Tutti i chiamati possono rinunciare all'eredità e tutti i legittimari possono rinunciare a esercitare l'azione di riduzione. Ma entrambe le rinunce, se fatte con l'ereditando ancora in vita, sono nulle, in quanto contrastanti con il divieto di patti successori (art. 458 c.c., già citato).possono benissimo rinunciarvi, quando sarà ora