La lettura del primo comma dell'art. 1129 c.c. non può che portare alla mia interpretazione.anche te devi fare altrettanto.
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La lettura del primo comma dell'art. 1129 c.c. non può che portare alla mia interpretazione.anche te devi fare altrettanto.
Allora concordi con l'art. 1129 del CC, oppure no?La lettura del primo comma dell'art. 1129 c.c. non può che portare alla mia interpretazione.[DOUBLEPOST=1388242317,1388242308][/DOUBLEPOST]La lettura del primo comma dell'art. 1129 c.c. non può che portare alla mia interpretazione.
Certamente sì.Allora concordi con l'art. 1129 del CC,
Succedono molte cose. Che ho già prospettato.Quando i condomini sono più di otto
Anch'io non ho mai escluso nullaSuccedono molte cose. Che ho già prospettato.
L'affermazione "L'amministratore si nomina quando i condomini sono superiori a otto" lasciava invece intendere che la nomina potesse essere preclusa nel caso che i condomini fossero meno di nove.Anch'io non ho mai escluso nulla
E' una tua interpretazione personale, ma non da me condivisa, per cui è sufficiente leggere l'art. 1129 cc. per dipanare (da chi ne comprende di diritto) la vera affermazione di Legge, ovvero se non vietato è lecito, e l'art 1129 NON vieta la nomina se i condomini sono inferiori o pari ad otto.L'affermazione "L'amministratore si nomina quando i condomini sono superiori a otto" lasciava invece intendere che la nomina fosse esclusa nel caso che i condomini fossero meno di nove.
Concordo. Ma solo su questo.per cui è sufficiente leggere l'art. 1129 cc
Polemica inutile, per cui rileggiti il topic.Concordo. Ma solo su questo.
Concordo.Polemica inutile
Concordo. Rileggilo.per cui rileggiti il topic
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