Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera,

Circa 2 mesi fa é stata effettuata una movimentata assemblea: tra tutte le dichiarazioni e votazioni effettuate, una paio di condomini hanno fatto verbalizzare che l'attuale amministratore, seppur con esperienza, non ha il certificato di legge, ma ha conseguito solo quelli "degli ultimi 3 annuali aggiornamenti"

Questa dichiarazione verbalizzata, ha portato alla chiusura dell'assemblea in quanti molti non ritenevano necessario continuare

Tra circa 10gg ci sarà una nuova assemblea e potrebbero facilmente verificarsi la casistica che tutti possono supporre :

1- viene votato con oltre 500millesimi, l'attuale amministratore
2- nessun "candidato" supera i 500millesimi, ma un esterno avrà più millesimi del vecchio amministratore
3- come il punto 2, ma é l'ex amministratore che ottiene più voti/millesimi
4-si presenta solo il vecchio amministratore ed ottiene la fiducia, di una piccola maggioranza... Perché altri assenti o non votano a favore
5- gli altri casi possibili, vorrei ignorarli perché più semplici

Posso avere indicazioni su "cosa succede" se una delle prime 4 possibilità diviene realtà?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
"cosa succede" se una delle prime 4 possibilità diviene realtà?
francamente i punti sono 5.
Comunque allo scadere dell'anno (12 mesi) di nomina sarebbe buona regola che l'amministratore uscente organizzi una assemblea per il rinnovo del suo incarico o per la nomina di un altro amministratore.
Il quorum deliberativo per il rinnovo o per la nomina di uno nuovo è lo stesso: maggioranza dei presenti (quindi anche quelli per delega) che rappresentino 500/1000.
Tuttavia l'assemblea può deliberare con maggioranze minori del quorum previsto ma i contrari, gli astenuti possono chiedere entro 30 gg dalla data della assemblea l'annullamento della delibera. Questa facoltà l'hanno anche gli assenti i quali hanno 30 gg di tempo dal ricevimento del verbale dell'assemblea. Per queste diatribe si passa prima dall'Istituto della Mediazione e poi se si vuole continuare dal Giudice. Questa norma spiegata dal c.c. la dovrebbe sapere sia l'amministratore che partecipa alla assemblea come consultore (ma esce dalla stanza quando si discute della sua conferma) e sia il presidente della assemblea il quale detta al segretario il verbale della votazione. Quindi vedete voi se passare il tempo a fare assemblee oppure applicare il motto "se cammina ha le gambe" che comunque dopo 12 mesi riproporrà il problema delle maggioranze. Se il condominio è costituito da più di 8 proprietari è sufficiente che un solo condomino richieda al Giudice la figura dell'amministratore del condominio e l'amministratore viene nominato dal Giudice stesso. Altrimenti se tutti (1000/1000) sono d'accordo possono procedere con l'autogestione.
l'attuale amministratore, seppur con esperienza, non ha il certificato di legge, ma ha conseguito solo quelli "degli ultimi 3 annuali aggiornamenti"
La persona fisica che vuole svolgere il ruolo di amministratore di condominio deve avere i seguenti requisiti:
  • possesso dei diritti civili;
  • assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
  • non deve essere stata sottoposta a misure di prevenzione divenute poi definitive;
  • non deve essere interdetto o inabilitato;
  • deve possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • deve aver frequentato l’apposito corso di formazione;
  • deve svolgere la periodica attività di formazione in materia di amministrazione condominiale.
Chi già faceva l'amministratore sapendo dell'entrata in vigore della norma doveva attivarsi.
Se viene incaricato un amministratore di condominio sprovvisto della dovuta formazione, iniziale e/o periodica, la nomina non è valida (e questo è una cosa che deve sapere l'amministratore ed anche il presidente dell'assemblea) e che giustificherebbe la richiesta di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio irregolare.
 
Ultima modifica:

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
francamente i punti sono 5.
Comunque allo scadere dell'anno (12 mesi) di nomina sarebbe buona regola che l'amministratore uscente organizzi una assemblea per il rinnovo del suo incarico o per la nomina di un altro amministratore.
Il quorum deliberativo per il rinnovo o per la nomina di uno nuovo è lo stesso: maggioranza dei presenti (quindi anche quelli per delega) che rappresentino 500/1000.
Tuttavia l'assemblea può deliberare con maggioranze minori del quorum previsto ma i contrari, gli astenuti possono chiedere entro 30 gg dalla data della assemblea l'annullamento della delibera. Questa facoltà l'hanno anche gli assenti i quali hanno 30 gg di tempo dal ricevimento del verbale dell'assemblea. Per queste diatribe si passa prima dall'Istituto della Mediazione e poi se si vuole continuare dal Giudice. Questa norma spiegata dal c.c. la dovrebbe sapere sia l'amministratore che partecipa alla assemblea come consultore (ma esce dalla stanza quando si discute della sua conferma) e sia il presidente della assemblea il quale detta al segretario il verbale della votazione. Quindi vedete voi se passare il tempo a fare assemblee oppure applicare il motto "se cammina ha le gambe" che comunque dopo 12 mesi riproporrà il problema delle maggioranze. Se il condominio è costituito da più di 8 proprietari è sufficiente che un solo condomino richieda al Giudice la figura dell'amministratore del condominio e l'amministratore viene nominato dal Giudice stesso. Altrimenti se tutti (1000/1000) sono d'accordo possono procedere con l'autogestione.

La persona fisica che vuole svolgere il ruolo di amministratore di condominio deve avere i seguenti requisiti:
  • possesso dei diritti civili;
  • assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
  • non deve essere stata sottoposta a misure di prevenzione divenute poi definitive;
  • non deve essere interdetto o inabilitato;
  • deve possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • deve aver frequentato l’apposito corso di formazione;
  • deve svolgere la periodica attività di formazione in materia di amministrazione condominiale.
Chi già faceva l'amministratore sapendo dell'entrata in vigore della norma doveva attivarsi.
Se viene incaricato un amministratore di condominio sprovvisto della dovuta formazione, iniziale e/o periodica, la nomina non è valida (e questo è una cosa che deve sapere l'amministratore ed anche il presidente dell'assemblea) e che giustificherebbe la richiesta di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio irregolare.

Revoca solo per " via giudiziale" : in tempo di COVID, tra 1 anno... Oppure giudice di pace o similare?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
seppur con esperienza, non ha il certificato di legge, ma ha conseguito solo quelli "degli ultimi 3 annuali aggiornamenti"

Se viene incaricato un amministratore di condominio sprovvisto della dovuta formazione, iniziale

Non esiste alcun "certificato di Legge"...e se intendete l'attestato di "frequentazione ad un corso" iniziale ...lo stesso non era necessario per tutti coloro che avevano avuto incarico di amministrare un Condominio nei 2 anni precedenti (o forse 3... è passato troppo tempo).
 

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non esiste alcun "certificato di Legge"...e se intendete l'attestato di "frequentazione ad un corso" iniziale ...lo stesso non era necessario per tutti coloro che avevano avuto incarico di amministrare un Condominio nei 2 anni precedenti (o forse 3... è passato troppo tempo).

@Dimaraz, scsuami non ho capito : da quel che dici , bisogna dedurre che se uno "rimane amministratore" in altri condomini, effettua solo aggiornamenti, dopo il caso che ho esposto, potrebbe tornare ad essere eleggibile per l' amministrazione per la quale sarebbe stato messo in discussione ?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
lo stesso non era necessario per tutti coloro che avevano avuto incarico di amministrare un Condominio nei 2 anni precedenti
Per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore dell'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma di quell'articolo. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa

È evidente.
Io ho scritto che il requisito che riportavi sul "Certificato" di frequentazione di un corso iniziale era previsto (obbligatorio) per quanti venivano nominati "amministratore di Condominio" dopo il Giugno 2013 (anno in cui è diventata operativa la Legge di Riforma 2012.
In pratica quanti avevano già svolto tale incarico venivano esentati dal corso iniziale ...fermo restando il vincolo di quelli di aggiornamento.

Se l'amministratore eletto regolarmente da una maggioranza ma che qualcuno contesta carente del "Certificato" svolge tale attività da prima del 2013...allora è validamente in carica (oltretutto qualsiasi nomina "irregolare" resta valida ed efficace fino a sentenza di annullamento).

Quanto alla "ri-eleggibilità" di un amministratore non confermato/revocato...nulla osta (salvo la revoca sia disposta da un Giudice per determinati fatti)
 
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