Nel caso prospettato, inoltre, potrebbe a ragione ritenersi che le spese siano state dettate da motivi di affetto o da sentimenti di gratitudine e di benevolenza nei confronti di chi ha concesso gratuitamente la propria casa per abitarvi: il che esula dalla possibilità di un recupero, sia attuale che in sede successoria.
vedo che questo notaio la pensa in maniera più restrittiva del sottoscritto che lascerebbe per 5 anni di tempo il diritto di chiedere la restituzione dei soldi spesi per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione (dal punti di vista della gestione dei beni immobili) di una casa coabitata con il proprietario, e di altri beni immobili non abitati dal finanziatore dei lavori.
Mi viene in mente una discussione quasi simile nella quale una figlia, coerede con i fratelli e la madre della casa familiare, rimasta in detta casa con la madre, mentre i fratelli avevano fatto casa loro, in previsione di sposarsi, aveva fatto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla casa stessa accomodandosela secondo le proprie esigenze. Mi ricordo che la comunione ereditaria prevedeva questa ripartizione della proprietà: 12/18 alla madre oltre al diritto di abitazione ed all'uso del mobilio contenuto nella casa; 2/18 a ciascuno dei figli. Quando dopo anni (non mi ricordo quanti) è morta la madre, la figlia ha tirato fuori le ricevute dei lavori eseguiti anni addietro e ha chiesto ai fratelli comproprietari, che non si erano opposti ai lavori, di essere rimborsata di tutte le spese documentate: in pratica voleva tenersi la casa dando ai 2 fratelli una miseria anziché l'equivalente di 1/3 di proprietà. La signora, appoggiata da
@olly, sosteneva che ciò le era consentito in base all' art.
1104 codice civile secondo cui ciascun partecipante alla proprietà deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune. Ci si potrà liberare delle spese deliberate solo rinunciando alla comproprietà. Inoltre la signora invocava anche l'
articolo 1110 codice civile che afferma che se il partecipante alla comproprietà, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Non si sa come sia finita.