo la risposta del Notaio Busani ad un quesito simile al tuo.
Dalla quale si evince che dal punto di vista legale non hai diritto ad alcun rimborso per le spese di manutenzione dell'immobile (nel quale convivevi a titolo gratuito con tuo padre pare senza contratto di comodato) da te sostenute.

QUESITO: Vivo con mio marito e due figli nella casa di mio padre, ove abbiamo sostenuto ingenti spese per la ristrutturazione. Come cautelarmi al riguardo nei confronti di mia sorella in caso di morte di mio padre?

RISPOSTA: Esclusa, in ipotesi, l'applicabilità della normativa in tema di possesso, se il rapporto tra padre e figlia è configurabile in termini di locazione, gli articoli 1576 e 1609 del codice civile precisano che le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, quali quelle prodotte da deterioramenti dovuti all'uso (che sono a carico del conduttore), spettano al locatore, mentre il successivo articolo 1592 dispone che il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata (salvo il consenso del locatore all'esecuzione dei miglioramenti, caso nel quale questi è tenuto a pagare la somma minore tra l'importo della spesa e il valore del miglioramento al tempo della riconsegna). Se invece è configurabile un contratto di comodato, l'articolo 1808 del codice civile sancisce che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese effettuate per servirsi della cosa e che gli devono essere rimborsate le spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, ma solo se tuttavia si tratta di spese necessarie e urgenti. Se infine sia stato assolto coscientemente un debito altrui (ad esempio il pagamento di una somma dovuta ad un artigiano incaricato dal padre di eseguire un lavoro) non vi sarebbe nemmeno la possibilità di invocare la ripetizione dell'indebito (unica possibilità sarebbe invero quella di dimostrare di aver agito sulla base di un mandato, il che obbligherebbe il mandante a rifondere il mandatario di quanto questi abbia sborsato per eseguire l'incarico ricevuto). Problematica sarebbe pure l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa in quanto la giurisprudenza (Cassazione 1970/547 e 1986/1456) esclude la proponibilità dell'azione quando l'arricchimento trovi giustificazione anche soltanto nel consenso tacito di chi assume esser stato danneggiato: non residuerebbe, ma non senza difficoltà, che sperimentare l'azione di gestione di affari altrui. Nel caso prospettato, inoltre, potrebbe a ragione ritenersi che le spese siano state dettate da motivi di affetto o da sentimenti di gratitudine e di benevolenza nei confronti di chi ha concesso gratuitamente la propria casa per abitarvi: il che esula dalla possibilità di un recupero, sia attuale che in sede successoria. I diritti ereditari di due sorelle nei confronti del padre non sono condizionati nella loro entità dal fatto che una delle due sorelle abbia operato spese di miglioramento della casa paterna: l'unico rimedio è che il padre potrebbe riconoscere per testamento la sua quota disponibile a favore della sorella che ha sostenuto le spese oppure che, nel dividere il suo patrimonio tra le due figlie (rispettando le quote di legittima a ciascuna dovute), assegni la casa alla figlia che con lui ha convissuto.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Nel caso prospettato, inoltre, potrebbe a ragione ritenersi che le spese siano state dettate da motivi di affetto o da sentimenti di gratitudine e di benevolenza nei confronti di chi ha concesso gratuitamente la propria casa per abitarvi: il che esula dalla possibilità di un recupero, sia attuale che in sede successoria.
vedo che questo notaio la pensa in maniera più restrittiva del sottoscritto che lascerebbe per 5 anni di tempo il diritto di chiedere la restituzione dei soldi spesi per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione (dal punti di vista della gestione dei beni immobili) di una casa coabitata con il proprietario, e di altri beni immobili non abitati dal finanziatore dei lavori.
Mi viene in mente una discussione quasi simile nella quale una figlia, coerede con i fratelli e la madre della casa familiare, rimasta in detta casa con la madre, mentre i fratelli avevano fatto casa loro, in previsione di sposarsi, aveva fatto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla casa stessa accomodandosela secondo le proprie esigenze. Mi ricordo che la comunione ereditaria prevedeva questa ripartizione della proprietà: 12/18 alla madre oltre al diritto di abitazione ed all'uso del mobilio contenuto nella casa; 2/18 a ciascuno dei figli. Quando dopo anni (non mi ricordo quanti) è morta la madre, la figlia ha tirato fuori le ricevute dei lavori eseguiti anni addietro e ha chiesto ai fratelli comproprietari, che non si erano opposti ai lavori, di essere rimborsata di tutte le spese documentate: in pratica voleva tenersi la casa dando ai 2 fratelli una miseria anziché l'equivalente di 1/3 di proprietà. La signora, appoggiata da @olly, sosteneva che ciò le era consentito in base all' art. 1104 codice civile secondo cui ciascun partecipante alla proprietà deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune. Ci si potrà liberare delle spese deliberate solo rinunciando alla comproprietà. Inoltre la signora invocava anche l'articolo 1110 codice civile che afferma che se il partecipante alla comproprietà, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Non si sa come sia finita.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
questo notaio la pensa in maniera più restrittiva
Io capisco che secondo il notaio l'erede che vive nella casa del padre (senza essere conduttore né comodatario) può esigere dall'altro erede il rimborso delle spese straordinarie sostenute per lavori nell'immobile solo se dimostra di aver agito come mandatario, suppongo esibendo un valido contratto di mandato stipulato col padre.
Forse questo è il caso di cui parla @Franci63 nel post n. #19.

Oppure potrebbe sostenere di aver abitato lì in forza di un comodato verbale. Però secondo il notaio il rimborso gli sarebbe dovuto solo se le spese straordinarie sostenute erano "necessarie e urgenti" per la conservazione di quell'immobile.

C'è poi la possibilità di invocare la"gestione di affari altrui", che secondo il notaio è problematica (e io non ho capito bene di che si tratta).

Secondo me @Edmondo Dantes se non trova un accordo bonario con la sorella non ha appigli giuridici per esigere il rimborso.
 

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