Nemesis

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Se rispondi in giudizio ti stai dichiarando erede, altrimenti fai la rinuncia all'eredità.
Se sei imputato, ti difendi, per evitare di subire una condanna penale. Il chiamato all'eredità che si difende in un procedimento penale non sta compiendo "un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
 

Akira12

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Se siete nominate in un testamento siete "legittime" ...semmai non siete e "legittimarie" (cui è garantita quota di "legittima").

Mi scuso se non mi esprimo bene...

Detto questo, mia cugina ha sentito il notaio che ha aperto il famoso testamento sei anni fa.
Secondo lui si può fare tranquillamente lo scorporo, lo si poteva fare gia sei anni fa...peccato che allora non disse esattamente così, anzi fu ben chiaro nel sottolineare che allo stato dei fatti quella casa, così come era messa (abuso edilizio) non poteva essere divisa nelle sue parti tra le quattro eredi... ora salta fuori che non era così...bah

Le ha spiegato che lo scorporo deve avvenire di fronte agli altri eredi e che, quest'ultimi, accettino che la proprietà scorporata, vada all'erede designato come da testamento firmando un documento. Deve essere presente e firmare anche il marito della defunta in modo da "bloccare la sua eventuale legittima" e questo implicherebbe bloccarla anche lalla figlia (???) ...io sinceramente questo passaggio non l'ho compreso, non ero presente per cui riporto quello che mi è stato detto, se non lo capite neppure voi non è per via della mia confusione mentale o fantasia che sia...

Tutto questo può avere un senso per i più avvezzi a queste situazioni?
 

basty

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Sullo scorporo non sono in grado di rispondere perché non so se il testamento designi uno specifico erede per ogni porzione di casa. Se il testamento parla solo di quote si crea una comunione ereditaria e l'eventuale scorporo potrà avvenire solo attraverso un atto notarile di divisione ereditaria tra le parti.
Quanto alla domanda sulle firme, ti è già stato risposto: ogni erede legittimario che si ritenga leso della quota di legittima può impugnare il testamento, indipendentemente dall'altro (marito e figlia)

In sostanza avrei capito che il notaio ha detto che potete ereditare e fare la divisione tranquillamente solo se marito e figlia rinunciano a impugnare il testamento
 

Akira12

Nuovo Iscritto
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Sullo scorporo non sono in grado di rispondere perché non so se il testamento designi uno specifico erede per ogni porzione di casa. Se il testamento parla solo di quote si crea una comunione ereditaria e l'eventuale scorporo potrà avvenire solo attraverso un atto notarile di divisione ereditaria tra le parti.
Quanto alla domanda sulle firme, ti è già stato risposto: ogni erede legittimario che si ritenga leso della quota di legittima può impugnare il testamento, indipendentemente dall'altro (marito e figlia)

In sostanza avrei capito che il notaio ha detto che potete ereditare e fare la divisione tranquillamente solo se marito e figlia rinunciano a impugnare il testamento

Sul testamento è indicato precisamente quale parte dell'immobile spetta ad ogni erede, precisando le varie zone,vani, locali accessori, cortili e garage ed a cosa sono confinanti, gli ingressi privati di ogni futuro appartamento (indirizzo e numero civico).
Quindi sul testamento è chiaro come voleva dividere l'immobile la defunta.

Per scorporarlo, a detta del Notaio... dobbiamo firmare l'accordo sullo scorporo anche solo di un erede, dobbiamo essere in accordo tutti e deve firmarlo anche il marito della defunta. Sempre a detta del Notaio (ma questo punto non lo capisco benissimo...) basta la firma del marito per far si che la figlia non possa più impugnare la legittima... questo davvero non mi è chiaro, mi sembra strano che basti la firma del marito sull'accettazione testamentaria della moglie per escludere la figlia da un'eventuale rivalsa per lesa legittima... che tra l'altro non è stata esclusa dal testamento, la sua parte (soldi) li ha ereditati e gia in parte spesi.
 

basty

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a detta del Notaio (ma questo punto non lo capisco benissimo...) basta la firma del marito per far si che la figlia non possa più impugnare la legittima...
Non credo che il Notaio abbia detto una cosa simile: non è corretta, a meno che la quota della figlia indicata nel testamento non sia inferiore alla legittima.
Sul testamento è indicato precisamente quale parte dell'immobile spetta ad ogni erede,
Se la dichiarazione di successione è stata fatta, come si doveva, su base testamentaria, dovevano seguire le volture che di fatto sancivano la divisione.

Non si può consigliare sulla base di informazioni frammentarie ed approssimative: rivolgiti ad un notaio di tua fiducia: Esaminerà questo testamento, la dichiarazione di successione e saprà dirti cosa ancora fare e cosa potrà succedere.
 

Gianco

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Sul testamento è indicato precisamente quale parte dell'immobile spetta ad ogni erede, precisando le varie zone,vani, locali accessori, cortili e garage ed a cosa sono confinanti, gli ingressi privati di ogni futuro appartamento (indirizzo e numero civico).
Quindi sul testamento è chiaro come voleva dividere l'immobile la defunta.
Per scorporarlo, a detta del Notaio... dobbiamo firmare l'accordo sullo scorporo anche solo di un erede, dobbiamo essere in accordo tutti e deve firmarlo anche il marito della defunta. Sempre a detta del Notaio (ma questo punto non lo capisco benissimo...) basta la firma del marito per far si che la figlia non possa più impugnare la legittima... questo davvero non mi è chiaro, mi sembra strano che basti la firma del marito sull'accettazione testamentaria della moglie per escludere la figlia da un'eventuale rivalsa per lesa legittima... che tra l'altro non è stata esclusa dal testamento, la sua parte (soldi) li ha ereditati e gia in parte spesi.
Se le disposizioni testamentarie sono inequivocabili, come ho già detto, il tecnico procede alla necessaria documentazione e si fa la domanda di voltura della porzione d'immobile assegnata. La firma dei coeredi potrebbe servire solo sulla pratica urbanistica.
E' opportuno che tutti firmino l'accordo, come consigliato dal notaio, per evitare ripensamenti o contestazioni future.
Ed infine, posto che come asserisce @Nemesis, agli abusi edilizi subentrano gli eredi, tu problemi non ne dovresti subire, visto che la tua porzione, secondo una tua affermazione, non sarebbe interessata da tali opere.
 

basty

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tu problemi non ne dovresti subire, visto che la tua porzione, secondo una tua affermazione, non sarebbe interessata da tali opere.
Sicuro? Sarebbe interessante: è abbastanza singolare e forse nemmeno equo. L'abuso è attribuibile all'unico vecchio proprietario. Credevo che ricadesse sugli eredi nel complesso, e non solo su chi si trova assegnatario della porzione abusiva.
 

Gianco

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Professionista
Credevo che ricadesse sugli eredi nel complesso, e non solo su chi si trova assegnatario della porzione abusiva.
Se la porzione è regolare, lui non ha nulla a che vedere con le altre irregolari. Ancor più se l'erede provvede a volturare a suo nome la porzione porzione destanatale.
 

Luigi Criscuolo

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Nel Giugno 2012 viene a mancare la donna che ha fatto da madre a mio padre (da che è nato), ma che non ha mai fatto le pratiche di addozione. la quale lascia, in testamento olografo, oltre a il resto, una casa in provincia di trapani alle 4 nipoti (due legittime due no)
io ho capito che muore una signora sposata e che ha avuto almeno un figlio dal matrimonio. Questa signora fa testamento e da delle disposizioni secondo la sua volontà. Ora il c.c. dice che nel caso di coniuge superstite e di 1 figlio le disposizioni testamentarie devono rispettare queste quote: 1/3 del valore dei beni del testante al coniuge superstite oltre al diritto di abitazione della casa coniugale con l'uso del mobilio in essa contenuto; 1/3 del valore dei beni del testante al figlio; 1/3 del valore dei beni rappresenta la quota che il testante può devolvere a suo piacimento (quota disponibile).
Se dal matrimonio sono nati più di un figlio il c.c. prevede queste quote:1/4 del valore dei beni del testante al coniuge superstite oltre al diritto di abitazione della casa coniugale con l'uso del mobilio in essa contenuto; 1/2 del valore dei beni del testante ai figli da dividere in parti uguali; 1/4 del valore dei beni rappresenta la quota che il testante può devolvere a suo piacimento (quota disponibile).
La casa in provincia di Trapani rientra o in 1/3 o in 1/4 del valore dei beni che la signora poteva lasciare a chiunque (senza ledere le quote dei legittimari: marito e figlio o figli).
Tu parli di cugine "legittime" per indicare la consanguineità di queste con la testante. Ora queste persone indipendentemente che abbiano il loro genitore ancora vivo o che questo sia premorto alla testante, possono godere della loro parte di quota disponibile.
Se queste cugine ereditano perché subentrano al genitore premorto alla testante godranno dei benefici di legge sia sulla parte "legittima" che sulla parte "disponibile".
Tu e tua sorella invece non essendo consaguinee con la testante pagherete le tasse previste per chi riceve beni in proprietà.
Mi auguro che la casa di Trapani sia divisibile per 4 o almeno per due altrimenti, dopo aver accettato l'eredità e sanato l'abuso, vi conviene sciogliere la comunione ereditaria: cioè vendere la casa e spartirvi il ricavato secondo le quote indicate dalla testante (che spero siano uguali).
Fin quando i legittimari ritengono di essere stati lesi nella loro quota "legittima" ,quindi anche le cugine "legittime" che sono subentrate al genitore premorto il rischio di impugnazione del testamento e riduzione della eredità esiste.
 

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