Gianco

Membro Storico
Professionista
Anche questa volta, il diritto di prelazione sussiste se, e solamente se, vi sia un'alienazione (onerosa) a un estraneo.
L'articolo espone in modo differente, eppure e scritto da un notaio e confermato dal Presidente dell'Ordine da me interpellato. Lo stesso quesito ho posto al mio Ordine e sebbene sollecitato non ho ancora ottenuto risposta.
 
U

User_54665

Ospite
Anche questa volta, il diritto di prelazione sussiste se, e solamente se, vi sia un'alienazione (onerosa) a un estraneo.
Ragazzi, con tutto il rispetto, riepilogo un attimo, mia madre, vende a titolo oneroso (pseudo oneroso, in quanto soldi mai incassati, oltre a numerosi documenti manoscritti e via mail nei quali viene esplicitamente dichiarata la simulazione dell'atto), a questo punto, io e mia sorella essendo coeredi, abbiamo o no il diritto di prelazione?. A me pare di no, ed è per questo motivo, che la mia intenzione e di portare a conoscenza l'autorità giudiziaria che trattasi di atto simulato, in modo tale, da poter poi eventualmente attivare la procedura di riduzione nei confronti di mio fratello per lesione di legittima, quando mia madre non ci sarà più.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
L'articolo espone in modo differente, eppure e scritto da un notaio e confermato dal Presidente dell'Ordine da me interpellato. Lo stesso quesito ho posto al mio Ordine e sebbene sollecitato non ho ancora ottenuto risposta.
Non leggo dove tu ritenga che l'articolo postato dica qualcosa di diverso da ciò che abbiamo finora sostenuto.

Semmai ne avrei individuato uno, non strettamente legato a questa discussione, che a mio parere non trova giustificazione (per lo meno non è spiegata): mi riferisco al fatto che la prelazione secondo l'articolista sorgerebbe solo nel caso in cui si venda l'intera quota di eredità ricevuta (immobili, somme, valori), e non quando si venda la sola quota di un singolo immobile tra altri ereditati.
Con tutto il rispetto per il notaio scrivente, l'art. 732 recita:

la sua quota o parte di essa,

direi quindi che il preambolo non sarebbe corretto. Pur essendo in parte OT, che ne dice @Nemesis?
 
U

User_54665

Ospite
Non devi soltanto "portare a conoscenza". Devi promuovere un'azione.
Certo, intendevo promuovere azione giudiziaria, sono in attesa di un parere legale, appena avrò notizie più precise, le pubblico, in modo tale che se qualcun'altro dovesse incappare in queste situazioni, per lo meno, avremmo una base giuridica di partenza, poi il risultato., si vedrà.
 
U

User_54665

Ospite
Non leggo dove tu ritenga che l'articolo postato dica qualcosa di diverso da ciò che abbiamo finora sostenuto.

Semmai ne avrei individuato uno, non strettamente legato a questa discussione, che a mio parere non trova giustificazione (per lo meno non è spiegata): mi riferisco al fatto che la prelazione secondo l'articolista sorgerebbe solo nel caso in cui si venda l'intera quota di eredità ricevuta (immobili, somme, valori), e non quando si venda la sola quota di un singolo immobile tra altri ereditati.
Con tutto il rispetto per il notaio scrivente, l'art. 732 recita:

la sua quota o parte di essa,

direi quindi che il preambolo non sarebbe corretto. Pur essendo in parte OT, che ne dice @Nemesis?
Mia madre, ha ceduto tutte le quote pari ad 1/3 relative a tutti i beni ricevuti in eredità. Tutte le quote, NON parte di esse, TUTTE.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mia madre, ha ceduto tutte le quote pari ad 1/3 relative a tutti i beni ricevuti in eredità. Tutte le quote, NON parte di esse, TUTTE.
Non mi riferivo al tuo caso particolare ma al preambolo della nota postata da Gianco.
Nel tuo caso ti è stato ripetuto che la questione della prelazione non sussiste comunque: l'acquirente non è un estraneo alla comunione ereditaria.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Semmai ne avrei individuato uno, non strettamente legato a questa discussione, che a mio parere non trova giustificazione (per lo meno non è spiegata): mi riferisco al fatto che la prelazione secondo l'articolista sorgerebbe solo nel caso in cui si venda l'intera quota di eredità ricevuta (immobili, somme, valori), e non quando si venda la sola quota di un singolo immobile tra altri ereditati.
Con tutto il rispetto per il notaio scrivente, l'art. 732 recita:

la sua quota o parte di essa,

direi quindi che il preambolo non sarebbe corretto.
E' lo stesso motivo che mi ha portato a chiedere lumi al Presidente dell'Ordine notarile di Cagliari ed al Presidente del mio Albo Professionale. Il primo mi ha risposto confermando la bontà dell'articolo (qualche dubbio mi è rimasto) ed il secondo non si è ancora espresso perché non sanno in Consiglio direttivo che pesci prendere. Almeno questo è quello che traspare sebbene abbia sollecitato una risposta che chiarirebbe il problema a tutti gli iscritti.
 

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