Anche questa volta, il diritto di prelazione sussiste se, e solamente se, vi sia un'alienazione (onerosa) a un estraneo.Vediamo questa volta!
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Anche questa volta, il diritto di prelazione sussiste se, e solamente se, vi sia un'alienazione (onerosa) a un estraneo.Vediamo questa volta!
L'articolo espone in modo differente, eppure e scritto da un notaio e confermato dal Presidente dell'Ordine da me interpellato. Lo stesso quesito ho posto al mio Ordine e sebbene sollecitato non ho ancora ottenuto risposta.Anche questa volta, il diritto di prelazione sussiste se, e solamente se, vi sia un'alienazione (onerosa) a un estraneo.
Non espone in modo differente sul fatto che il diritto di prelazione sussiste solamente quando si vende a un estraneo.L'articolo espone in modo differente
Ragazzi, con tutto il rispetto, riepilogo un attimo, mia madre, vende a titolo oneroso (pseudo oneroso, in quanto soldi mai incassati, oltre a numerosi documenti manoscritti e via mail nei quali viene esplicitamente dichiarata la simulazione dell'atto), a questo punto, io e mia sorella essendo coeredi, abbiamo o no il diritto di prelazione?. A me pare di no, ed è per questo motivo, che la mia intenzione e di portare a conoscenza l'autorità giudiziaria che trattasi di atto simulato, in modo tale, da poter poi eventualmente attivare la procedura di riduzione nei confronti di mio fratello per lesione di legittima, quando mia madre non ci sarà più.Anche questa volta, il diritto di prelazione sussiste se, e solamente se, vi sia un'alienazione (onerosa) a un estraneo.
Non devi soltanto "portare a conoscenza". Devi promuovere un'azione.la mia intenzione e di portare a conoscenza l'autorità giudiziaria che trattasi di atto simulato
Non leggo dove tu ritenga che l'articolo postato dica qualcosa di diverso da ciò che abbiamo finora sostenuto.L'articolo espone in modo differente, eppure e scritto da un notaio e confermato dal Presidente dell'Ordine da me interpellato. Lo stesso quesito ho posto al mio Ordine e sebbene sollecitato non ho ancora ottenuto risposta.
Certo, intendevo promuovere azione giudiziaria, sono in attesa di un parere legale, appena avrò notizie più precise, le pubblico, in modo tale che se qualcun'altro dovesse incappare in queste situazioni, per lo meno, avremmo una base giuridica di partenza, poi il risultato., si vedrà.Non devi soltanto "portare a conoscenza". Devi promuovere un'azione.
Mia madre, ha ceduto tutte le quote pari ad 1/3 relative a tutti i beni ricevuti in eredità. Tutte le quote, NON parte di esse, TUTTE.Non leggo dove tu ritenga che l'articolo postato dica qualcosa di diverso da ciò che abbiamo finora sostenuto.
Semmai ne avrei individuato uno, non strettamente legato a questa discussione, che a mio parere non trova giustificazione (per lo meno non è spiegata): mi riferisco al fatto che la prelazione secondo l'articolista sorgerebbe solo nel caso in cui si venda l'intera quota di eredità ricevuta (immobili, somme, valori), e non quando si venda la sola quota di un singolo immobile tra altri ereditati.
Con tutto il rispetto per il notaio scrivente, l'art. 732 recita:
la sua quota o parte di essa,
direi quindi che il preambolo non sarebbe corretto. Pur essendo in parte OT, che ne dice @Nemesis?
Non mi riferivo al tuo caso particolare ma al preambolo della nota postata da Gianco.Mia madre, ha ceduto tutte le quote pari ad 1/3 relative a tutti i beni ricevuti in eredità. Tutte le quote, NON parte di esse, TUTTE.
E' lo stesso motivo che mi ha portato a chiedere lumi al Presidente dell'Ordine notarile di Cagliari ed al Presidente del mio Albo Professionale. Il primo mi ha risposto confermando la bontà dell'articolo (qualche dubbio mi è rimasto) ed il secondo non si è ancora espresso perché non sanno in Consiglio direttivo che pesci prendere. Almeno questo è quello che traspare sebbene abbia sollecitato una risposta che chiarirebbe il problema a tutti gli iscritti.Semmai ne avrei individuato uno, non strettamente legato a questa discussione, che a mio parere non trova giustificazione (per lo meno non è spiegata): mi riferisco al fatto che la prelazione secondo l'articolista sorgerebbe solo nel caso in cui si venda l'intera quota di eredità ricevuta (immobili, somme, valori), e non quando si venda la sola quota di un singolo immobile tra altri ereditati.
Con tutto il rispetto per il notaio scrivente, l'art. 732 recita:
la sua quota o parte di essa,
direi quindi che il preambolo non sarebbe corretto.
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